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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 39834/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 048BYX9 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 04ASS3C2 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ~sia avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che confermava la responsabilità degli imputati per i delitti di rapina loro rispettivamente ascritti, rimodulando il trattamento sanzionatorio in relazione alla posizione del solo Coraici; considerato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del Coraici, con il quale si deduce l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello in relazione all'imputazione sub E), è manifestamente infondato in quanto lamenta del tutto genericamente una violazione di legge senza rapportarsi criticamente alle ragioni della declaratoria, fondata sull'assenza di confronto critico dell'impugnazione con la motivazione rassegnata dal primo giudice, in perfetta coerenza con il dato normativo e i principi enunziati in materia dalla giurisprudenza di legittimità; rilevato, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che il primo motivo che revoca in dubbio l'attendibilità del riconoscimento effettuato dalla p.o.

Texidor è generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale a pag. 3 chiarito che l'individuazione è stata positivamente reiterata in dibattimento ed è avvenuta nonostante nella foto utilizzata l'imputato non presentasse una cicatrice al volto riportata in epoca successiva allo scatto; la difesa fonda i propri rilievi critici su una ricostruzione dell'episodio delittuoso che implica valutazioni di merito, precluse in questa sede; che le censure relative alla qualificazione giuridica dei capi B) e C) alla stregua del delitto di rapina hanno carattere assertivo ed esprimono mero dissenso rispetto alla motivazione reiettiva dei giudici territoriali, coerente con gli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità in tema di violenza integratrice della fattispecie; che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono del tutto generiche, avendo la sentenza impugnata dato conto in termini congrui dell'impossibilità di accedere ad una rideterminazione della pena, evidenziando la già avvenuta quantificazione al minimo della pena base e i contenuti aumenti a titolo di continuazione a fronte di episodi reiterati, frutto di preordinazione ed espressivi di una significativa capacità a delinquere (pagg. 3-4); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende '/9 P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 048BYX9 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 04ASS3C2 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ~sia avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che confermava la responsabilità degli imputati per i delitti di rapina loro rispettivamente ascritti, rimodulando il trattamento sanzionatorio in relazione alla posizione del solo Coraici; considerato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del Coraici, con il quale si deduce l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello in relazione all'imputazione sub E), è manifestamente infondato in quanto lamenta del tutto genericamente una violazione di legge senza rapportarsi criticamente alle ragioni della declaratoria, fondata sull'assenza di confronto critico dell'impugnazione con la motivazione rassegnata dal primo giudice, in perfetta coerenza con il dato normativo e i principi enunziati in materia dalla giurisprudenza di legittimità; rilevato, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che il primo motivo che revoca in dubbio l'attendibilità del riconoscimento effettuato dalla p.o. Texidor è generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale a pag. 3 chiarito che l'individuazione è stata positivamente reiterata in dibattimento ed è avvenuta nonostante nella foto utilizzata l'imputato non presentasse una cicatrice al volto riportata in epoca successiva allo scatto; la difesa fonda i propri rilievi critici su una ricostruzione dell'episodio delittuoso che implica valutazioni di merito, precluse in questa sede; che le censure relative alla qualificazione giuridica dei capi B) e C) alla stregua del delitto di rapina hanno carattere assertivo ed esprimono mero dissenso rispetto alla motivazione reiettiva dei giudici territoriali, coerente con gli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità in tema di violenza integratrice della fattispecie; che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono del tutto generiche, avendo la sentenza impugnata dato conto in termini congrui dell'impossibilità di accedere ad una rideterminazione della pena, evidenziando la già avvenuta quantificazione al minimo della pena base e i contenuti aumenti a titolo di continuazione a fronte di episodi reiterati, frutto di preordinazione ed espressivi di una significativa capacità a delinquere (pagg. 3-4); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende '/9 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensor
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