CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 27087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17328/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1375/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva: 1. La vicenda che viene sottoposta al vagliodi questa Corte può riassumersi, per quel che ancora rileva, in breve nei termini seguenti: - la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Pergola convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Urbino, Quirino D ormicc hi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché fosse dichiarata l’inefficacia o la nullità di due contratti con i quali i convenuti avevano venduto immobili di loro proprietà; -l’attrice, in particolare, espose che i contratti indicati erano, in via principale, da reputarsi affetti da simulazione assoluta, allo scopo di sottrarre i beni alienati, all’azione esecutiva della Banca; invero, l’Istituto di credito, il quale intratteneva rapporti di conto corrente con la [OSCURATO:SOCIETA], nel 2006 aveva concesso credito a detta società, dietro il rilascio di fideiussione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], e successivamente un mutuo ipotecario di € 125.000,00, oltre al rinnovo degli affidamenti già concessi per l’ulteriore somma di € 75.000,00, ma la società debitrice non aveva provveduto a pagare neppure la prima rata; di conseguenza, la creditrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti dei debitori per complessivi € 201.425,75, oltre accessori; nelle more i garanti avevano alienato i propri beni immobili nel modo seguente: con il primo atto, intervenuto fra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (socio della [OSCURATO:SOCIETA]) e la figlia [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo atto, intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (moglie del figlio dei fideiussori), così procurando l’insufficienza patrimoniale dei fideiussori. 2. Il suddetto Tribunale, con sentenza n. 375/2016, acco lse la domanda, dichiarò la simulazione assoluta dei due contratti e, pertanto, la loro inefficacia. 3. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1375/2020, rigettò l’impugnazione dei convenuti, assumendo provata la simulazione assoluta (costituente la domanda principale attorea) e, spiegando, altresì, che l’azione di simulazione può essere esperita dal terzo che ne abbia interesse senza soggiacere alle limitazioni di prova di cui all’art. 1417 cod. civ. e senza che occorra riscontrare la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria. Condannò, infine, gli appellanti al pagamento delle spese, liquidate in complessive € 9.515,00, di cui € 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva ed € 4.860,00 per la fase decisionale, oltre accessori. 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la suddetta sentenza d’appello sulla base di due motivi, ulteriormenteillustrati da memoria. L’intimata resiste con controricorso. 5. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano – in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. Essi assumono che la sentenza impugnata ha confuso i presupposti per la declaratoria di simulazione assoluta con quelli per l’azione revocatoria, che, al più, la controparte avrebbe potuto esperire. Sotto altro profilo, evidenziano che i contratti non erano simulati, stante che il prezzo delle compravendite risultava essere stato pagato, come dai documenti esibiti, nel mentre, essendo [OSCURATO:PERSONA] la figlia del [OSCURATO:PERSONA] , era del tutto scontato che il pagamento residuo fosse stato rateizzato senza iscrizione ipotecaria. 5.1 . La doglianza non supera il vaglio d’ammissibilità. La sentenza fonda la decisione sui seguenti argomenti: - la domanda di simulazione, essendo stata proposta da un terzo, non soggiace alle limitazioni probatorie di cui all’art. 1417 cod. civ.; -descrive la posizione debitoria degli alienanti; -specifica che le vendite erano avvenute in favore della figlia e della nuora dei fideiussori, con pagamenti rateali e senza iscrizione ipotecaria; - valuta tali elementi nel loro i nsieme precisi e concordanti al fine di dimostrare la simulazione assoluta degli atti. La finalità di sottrarre al creditore la garanzia rappresentata dagli immobili costituisce, all’evidenza, argomento motivazionale, ma non importa in sé l’evocazione dell’azione revocatoria e di conseguenza non occorrevano i presupposti di essa. La ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., ad es., Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Si è, inoltre , precisato che, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.. Sotto altro profilo, è del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito ( v - , da ultimo, S.U. n. 25573/2020). 6. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano – con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dei dd.mm. nn. 55/2014e 37/2018, nonché dell’art. 24 Cost. Viene dedotto che la Corte marchigiana aveva provveduto a liquidare le spese sulla base del credito vantato dalla Banca, ammontante a € 201.425,75. Per contro si era provato che con la sentenza n. 15/2016 il Tribunale di Urbino aveva ridotto il detto ammontare a soli 48.000,00. Si aggiunge che anche il Tribunale aveva errato nel quantificare le spese e, in ogni caso, nel non averle compensate, tenuto conto della sussistente garanzia patrimoniale ben superiore a € 48.000,00. 6.1 . La doglianza aggredisce la decisione di primo grado e quella d’appello (come risulta evidente dal prospetto posto in fine al motivo). La censura riguardante la liquidazione di primo grado è inammissibile, non avendo i ricorrenti affermato di aver esposto motivo d’appello sul punto. Quella riguardante l’appello è infondata. Innanzitutto, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il potere di valutare la sussistenza delle condizioni per la compensabilità in tutto o in parte delle spese giudiziali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che nel caso in cui si provveda alla condanna di una parte vittoriosa, laddove viene in rilievo propriamente una violazione dell’art. 91 c.p.c. Si osserva, inoltre, quanto alla restante parte della censura, che il valore della causa non era costituito dal credito della Banca attrice (ciò priva di significato l’asserto secondo il quale si sarebbe dovuto tenere conto del minor credito successivamente quantificato dal giudice competente), bensì dal valore (corrispettivo) dei contratti dichiarati simulati (proprio perché la domanda presa in esame e accolta è quella di simulazione assoluta, essendo rimasta non scrutinata, perché subordinata, quella revocatoria); valore che, a dire degli stessi ricorrenti, era ben superiore al credito in origine esposto in domanda dalla controricorrente (a pag. 10 del ricorso, al secondo rigo, vengono dichiarati pretesi pagamenti, a titolo di corrispettivo, per € 440.000,00). Proprio per questo errano i ricorrenti a lamentare una discrasia tra “disputatum” e “decisum”, che, nella specie, in disparte a ogni altra considerazione, coincidono puntualmente. 7. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese legali seguonola soccombenza e si liquida no , a carico dei ricorrenti (in solido) e in favore della controricorrente, nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a l pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento d