CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02648/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 febbraio 2020 (dep. il 19 marzo 2020) la Corte di appello di Genova - per quel che qui interessa - all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDO, ha confermato la pronuncia in data 4 dicembre 2017 del Tribunale di Genova, nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per due condotte di tentato furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata e specifica contestata, e ritenuto il fatto commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso con altri reati già giudicati, lo aveva condannato all‘pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDO ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen).2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), e in particolare dell'art. 99, comma 4, cod. pen. in relazione agli artt. 106 cod. pen e 47, comma 12, ord. pen., con riguardo all'applicazione della recidiva contestata. 2.2. Con il secondo motivo è stata allegata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), e in particolare dell'art.70 cod. pen. in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., a cagione della mancata applicazione della circostanza attenuante contemplata dalla norma ult. cit. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo di ricorso è stata prospettata la violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. in relazione agli artt. 106 cod. pen e 47, comma 12, ord. pen. Il ricorrente ha censurato la decisione impugnata perché ha disatteso il motivo di appello con il quale era stato dedotto che il Tribunale aveva applicato la recidiva contestata, nonostante risultasse dal certificato del casellario dell'imputato che nel 2001 il Tribunale di Sorveglianza di Genova, in relazione ai reati di porto d'armi e furto aggravato in concorso di cui ai nn. 5 e 6 del certificato penale di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDO, aveva dichiarato estinta la pena e ogni altro effetto penale all'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale. Ad avviso del ricorrente infatti, nonostante la Corte di appello abbia escluso di poter considerare i due reati in discorso ai fini della recidiva, li ha comunque apprezzati per valutare la personalità dell'imputato, finendo per affermare che correttamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto la recidiva, e ciò in contrasto con il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688 - 01). E avrebbe pure erroneamente valorizzato, a tal fine, le condanne riportate dal LOMBARDO per due furti commessi nel 1984, senza verificare in concreto se tali fatti, commessi oltre trent'anni fa, siano indice di pericolosità dell'imputato. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di appello - facendo espresso riferimento alla prospettazione difensiva incentrata sulla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite - ha ritenuto la contestata recidiva specifica e reiterata, affermando che essa deve comunque ravvisarsi alla luce dei due delitti di furto aggravato commessi dall'imputato nel 1984 (e accertati con statuizione irrevocabile, rispettivamente lo stesso anno e nel 1986). La Corte di merito al riguardo ha affermato che i più recenti furti oggetto del presente procedimento hanno dimostrato l'inclinazione dell'imputato a porre in essere tali condotte non come fatto occasionale, così ritenendo le condotte più recenti indice della medesima pericolosità già manifestata.Dunque, la sussistenza della contestata recidiva è stata affermata dalla Corte di appello a prescindere dai successivi riferimenti che pure la sentenza ha fatto ai reati i cui effetti penali si sono estinti a seguito della messa alla prova, ragion per cui il ricorso non si è compiutamente confrontato con l'iter argomentativo che sostiene la decisione, difettando pertanto di specificità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). Inoltre, è frutto di un'inversione logica l'assunto del ricorrente secondo cui nella specie avrebbe dovuto verificarsi in concreto se i fatti più risalenti fossero indice di pericolosità dell'imputato, in quanto in tema di recidiva il giudice di merito è «tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo [...] sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo"», ossia «verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità» (Sez. U, n. 5859/2012, cit., che richiama pure Corte cost., sent. n. 192 del 2007); e, dunque, avendo la Corte di merito argomentato secondo il detto, corretto iter logico, il ricorso in parte qua è manifestamente infondato. 2. Con il secondo motivo è stata allegata la violazione dell'art. 70 cod. pen. in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il difensore: - ha rappresentato di essersi doluto, con il gravame, della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., riconosciuta dal Giudice di primo grado in relazione a uno dei fatti contestati, ossia quello commesso il 6 aprile 2013 in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA] PENZO ma non di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDO; - e ha dedotto che la Corte di appello avrebbe male interpretato il motivo di gravame, limitandosi ad argomentare sull'esclusione della circostanza attenuante facendo riferimento all'elevato valore della merce oggetto «dell'altro episodio di furto», laddove invece con l'atto di appello ci si era doluti della mancata applicazione della circostanza - riconosciuta dal Giudice di primo grado - che avrebbe dovuto essere oggetto di bilanciamento. 2.1. In effetti, con il settimo motivo di appello la difesa aveva censurato la decisione del Tribunale in quanto essa, pur avendo riconosciuto per tutti i correi - in relazione al tentato furto commesso il 6 aprile 2013 - i presupposti della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., allorché aveva compiuto il giudizio di bilanciamento relativo al fine di determinare la pena da irrogare a [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDO, non ne avesse tenuto conto. Nonostante la Corte di appello non abbia argomentato rispetto alla detta allegazione, occorre considerare che:- «in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati "satellite" esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen.» (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D'Agostino, Rv. 272567 - 01; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260057 - 01; cfr. pure, con specifico riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018. P., Rv. 272270 - 01); - il Tribunale, tra i reati di cui ha ritenuto responsabile il LOMBARDO, ha stimato più grave il tentato furto aggravato commesso il giorno 1 luglio 2013 e non anche quello in data 6 aprile 2013 cui inerisce il motivo di ricorso in esame, reato satellite per cui ha operato un aumento ex art. 81 cpv. cod. pen.; - di conseguenza, la circostanza attenuante in discorso non doveva essere oggetto di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. Ne deriva che la mancanza, nella sentenza impugnata, di una risposta specifica sul tema in discorso non può determinarne l'annullamento, trattandosi di motivo di appello manifestamente infondato, rispetto al quale il ricorrente è privo di interesse, poiché non ne sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 2727 del 13/12/2019 - dep. 2020, Scermino, Rv. 278557 - 01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell