CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07652/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cormano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Potenza in data 3/11/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Potenza confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 15/2/2019, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dd, dei delitti di sostituzione di persona e truffa aggravata, condannandolo in esito a giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni tre di reclusione ed euro mille di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla colpevolezza dell'imputato in quanto la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni della sorella, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito nel corso delle s.i.t. rese di aver prestato la carta postepay, sulla quale sono confluiti i versamenti relativi alla vendita della [OSCURATO:PERSONA], al prevenuto. Il difensore sostiene che la signora Manca non poteva essere assunta quale persona informata dei fatti, rivestendo al momento dell'audizione la sostanziale qualità di indagata. Aggiunge che non è stato acquisito alcun elemento che provi l'effettiva disponibilità della carta da parte del ricorrente e, anche a voler ritenere utilizzabili le informazioni in questione, i giudici di merito hanno trascurato che [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il fratello aveva smarrito la carta. Pertanto, poiché non esistono evidenze che consentano di collegare l'imputato all'operazione fraudolenta, lo stesso doveva essere mandato assolto dagli addebiti a suo carico elevati; 2.2 il vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen., avendo la sentenza impugnata omesso di fornire risposta ai rilievi difensivi formulati con l'atto d'appello. In particolare il difensore contesta che la p.o. versasse in una situazione di particolare vulnerabilità, ben potendo avvedersi dell'ordito truffaldino confrontando il prezzo di vendita proposto con quello di mercato e avendo fatto interloquire con il venditore anche la figlia. Inoltre, nella specie neanche le circostanze della compravendita a distanza sono suscettibili di fondare la ritenuta aggravante; 2.3 il vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della recidiva qualificata sebbene i precedenti del Manca non annoverino alcuna truffa, emergenza che contrasta con la affermata specificità dell'aggravante soggettiva. L'eccentricità del delitto contestato rispetto alle risultanze del certificato penale del ricorrente avrebbe dovuto condurre alla disapplicazione della recidiva; 2.4 il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, tenuto conto che i precedenti del ricorrente sono stati valorizzati sia al fine di ritenere la recidiva che allo scopo di giustificare il diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen., e al discostamento della pena base dal minimo edittale. Secondo il difensore le considerazioni svolte dai giudici d'appello non sono idonee a giustificare l'elevata pena inflitta, nonostante l'accesso al giudizio abbreviato. n [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato e merita accoglimento. Invero, alla luce delle emergenze scrutinate in sede di merito consta che il giudizio di responsabilità del Manca per il delitto di truffa aggravata ascrittogli in rubrica poggia sulla disponibilità della carta postepay sulla quale sono confluiti i due versamenti della p.o., costituenti il prezzo della compravendita truffaldina. La disponibilità in capo al Manca della predetta carta emerge dalle s.i.t. rese in fase di indagini da [OSCURATO:PERSONA], sorella del prevenuto. Il primo giudice (pag. 3) ha al riguardo affermato che l'imputato "era ben consapevole dell'attività truffaldina ed ha assicurato la propria collaborazione mettendo a disposizione la carta postepay opportunamente ottenuta dalla sorella". 1.1 L'eccezione difensiva che assume l'inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA] siccome nella sostanza già attinta da indizi di reità prima dell'assunzione dell'atto coglie nel segno in quanto, alla luce della querela sporta dalla p.o., richiamata dalle concordi sentenze di merito, risulta che l'asserito venditore della [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito all'interlocutore sia il numero della postepay intestata alla predetta che il suo codice fiscale, elementi che la individuavano quale diretta beneficiaria dei versamenti o comunque quale soggetto dolosamente compiacente nei confronti dell'effettivo utilizzatore, con conseguente necessità che l'assunzione avvenisse con le garanzie di legge. A tanto consegue che le informazioni valorizzate dai giudici di merito ai fini della prova della disponibilità della carta da parte del ricorrente sono patologicamente inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, comma 2 cod.proc.pen. 1.2 Questa Corte fin dall'ormai risalente Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246 - 01, è ferma nel ritenere che nel giudizio abbreviato non possono formare oggetto di valutazione gli atti affetti da nullità assoluta e da inutilizzabilità patologica, non essendo prevista alcuna deroga alla rilevabilità di ufficio ed alla insanabilità di tali vizi (in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 1, n. 20834 del 01/03/2023, Rv. 284539 - 01). La categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità "patologica", ricomprende, infatti, gli atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito., 2. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Salerno mentre le residue censure in punto di apparato circostanziale e dosimetria della pena restano assorbite. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Salerno. Così deciso in Roma, 17