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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30495/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] FArro E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce il 10 ottobre 2021 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribu- nale di Lecce il 16 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 10 ottobre 2020, in conseguenza condannandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a tre motivi con i quali lamenta promiscuamente vio- lazione di legge e difetto di motivazione in relazione: a) all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato con specifico riferimento alla finalità alla cessione ad altri della detenzione di cocaina; b) ulteriormente all'affermazione di penale re- sponsabilità sotto il profilo della finalizzazione della detenzione al mero consumo personale, essendosi in presenza - ritiene il ricorrente - di indizi non gravi né precisi né concordanti; c) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui ricorrerebbero - si assume - le condizioni.

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Le doglianze, infatti, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici da parte dei Giudici di merito, risolvendosi in affermazioni avversative rispetto alla ricostruzione ope- rata ed alle valutazioni già svolte nella doppia conforme (alle pp. 2-5), con le quali il ricorso evita il necessario confronto critico: donde la valutazione dell'impugna- zione in termini di aspecificità.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa ne/la determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.41.14.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] FArro E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce il 10 ottobre 2021 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribu- nale di Lecce il 16 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 10 ottobre 2020, in conseguenza condannandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a tre motivi con i quali lamenta promiscuamente vio- lazione di legge e difetto di motivazione in relazione: a) all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato con specifico riferimento alla finalità alla cessione ad altri della detenzione di cocaina; b) ulteriormente all'affermazione di penale re- sponsabilità sotto il profilo della finalizzazione della detenzione al mero consumo personale, essendosi in presenza - ritiene il ricorrente - di indizi non gravi né precisi né concordanti; c) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui ricorrerebbero - si assume - le condizioni. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Le doglianze, infatti, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici da parte dei Giudici di merito, risolvendosi in affermazioni avversative rispetto alla ricostruzione ope- rata ed alle valutazioni già svolte nella doppia conforme (alle pp. 2-5), con le quali il ricorso evita il necessario confronto critico: donde la valutazione dell'impugna- zione in termini di aspecificità. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa ne/la determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.41.14. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così
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