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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03244/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 186 Carbone NRG 27511/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in fatto; Considerato, infatti, che i motivi, in diretto e precluso confronto con il materiale probatorio, mirano ad una sostanziale rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e alla nozione del vizio di travisamento della prova (che non comprende in ogni caso errori sul fatto e sul significato delle prove); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 186 Carbone NRG 27511/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in fatto; Considerato, infatti, che i motivi, in diretto e precluso confronto con il materiale probatorio, mirano ad una sostanziale rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e alla nozione del vizio di travisamento della prova (che non comprende in ogni caso errori sul fatto e sul significato delle prove); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/
Sentenza Cassazione n. 03244/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris