CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03260/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Con un unico motivo di doglianza il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) nella condotta di evasione ascrittagli. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo non proponibile in sede di legittimità, sia perché concernente elementi di mero fatto della vicenda processuale sia perché costituente mera reiterazione di una doglianza debitamente valutata e disattesa dalla Corte territoriale (pag. 3 sent.) Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.