CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09835/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica di Catanzaro nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza in data 25/05/2023 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; letta la memoria difensiva in data 18/12/2023; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai contenuti della memoria depositata ed ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25/05/2023, il Tribunale di Catanzaro, decidendo sul riesame a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 20652 del 08/03/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che aveva annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro in data 27/09/2022 che aveva a sua volta annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 02/08/2022 applicativa nei confronti del ricorrente della misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 416-ter, primo e secondo comma, cod. pen. (capo 171), annullava l'impugnata ordinanza e, per l'effetto, revocava la misura in atto. Secondo l'imputazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA], Sindaco uscente del Comune di Rende (CS) e candidato a Sindaco in occasione della competizione elettorale del 26-27 maggio 2019, avrebbe accettato da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, vertici dell'omonimo sodalizio criminale di matrice ‘ndranghetista operante nel Comune di Rende, a sua volta inserito nella confederazione di gruppi con a capo [OSCURATO:PERSONA], i quali avrebbero agito in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (gravitanti nel gruppo ed intermediari nel veicolare messaggi e richieste di incontri al Manna), la promessa di procacciamento di voti con le modalità di cui all'art. 416-bis cod. pen., in cambio della concessione ai predetti D'Ambrosio dell'affidamento dei lavori al Palazzetto dello Sport di Rende, utilità in cui andavano ricomprese, alternativamente o cumulativamente, l'affidamento dei lavori di completamento ad imprese edili riconducibili di fatto ai D'Ambrosio e la concessione a loro prestanome di licenze per attività commerciali all'interno del Palazzetto o nell'adiacente area mercatale. 2. Avverso la predetta ordinanza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, per il seguente formale motivo unico che viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale e segnatamente degli artt. 292, 309, comma 9, cod. proc. pen., 273, commi 1 e 1-bis, 192, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione.Assume parte ricorrente che, solo un esame frazionato, rarefatto e contraddittorio delle emergenze indiziarie, ha portato il Tribunale a propendere per un sospetto di "vicinanza" idonea ad integrare non meglio precisati accordi illeciti, ma non la soglia della gravità indiziaria per il delitto in contestazione. I profili che non risultano considerati nella motivazione del provvedimento, pur desumibili dagli elementi presenti nell'ordinanza, e quelli erroneamente sviliti dal Tribunale del riesame che, come emerge dal tenore del provvedimento, sviluppava le proprie argomentazioni e l'accoglimento dell'istanza di riesame in aperto contrasto con il dettato normativo richiamato e la corretta esegesi dello stesso, oltre che con motivazione illogica, contraddittoria ed insufficiente, rendono il provvedimento impugnato viziato; di contro, la coerente, sistematica, unitaria valutazione degli elementi investigativi, posti in correlazione logica tra loro, rende evidente la presenza di tutti i requisiti strutturali che caratterizzano lo standard della gravità indiziaria richiesta per il delitto in contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato ed il suo accoglimento impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. 2. In sede di annullamento, la Corte di cassazione aveva disposto il rinvio per nuovo giudizio stigmatizzando l'erroneo canone di giudizio del compendio investigativo adottato dal Tribunale nella valutazione della gravità del quadro indiziario, avendo lo stesso proceduto ad una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti. Invero, l'ordinanza impugnata, pur considerando che nella conversazione del 19/04/2019 (prog. 226 RIT 490/19), [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio manifestava il proprio interesse sia per Manna che per Munno, aveva ritenuto tale conversazione "priva di contesto" e suscettibile di alternativa spiegazione quale, ad esempio, quella di manifestare la propria preferenza di voto "attesa la maggiore utilità di voto congiunto rispetto ad un voto disgiunto"; così facendo, il Tribunale si era limitato all'esame del singolo elemento indiziario omettendo, tuttavia, di considerare e valutare globalmente gli ulteriori elementi emergenti dal compendio intercettivo. In particolare, il Tribunale aveva omesso di valutare le altre conversazioni intercettate, nelle quali si faceva riferimento ad un impegno assunto da Manna (conversazione del 17/07/2019) ed alla sua correlazione con la campagna elettorale fatta dai D'Ambrosio (conversazione del 18/10/2019). 3. Fermo quanto precede, va ricordato in premessa che, con riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, questa Suprema Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e al principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. U, n. 11. del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez. 1, n. 19517 del 01/04/2010, Iannicelli, Rv. 247206), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr., Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). 4. E, sempre in premessa, va ribadito ancora una volta che, costituisce principio assolutamente indiscusso della giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789; Sez. F, n. 38881 del 30/07/2015, Salerno, Rv. 264515). 5. Nel provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro osserva che "la piattaforma accusatoria consegna un contesto di opacità in ordine alla natura dei rapporti intercorsi tra il Manna, l'assessore [OSCURATO:PERSONA] e i due fratelli D'Ambrosio, tuttavia il compendio investigativo in atti non fornisce, ad avviso del Collegio, la prova cautelare della partecipazione del Manna ad un preciso patto elettorale politico-mafioso, basato su un accordo sinallagmatico che avrebbe dovuto sancire l'affidamento ai D'Ambrosio della ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di Rende e della successiva gestione di attività all'interno dello stesso, quale corrispettivo del procacciamento di voti a favore in vista della consultazione elettorale del 26 e 27 maggio 2019, da esplicarsi con le modalità descritte dall'art. 416-bis, comma 3, cod. pen. nella formulazione all'epoca vigente. Anche i dialoghi captati nell'imminenza delle date stabilite per il voto - periodo deputato verosimilmente alla attuazione dell'accordo criminoso ipotizzato, che avrebbe dovuto consentire un riscontro di conversazioni più serrate e significative - non si dimostrano univoci e concludenti ai fini dell'ipotesi accusatoria [..] a fronte di un elevato attivismo manifestato da altri coindagati al capo 171), coinvolti - secondo la prospettazione accusatoria - o quali parti contraenti dell'illecito accordo ([OSCURATO:PERSONA]Ambrosio) o quali intermediari (Scartato, Filice, Perri e Munno) non si riscontra, nel complessivo compendio intercetti vo, l'emergenza di dialoghi in cui il Manna compaia come interlocutore diretto con riferimento all'ipotesi delittuosa a lui ascritta. Ciò vale sia con riferimento al periodo precedente la consultazione elettorale (avvenuta il 26 e 27 maggio 2019, con successivo ballottaggio tenutosi il 9 giugno 2019) sia successivamente all'esito della stessa, che vedeva il Manna riconfermato nella carica di Sindaco del comune di Rende. ... [...] Appare accertato, con connotati di gravità, che altri soggetti avessero speso il nome del candidato Sindaco, probabilmente per il conseguimento di utilità individuali, ma non è fornita la prova cautelare della riconducibilità del patto mafioso alla condotta consapevole de/l'indagato, mancando riscontri esterni individualizzanti alla dichiarazione auto ed etero - accusatoria del D'Ambrosio. Sussistono certamente, alla luce delle risultanze versate in atti, elementi forieri di sospetto circa una vicinanza tra i D'Ambrosio e il Manna (confermata anche dal fatto che D'[OSCURATO:PERSONA], dopo aver preso appuntamento telefonico con la segreteria dello studio legale de/Manna in data 28.10.2019, nel corso di un servizio di OCP, veniva notato entrare nell'ufficio del professionista, senza che tuttavia sia noto l'oggetto de/loro incontro o il contenuto della loro conversazione), tale vicinanza, se pur idonea ad ipotizzare accordi delittuosi, non consente allo stato ... di ritenere integrata la fattispecie a forma vincolata descritta dall'art. 416-ter cod. pen. nella versione precedente alla riforma legislativa del 2019 ... [...] non risulta ... chiarito quale fosse stato il concreto contributo causale del Manna alla definizione dell'aggiudicazione in esame e, dunque, il collegamento della stessa con l'ipotizzato pactum sceleris politico-mafioso ... Tutte le risultanze, analizzate in una visione complessiva e non parcellizzata ed atomistica, conducono a ritenere che l'accordo politico-mafioso fosse stato stretto tra D'[OSCURATO:PERSONA] ed il Munno, senza la partecipazione del Manna. In altri termini, l'esame congiunto di tutte le emergenze disvela che il Munno avesse millantato la disponibilità del Manna quale futuro Sindaco, spendendone il nome a sua insaputa allo scopo di sostenere la propria candidatura attraverso l'appoggio della consorteria mafiosa dei D'Ambrosio, a sua volta collegata con altre realtà criminali ...". Queste conclusioni sono tratte all'esito della valutazione dei contenuti intercettivi delle sottoindicate captazioni telefoniche e/o ambientali: conv. 19.4.2019, prog. 205 RIT 490/2019; conv. 19.4.2019, prog. 226 RIT 490/2019; conv. 30.5.2019, prog. 1883; conv. 22.5.2019, prog. 111; conv. 22.7.2019, prog. 58 RIT 564/2019; conv. 14.9.2019, prog. 249 RIT 564/2019; conv. 18.10.2019, prog. 806, RIT 564/2019; conv. 18.10.2019, prog. 1312. 6. Ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata non abbia superato la stigmatizzata precedente illegittima valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, non avendo proceduto ad una verifica completa della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, da valutarsi in termini globali ed unitari, al fine di chiarire l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine: operazione, questa, imposta dalla natura stessa degli indizi, quali circostanze collegate o collegabili a un determinato fatto che non rivelano, se esaminate singolarmente, un'apprezzabile inerenza al fatto da provare, essendo ciascuno suscettibile di spiegazioni alternative, ma che risultano idonee a dimostrare il fatto se coordinate organicamente. Inoltre, per le intercettazioni che si andranno ad esporre, è possibile prospettare un'interpretazione del loro significato diversa da quella proposta dal giudice di merito, essendo in presenza di un travisamento probatorio, in quanto la lettura parziale o decontestualizzata ha comportato l'esame del loro contenuto in termini difformi da quello reale e tale difformità, allo stato, impregiudicata la rivalutazione complessiva degli indizi, risulta decisiva ed incontestabile (cfr., Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non mass.), così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, Cremona, non mass.). 6.1. Come evidenziato dal ricorrente, la ritenuta mancanza di elementi significativi da cui desumere il sinallagma, ovvero lo scambio di promesse reciproche appare fondata su affermazioni del tutto contraddittorie, in quanto dopo aver ritenuto la valenza probatoria "massima" dei risultati delle intercettazioni, queste ultime - non in numero irrilevante se si ha riguardo ai riferimenti, diretti o indiretti, al Manna - del tutto inopinatamente, si deflagrano (o comunque perdono la loro affidabilità probatoria) allorquando il fulcro dell'investigazione si sposta sul coinvolgimento del Manna in ordine alle sue promesse ai D'Ambrosio e alle successive sollecitazioni a mantenere le stesse. Più esplicitamente, non si comprende perché la medesima intercettazione (si allude alla conv. 18.10.2019, prog. 806 RIT 564/2019), nella quale si pone senza incertezze il sinallagma tra la campagna elettorale svolta dai D'Ambrosio per Manna e le promesse fatte da quest'ultimo valga sì a dimostrare l'attivismo elettorale dei D'Ambrosio, ma non la promessa di utilità da parte del Manna. 6.2. Altra rilevante illogicità si riscontra nell'interpretazione delle conversazioni intercettate del 19.4.2019 (intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA]) e quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (intercorsa sempre tra i due indicati interlocutori), con le quali si è ritenuto dimostrato solo l'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosío ad assicurare voti in favore del Munno (assessore) e non del Manna (Sindaco). In particolare, la decontestualizzazione della frase pronunciata da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio "io sto portando a Manna e a Munno" non viene affatto spiegata alla luce del tenore complessivo della comunicazione: invero, si è omesso di considerare come, secondo quanto apparentemente emerso, i due candidati Manna e Munno non fossero in alternativa ma in parallelo (l'elezione dell'uno potrebbe significare l'elezione dell'altro), potendo assumere il secondo - in presenza di ipotesi verificata - un ruolo di "canale privilegiato" per arrivare al primo. Sotto altro aspetto, la seconda conversazione ha avuto una chiave di lettura interpretativa, sotto il profilo probatorio, che appare opportuno chiarire, considerando che la manifestata espressione di disistima nei confronti del Manna viene pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] (e non da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio) ed inoltre che la stessa comunicazione interviene dopo il primo turno elettorale (non risolutivo per la necessità dì far ricorso al ballottaggio) in un possibile contesto "alterato" nel quale non è possibile escludere che millanteria e falsità possano permeare le strategie dei candidati alla ricerca di possibili nuove alleanze. 6.3. Altra valutazione inammissibilmente parcellizzata si riscontra a commento dei dialoghi contenuti nelle captazioni del 22.7.2019 e del 18.10.2019 che, a detta del Tribunale, attribuiscono ancora una volta solo al Munno "il ruolo di referente degli interessi illeciti della consorteria". La conclusione non tiene conto dell'effettivo ruolo del Munno e delle mire dei D'Ambrosio sul Palazzetto dello Sport di Rende, "risultati" che il Munno da solo non può assicurare: in questo ambito, va chiarito come pretese possano innestarsi sulle promesse asseritamente fatte a loro volta dal solo Manna ai D'Ambrosio prima delle elezioni tramite vari soggetti (il Munno stesso, lo Scarlato ed il [OSCURATO:PERSONA]). 6.4. Da ultimo, si riscontra totale mancanza di motivazione - omissione del tutto ingiustificata - in ordine alla richiesta di valutazione della produzione documentale effettuata dal pubblico ministero in udienza (nota n. 77/1-163/2019 Carabinieri della Compagnia di Rende del 31 gennaio 2023), avente ad oggetto il riascolto della conversazione ambientale audio telematica captata tramite telefono cellulare con IMEI 35608409*****64 in uso a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 20.15,43 tra il predetto Manna e Giuseppe (Pino) Munno (prog. 54/2019), confluita negli atti del procedimento penale n. 5336/2018 RGNR mod. 21 Procura della Repubblica di Cosenza, di elevato significato probatorio anche in ragione delle espressioni usate volutamente criptiche e di apparente giustificazione postuma, ed idonea - da sola - a smentire l'errato assunto del Tribunale della mancanza, tra gli atti del diverso procedimento, di emergenze intercettive dirette, comprovanti la conclusione dell'ipotizzato accordo illecito. Invero, nella conversazione de qua, il Manna ha cura di mettere in guardia il suo interlocutore sulla circostanza che la conversazione potrebbe essere intercettata (da qui la dichiarata cautela nell'esprimersi: "non glielo posso dire per telefono") e sul fatto che c'è preoccupazione perchè le cose si stanno mettendo non nel verso giusto (Manna: "siamo pieni come un uovo"; Munno: "... con queste cose che stanno uscendo fuori ..."), per poi immediatamente chiarire, a fini autogiustificativi, che: "noi la stiamo facendo pulita ... né promesse, né ricatti, né soldi, è chiaro che la telefonata agli amici l'abbiamo fatta" (Munno), con immediata replica dell'interlocutore: "Cioè, non che noi abbiamo detto "Mi raccomando ! Che se tu non mi dai il voto poi io ... assolutamente ! (Manna)". Dette espressioni, certamente di rilievo sotto il profilo probatorio, avrebbero dovuto indurre a cercare chiavi di letture capaci di argomentarne senso e portata. 7. Da qui la necessità di rivalutare tutto il compendio probatorio ai fini del giudizio sull'esistenza o meno della gravità indiziaria in ordine al reato contestato, in relazione al quale va ricordato che, ai fini della prova del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, l'esistenza dell'intesa per il procacciamento di consensi elettorali con ricorso a modalità mafiose può desumersi anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indici fattuali sintomatici della natura dell'accordo, quali la fama criminale del procacciatore, l'assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso e l'utilità del loro apporto per il reclutamento elettorale nella zona d'influenza, risultando, per converso, irrilevante il post factum costituito dal mancato incremento delle preferenze (cfr., Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Zullo, Rv. 275157; Sez. 5, n. 26426 del 07/05/2019, Merola, Rv. 275638). Il giudice del rinvio, in sede di nuova valutazione, dovrà tener conto degli elementi in fatto e delle valutazioni che precedono, le quali, sebbene non vincolanti per il futuro nuovo decisum, rileveranno come imprescindibili punti di riferimento ai fini dell'individuazione della portata e delle conseguenze del vizio riscontrato, derivando dagli stessi un vincolo di contenuto negativo rappresentato dall'espresso divieto, per lo stesso giudice, di adottare l