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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 05052/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11330/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Agri 1; -ricorrente- contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; -intimato- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Firenze, n. 986/2017, pubblicata il 10 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],con ricorso al Tribunale di Firenze, ha esposto che: era dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 1982 ed era inquadrato come Ingegnere coordinatore, posizione C3 super (F5), area funzionale C; nell’anno 2010 aveva partecipato alla progressione economica 2006-2009 per il passaggio alla fascia retributiva F6 classificandosi al 76° posto e, quindi, non in posizione utile; si era accorto di avere commesso degli errori nella compilazione della domanda e, quindi, aveva chiesto al Ministero di rettificare la graduatoria; il Ministero lo aveva inserito, invece, all’esito di una verifica dei dati comunicati, in 81° posizione; se si fosse tenuto conto dei dati della sua precedente carriera, si sarebbe classificatoin una posizione utile in graduatoria.

Egli ha chiesto, quindi, il riconoscimento di un punteggio tale da consentirgli di collocarsi in posizione utile in graduatoria a decorrere dal 1° dicembre 2009, con condanna di controparte a corrispondere le differenze di retribuzione dovutegli.

Il ricorrente ha notificato il ricorso anche al candidato collocatosi al 51° posto della graduatoria, tale [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato estromesso dal giudizio, essendovi stato uno scorrimento della graduatoria.

Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto a notificare il suo ricorso al nuovo 51° classificato, tale Ing. [OSCURATO:PERSONA].

Nessuno dei candidati si è costituito.Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 709/2016, ha accolto il ricorso.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 986/2017, ha accolto l’appello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del decreto direttoriale n. 58572 del 2010 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel valutare il contenuto di detto articolo poiché, come si evinceva dalla circolare n. 5 del Direttore Generale del Ministero, non vi sarebbe statonessun onere di allegazione a carico dei candidati.

La doglianza è inammissibile atteso che non è possibile denunciare direttamente in cassazione la violazione e falsa applicazione di un decreto direttoriale e di una circolare interna. 2)Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., atteso che la giurisprudenza amministrativa avrebbe più volte affermato l’obbligo per la P.A. di concedere ai partecipanti ad un concorso la possibilità di integrare la domanda di partecipazione in presenza di meri errori materiali.

Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’art. 18 della legge n. 241 del 1990.Le doglianz e, che possono essere trattate insieme, stante la stretta connessione, sono inammissibili, perché il ricorrente non si confronta con l’affermazione della corte territoriale secondo la quale, in tema di pubblico impiego privatizzato, la P.A. non ha alcun potere di modificare le clausole di un bando di concorso già emanato(Cass., Sez.

L, n. 24569 del 1° dicembre 2016) .

Nella specie, il giudice del merito, infatti,ha chiarito che detto bando imponeva di attestare al momento della presentazione della domanda le circostanze rilevanti ai fini della procedura in esame e, quindi, se il Ministero intimato avesse accettato correzioni di ipotetici errori materiali dette clausole sarebbero state, invece, illegittimamente derogate. 4)Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese di lite, non avendo controparte svolto attività difensiva.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso ; -dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11330/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Agri 1; -ricorrente- contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; -intimato- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Firenze, n. 986/2017, pubblicata il 10 ottobre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],con ricorso al Tribunale di Firenze, ha esposto che: era dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 1982 ed era inquadrato come Ingegnere coordinatore, posizione C3 super (F5), area funzionale C; nell’anno 2010 aveva partecipato alla progressione economica 2006-2009 per il passaggio alla fascia retributiva F6 classificandosi al 76° posto e, quindi, non in posizione utile; si era accorto di avere commesso degli errori nella compilazione della domanda e, quindi, aveva chiesto al Ministero di rettificare la graduatoria; il Ministero lo aveva inserito, invece, all’esito di una verifica dei dati comunicati, in 81° posizione; se si fosse tenuto conto dei dati della sua precedente carriera, si sarebbe classificatoin una posizione utile in graduatoria. Egli ha chiesto, quindi, il riconoscimento di un punteggio tale da consentirgli di collocarsi in posizione utile in graduatoria a decorrere dal 1° dicembre 2009, con condanna di controparte a corrispondere le differenze di retribuzione dovutegli. Il ricorrente ha notificato il ricorso anche al candidato collocatosi al 51° posto della graduatoria, tale [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato estromesso dal giudizio, essendovi stato uno scorrimento della graduatoria. Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto a notificare il suo ricorso al nuovo 51° classificato, tale Ing. [OSCURATO:PERSONA]. Nessuno dei candidati si è costituito.Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 709/2016, ha accolto il ricorso. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 986/2017, ha accolto l’appello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del decreto direttoriale n. 58572 del 2010 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel valutare il contenuto di detto articolo poiché, come si evinceva dalla circolare n. 5 del Direttore Generale del Ministero, non vi sarebbe statonessun onere di allegazione a carico dei candidati. La doglianza è inammissibile atteso che non è possibile denunciare direttamente in cassazione la violazione e falsa applicazione di un decreto direttoriale e di una circolare interna. 2)Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., atteso che la giurisprudenza amministrativa avrebbe più volte affermato l’obbligo per la P.A. di concedere ai partecipanti ad un concorso la possibilità di integrare la domanda di partecipazione in presenza di meri errori materiali. Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’art. 18 della legge n. 241 del 1990.Le doglianz e, che possono essere trattate insieme, stante la stretta connessione, sono inammissibili, perché il ricorrente non si confronta con l’affermazione della corte territoriale secondo la quale, in tema di pubblico impiego privatizzato, la P.A. non ha alcun potere di modificare le clausole di un bando di concorso già emanato(Cass., Sez. L, n. 24569 del 1° dicembre 2016) . Nella specie, il giudice del merito, infatti,ha chiarito che detto bando imponeva di attestare al momento della presentazione della domanda le circostanze rilevanti ai fini della procedura in esame e, quindi, se il Ministero intimato avesse accettato correzioni di ipotetici errori materiali dette clausole sarebbero state, invece, illegittimamente derogate. 4)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese di lite, non avendo controparte svolto attività difensiva. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso ; -dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13,
Sentenza Cassazione n. 05052/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris