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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 03188/2023

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s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla via Malcesine, n. 30 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di soc.coop. agricola [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Gregorio VII, n. 474, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] del passivo- Valutazione delle prove della compensazione- Impugnazione incidentale tardiva-Inammissibilità.RG n. 5865/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazionedel decreto del t ribunale di Ferrara , depositato in data22 gennaio 2018; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 12 gennaio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Fatti di causa Emerge dal decreto impugnato che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] società agricola vantava nei confronti della società cooperativa agricola [OSCURATO:PERSONA] distinte ragioni di credito, scaturenti: a.- dal contratto di somministrazione, stipulato con la società poi fallita, fornitrice dell’impianto di proprietà di Energy, di materie prime necessarie al funzionamento dell’impianto e allo smaltimento del digestato, con riguardo al quale la Capa, secondo laricorrente, non solo aveva fornito una quantità di materiale nettamente inferiore a quella pattuita, costringendola ad approvvigionarsi presso altri fornitori a prezzi maggiorati, ma non aveva neanche provveduto al ritiro e allo smaltimento del digestato; b.- dalla domanda di regresso proposta nei confronti della Capa nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla Energy a fronte della notificazione del decreto col quale la Cassa di risparmio di Cento aveva ingiunto alle due società, in solido, di pagare le somme in atti indicate.

Ne è scaturita una domanda di ammissione al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], con la quale la ricorrente ha chiesto di essere ammessa in via chirografaria per i crediti risarcitori e da penali contrattuali derivanti dal contratto e dalle condotte sub a ) , e sempre in via chirografaria e se del caso condizionata e di regresso per il credito oggetto del decreto ingiuntivo subb).

Il giudice delegato ha rigettato la domanda in relazione al credito sub a), in quanto ha ritenuto che esso fosse in realtà insussistente, perché la fallita aveva adempiuto, anche per il tramite di società controllate dal [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia, come emergeva anche dalla condotta successiva della richiedente; ha, RG n. 5865/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore invece, ammesso quello sub b ) in via condizionata e di regresso all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui si è riferito.

Il tribunale di Ferrara ha rigettato l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] società agricola , ritenendo, quanto al credito sub a ), che benché il contratto di somministrazione fosse opponibile al fallimento, risultava altresì documentalmente provato un accordo in deroga a quel contratto, che escludeva il fondamento delle domande risarcitorie e basate su penali, le quali scaturivano dal contratto derogato.Ha altresì aggiunto, sempre in relazione al credito sub a ), che, anche a voler considerare il solo contratto di somministrazione, e non l’accordo derogatorio, comunque non sussisteva il diritto risarcitorio vantato, posto che il danno non poteva essere commisurato al prezzo che la [OSCURATO:PERSONA] società agricola avrebbe dovuto versare alla [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura non effettuata, proprio in ragione dell’omesso pagamento, e che inammissibile, perché nuova, era la domanda di risarcimento del danno emergente (proposta soltanto con l’opposizione, stavolta fondata sulla necessità di acquisto da terzi di biomassa alternativa e sul conseguente maggior costo sostenuto).

Ha quindi escluso la sussistenza del credito ancorato alle penali previste nel contratto di somministrazione, per mancanza del relativo presupposto di applicazione, dato dalla risoluzione del contratto, mai avvenuta; e, ancora, ha ritenuto non provato l’inadempimento della fallita dell’obbligo di ritiro del digestato, posto che l’opponente non aveva ha provato, né offerto di provare, di aver proceduto al riutilizzo di esso, come previsto in contratto.

Il tribunale ha, invece, a ccolto l’impugnazione incidentale proposta dal fallimento, che ha ritenuto non soltanto ammissibile, ma anche fondata, in relazione al credito descritto subb).RG n. 5865/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questo decreto la [OSCURATO:PERSONA] società agricola ha proposto ricorso per ottenerne la cassazione, che ha affidato a due motivie ha illustrato con memoria, cui il fallimento ha replicato con controricorso, pure corredato di memoria.

Ragioni della decisione 1.- Il primo motivo di ricorso , col quale la società lamenta ancora la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., quanto alla sussistenza di un accordo scritto derogatorio rispetto a quanto pattuito col contratto di somministrazione del 29 giugno 2015, è inammissibile.

E ciò perché col motivo la ricorrentesi limita ad aggredire una delle rationesche sorreggono la decisione sul punto, ma non le altre, sunteggiate in narrativa, in base alle quali il tribunale, facendo leva sul contratto di somministrazione e non già sull’accordo derogatorio, ha comunque escluso la sussistenza del diritto al risarcimento del danno proposto con la domanda di ammissione, ha ritenuto inammissibile, perché nuova, la diversa prospettazione di quel diritto proposta con l’opposizione, e ha escluso la sussistenza dei presupposti di applicazione delle penali contrattuali, nonché il fondamento del credito vantato in riferimento all’asserito mancato ritiro del digestato da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2.- Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 98 e 99 l.fall., nonché dell’art. 334 c.p.c., là dove il tribunale ha ritenuto ammissibile - oltre che fondata - l’impugnazione incidentale tardiva proposta dal curatore.

Va respinta l’eccezione di carenza d’interesse ad agire avanzata in memoria dal curatore, secondo il quale la conferma del provvedimento di ammissione del credito in via condizionata all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non garantirebbe alla ricorrente alcuna utilità sostanziale, posto che la domanda di regresso e manleva da essa proposta in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile o RG n. 5865/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore improcedibile ai sensi dell’art. 52 l. fall.; di modo che la riserva assunta dal giudice delegato non potrebbe essere sciolta in senso favorevole alla creditrice istante.

L’accertamento dell’interesse ad agire, difatti, inteso quale esigenza di provocare l’intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, va compiuto con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass., sez. un., n. 34388/22).

E nel caso in esame l’interesse sussiste, in rapporto alla lesione denunciata, che è quella dell’affermata ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva da parte del curatore, di là dalla sorte della riserva assunta dal giudice delegato, che riguarda il merito della controversia. 2.1.-Oltre che ammissibile, il motivo è fondato.

Va al riguardo ribadito il costante indirizzo di questa Corte, secondo cuil'opposizione alla dichiarazione di esecutività de llo stato passivo delfallimento (come disciplinata a seguito del d.lgs. n. 169 del 2007), ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l'opposizione(da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni), l'impugnazione(da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso) o la revocazione.

Ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui all'art.99 l.fall., restando concettualmente non configurabile un'impugnazioneincidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non può che essere proposta RG n. 5865/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore l'impugnazionea sé spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo (Cass. n. 24489/16; n. 21581/18).

Sicché qualora il credito dell'istante sia stato ammesso al concorso solo parzialmente, il curatore che intenda contestare il relativo accertamento del giudice delegato deve impugnare lo stato passivo nel termine di rito (Cass.n. 9928/18). 2.2.- In realtà, benché, come si assume in controricorso, senz’altro si configuri l’esigenza di coprire gli spazi lasciati vuoti dalla scheletrica descrizione del funzionamento dell’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, occorre comunque, di volta in volta, scrutinare la compatibilità delle regole dettate in materia di impugnazioni dagli artt.323 e seguenti c.p.c. (Cass. n. 32750/22, punto 1.5.1); ma, nel caso in esame la compatibilità è esclusa proprio perché il legislatore ha indivi duato i mezzi d’impugnazione esperibili, dettando, sul punto, una disciplina autosufficiente.

Il che trova riscontro nell’evoluzione successiva (evocata dal curatore in memoria in senso opposto), posto che soltanto col codice della crisi il legislatore, a integrazione di quella disciplina, ha espressamente ammesso la proponibilità dell’impugnazione incidentale (cfr. l’art. 206, comma 4, del d.lgs. n. 14/19, secondo cui « Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l'impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1 ») . 3.- Il motivo va quindi accolto e il decreto va cassato senza rinvio per l’aspetto corrispondente , ex art. 382 c.p.c., per l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva proposta dal curatore. 3.1.- L’esito complessivo del giudizio comporta la compensazione delle spese.RG n. 5865/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questi motivi LaCorte dichiara inammiss ibile il primo moti vo di ricorso, accoglie il secondo, cassasenza rinvio il decreto impugnato in relazione al profilo accoltoe compensa tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, il12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla via Malcesine, n. 30 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di soc.coop. agricola [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Gregorio VII, n. 474, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] del passivo- Valutazione delle prove della compensazione- Impugnazione incidentale tardiva-Inammissibilità.RG n. 5865/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazionedel decreto del t ribunale di Ferrara , depositato in data22 gennaio 2018; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 12 gennaio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dal decreto impugnato che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] società agricola vantava nei confronti della società cooperativa agricola [OSCURATO:PERSONA] distinte ragioni di credito, scaturenti: a.- dal contratto di somministrazione, stipulato con la società poi fallita, fornitrice dell’impianto di proprietà di Energy, di materie prime necessarie al funzionamento dell’impianto e allo smaltimento del digestato, con riguardo al quale la Capa, secondo laricorrente, non solo aveva fornito una quantità di materiale nettamente inferiore a quella pattuita, costringendola ad approvvigionarsi presso altri fornitori a prezzi maggiorati, ma non aveva neanche provveduto al ritiro e allo smaltimento del digestato; b.- dalla domanda di regresso proposta nei confronti della Capa nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla Energy a fronte della notificazione del decreto col quale la Cassa di risparmio di Cento aveva ingiunto alle due società, in solido, di pagare le somme in atti indicate. Ne è scaturita una domanda di ammissione al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], con la quale la ricorrente ha chiesto di essere ammessa in via chirografaria per i crediti risarcitori e da penali contrattuali derivanti dal contratto e dalle condotte sub a ) , e sempre in via chirografaria e se del caso condizionata e di regresso per il credito oggetto del decreto ingiuntivo subb). Il giudice delegato ha rigettato la domanda in relazione al credito sub a), in quanto ha ritenuto che esso fosse in realtà insussistente, perché la fallita aveva adempiuto, anche per il tramite di società controllate dal [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia, come emergeva anche dalla condotta successiva della richiedente; ha, RG n. 5865/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore invece, ammesso quello sub b ) in via condizionata e di regresso all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui si è riferito. Il tribunale di Ferrara ha rigettato l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] società agricola , ritenendo, quanto al credito sub a ), che benché il contratto di somministrazione fosse opponibile al fallimento, risultava altresì documentalmente provato un accordo in deroga a quel contratto, che escludeva il fondamento delle domande risarcitorie e basate su penali, le quali scaturivano dal contratto derogato.Ha altresì aggiunto, sempre in relazione al credito sub a ), che, anche a voler considerare il solo contratto di somministrazione, e non l’accordo derogatorio, comunque non sussisteva il diritto risarcitorio vantato, posto che il danno non poteva essere commisurato al prezzo che la [OSCURATO:PERSONA] società agricola avrebbe dovuto versare alla [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura non effettuata, proprio in ragione dell’omesso pagamento, e che inammissibile, perché nuova, era la domanda di risarcimento del danno emergente (proposta soltanto con l’opposizione, stavolta fondata sulla necessità di acquisto da terzi di biomassa alternativa e sul conseguente maggior costo sostenuto). Ha quindi escluso la sussistenza del credito ancorato alle penali previste nel contratto di somministrazione, per mancanza del relativo presupposto di applicazione, dato dalla risoluzione del contratto, mai avvenuta; e, ancora, ha ritenuto non provato l’inadempimento della fallita dell’obbligo di ritiro del digestato, posto che l’opponente non aveva ha provato, né offerto di provare, di aver proceduto al riutilizzo di esso, come previsto in contratto. Il tribunale ha, invece, a ccolto l’impugnazione incidentale proposta dal fallimento, che ha ritenuto non soltanto ammissibile, ma anche fondata, in relazione al credito descritto subb).RG n. 5865/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questo decreto la [OSCURATO:PERSONA] società agricola ha proposto ricorso per ottenerne la cassazione, che ha affidato a due motivie ha illustrato con memoria, cui il fallimento ha replicato con controricorso, pure corredato di memoria. Ragioni della decisione 1.- Il primo motivo di ricorso , col quale la società lamenta ancora la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., quanto alla sussistenza di un accordo scritto derogatorio rispetto a quanto pattuito col contratto di somministrazione del 29 giugno 2015, è inammissibile. E ciò perché col motivo la ricorrentesi limita ad aggredire una delle rationesche sorreggono la decisione sul punto, ma non le altre, sunteggiate in narrativa, in base alle quali il tribunale, facendo leva sul contratto di somministrazione e non già sull’accordo derogatorio, ha comunque escluso la sussistenza del diritto al risarcimento del danno proposto con la domanda di ammissione, ha ritenuto inammissibile, perché nuova, la diversa prospettazione di quel diritto proposta con l’opposizione, e ha escluso la sussistenza dei presupposti di applicazione delle penali contrattuali, nonché il fondamento del credito vantato in riferimento all’asserito mancato ritiro del digestato da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2.- Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 98 e 99 l.fall., nonché dell’art. 334 c.p.c., là dove il tribunale ha ritenuto ammissibile - oltre che fondata - l’impugnazione incidentale tardiva proposta dal curatore. Va respinta l’eccezione di carenza d’interesse ad agire avanzata in memoria dal curatore, secondo il quale la conferma del provvedimento di ammissione del credito in via condizionata all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non garantirebbe alla ricorrente alcuna utilità sostanziale, posto che la domanda di regresso e manleva da essa proposta in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile o RG n. 5865/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore improcedibile ai sensi dell’art. 52 l. fall.; di modo che la riserva assunta dal giudice delegato non potrebbe essere sciolta in senso favorevole alla creditrice istante. L’accertamento dell’interesse ad agire, difatti, inteso quale esigenza di provocare l’intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, va compiuto con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass., sez. un., n. 34388/22). E nel caso in esame l’interesse sussiste, in rapporto alla lesione denunciata, che è quella dell’affermata ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva da parte del curatore, di là dalla sorte della riserva assunta dal giudice delegato, che riguarda il merito della controversia. 2.1.-Oltre che ammissibile, il motivo è fondato. Va al riguardo ribadito il costante indirizzo di questa Corte, secondo cuil'opposizione alla dichiarazione di esecutività de llo stato passivo delfallimento (come disciplinata a seguito del d.lgs. n. 169 del 2007), ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l'opposizione(da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni), l'impugnazione(da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso) o la revocazione. Ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui all'art.99 l.fall., restando concettualmente non configurabile un'impugnazioneincidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non può che essere proposta RG n. 5865/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore l'impugnazionea sé spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo (Cass. n. 24489/16; n. 21581/18). Sicché qualora il credito dell'istante sia stato ammesso al concorso solo parzialmente, il curatore che intenda contestare il relativo accertamento del giudice delegato deve impugnare lo stato passivo nel termine di rito (Cass.n. 9928/18). 2.2.- In realtà, benché, come si assume in controricorso, senz’altro si configuri l’esigenza di coprire gli spazi lasciati vuoti dalla scheletrica descrizione del funzionamento dell’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, occorre comunque, di volta in volta, scrutinare la compatibilità delle regole dettate in materia di impugnazioni dagli artt.323 e seguenti c.p.c. (Cass. n. 32750/22, punto 1.5.1); ma, nel caso in esame la compatibilità è esclusa proprio perché il legislatore ha indivi duato i mezzi d’impugnazione esperibili, dettando, sul punto, una disciplina autosufficiente. Il che trova riscontro nell’evoluzione successiva (evocata dal curatore in memoria in senso opposto), posto che soltanto col codice della crisi il legislatore, a integrazione di quella disciplina, ha espressamente ammesso la proponibilità dell’impugnazione incidentale (cfr. l’art. 206, comma 4, del d.lgs. n. 14/19, secondo cui « Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l'impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1 ») . 3.- Il motivo va quindi accolto e il decreto va cassato senza rinvio per l’aspetto corrispondente , ex art. 382 c.p.c., per l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva proposta dal curatore. 3.1.- L’esito complessivo del giudizio comporta la compensazione delle spese.RG n. 5865/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questi motivi LaCorte dichiara inammiss ibile il primo moti vo di ricorso, accoglie il secondo, cassasenza rinvio il decreto impugnato in relazione al profilo accoltoe compensa tutte le voci di spesa. Così deciso in Roma, il12
Decreto Cassazione n. 03188/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris