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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 16425/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOL dato_ay.vist—gle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 41050/22 Chibzui [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 25 ottobre 2022, ovverosia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 9 settembre 2022, senza indicazione del termine per il deposito ed effettivamente depositata il 20 settembre 2022.

Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 24 ottobre 2022 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOL dato_ay.vist—gle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 41050/22 Chibzui [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 25 ottobre 2022, ovverosia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 9 settembre 2022, senza indicazione del termine per il deposito ed effettivamente depositata il 20 settembre 2022. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 24 ottobre 2022 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 16425/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris