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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 33956/2023

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iato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per ROSA, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione, con conclusioni scritte ribadite con note del 10/07/2023; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per RIANO che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze ha, per quanto qui di interesse, confermato la sentenza Gup presso il Tribunale di Prato, ad esito di rito abbreviato, del 02/02/2021, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (capo 1) artt. 110, 628, comma primo e terzo n. 1, 2 e 3-bis, 61 n. 5, cod. pen.), mentre ha parzialmente riformato la decisione di primo grado emessa nei Afp k confronti di [OSCURATO:PERSONA] assolvendolo dal capo 2) della imputazione e confermando nel resto la condanna alla pena di giustizia per le residue imputazioni allo stesso ascritte.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1.

Ricorso Riano.

Violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen.; è del tutto mancata, anche in appello, la considerazione della valenza e rilevanza non solo delle dichiarazioni etero-accusatorie del ricorrente, ma anche della collaborazione dallo stesso prestata all'attività di indagine, sicché la chiamata in correità aveva realizzato proprio l'effetto di attenuare le conseguenze non risarcibili civilisticamente derivanti dalla commissione del reato.

2.2. Ricorso Rosa. 2.2.1.Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo 1) perché manifestamente illogica e contraddittoria nel ritenere l'attendibilità del Serino in violazione del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen., con travisamento della quanto alla valutazione delle dichiarazioni etero accusatorie; la motivazione della Corte di appello sul punto si caratterizza per essere ora illogica e ora apparente non potendo essere effettivamente ritenuta la credibilità del Serino.

In tal senso doveva essere ritenuta illogica e risibile la qualificazione del Serino quale soggetto ingenuo e non interessato.

2.2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa quanto al concorso del Rosa nella rapina; non vi è stato alcun apporto del Rosa all'esito della rapina; manca qualsiasi effettivo accertamento sia quanto all'elemento oggettivo, che quanto all'elemento intenzionale.

2.2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alle aggravanti di cui al capo 1) della rubrica, imputate oggettivamente al Rosa, senza alcuna considerazione della possibilità di imputarle soggettivamente al ricorrente, considerata la posizione del tutto disomogenea dello stesso rispetto agli altri concorrenti nella rapina.

2.2.4. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione perché apparente o manifestamente illogica in relazione al capo 5) di imputazione quanto al contestato reato di falso; manca qualsiasi effettivo accertamento in ordine alla responsabilità materiale del Rosa e all'apporto dallo stesso fornito nella realizzazione del documento falso, che comunque era del tutto difforme dal tipo legale e dunque inidoneo a realizzare la condotta contestata.

2.2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica e intrinsecamente contraddittoria nel non aver concesso: - la circostanza attenuante del contributo di minima importanza (nonostante in sede di patteggiamento fosse stata riconosciuta a Russo e Zanfardino); - la circostanza attenuante di cui al numero 6 dell'art. 62 cod. pen., attesa la corresponsione alla persona offesa ben prima dell'incardinamento del rito abbreviato della somma di euro 2000,00 a titolo di contributo per la riparazione del danno; - la concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte i appello del tutto obliterato il dato del risarcimento con il pagamento di euro duemila.

3. Il Procuratore ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati.

4. Il difensore del Rosa ha ribadito le proprie conclusioni con note scritte di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

Ricorso Rosa.

2. I motivi di ricorso, oltre che generici ed aspecifici nella loro formulazione (nell'ambito della quale si contestano congiuntamente vizio della motivazione, articolato indistintamente in ogni sua forma, e violazione di legge), non sono consentiti, atteso che si presentano in gran parte reiterativi dei motivi di appello e si risolvono in una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede a fronte di una motivazione che si presenta del tutto esente da censure, con la quale il ricorrente non si confronta.

In tal senso, quanto alla genericità dei motivi proposti, si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945- 01).Nel riproporre in modo reiterativo alcuni dei motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello.

2.1. Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

2.3. Inoltre, nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente con motivazione del tutto conforme e piena condivisione delle argomentazioni spese dal giudice di primo grado.

Vi è stata, dunque, non solo la medesima decisione, ma anche una concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa.

Si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01).

Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01), sicché neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-01): ciò è all'evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati, con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie.

2.4. In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01).

In altri termini, occorre considerare che i motivi di ricorso predetti, pur essendosi formalmente espressi richiamando censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non hanno, effettivamente, denunciato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione "erronea", in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio.

Con numerose argomentazioni sono state, quindi, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623- 01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01).

Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle 5 ge fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).

3. La Corte di appello ha ampiamente richiamato gli elementi a supporto della affermazione di responsabilità del Rosa, con motivazione logica e persuasiva, ricostruendo analiticamente il ruolo svolto dallo stesso, il contesto nell'ambito del quale maturava l'azione criminosa, la correlazione tra i diversi soggetti coinvolti, l'uso di documentazione e materiale volto a far ritenere alle persone offese, straniere, e con scarsa conoscenza della lingua italiana, che fosse in corso una lecita perquisizione a loro carico, la predisposizione di elementi al fine di precostituirsi un alibi, la considerazione di una serie di dichiarazioni assolutamente univoche e convergenti volte a ricostruire e confermare il ruolo centrale svolto dal Rosa, da non riferire al solo Serino, anche considerato il rito prescelto in primo grado.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa è stata articolata una approfondita considerazione delle diverse fonti di prova, degli accertamenti tecnici espletati, della documentazione acquisita, con ricostruzione analitica e puntuale dell'insieme delle condotte poste in essere.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi o a reiterare in parte le argomentazioni già spese nei motivi di appello, congruamente disattese dal giudice di secondo grado, o ad introdurre elementi che non erano invece stati oggetto di devoluzione nel giudizio di secondo grado.

3.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito.

Il ricorrente, difatti, si limita a reiterare argomentazioni proposte con i motivi di appello e ampiamente considerate dalla Corte di appello, in mancanza di confronto con la motivazione della sentenza, che ha ricostruito ruolo e responsabilità del Rosa non solo sulla base delle dichiarazioni del Serino, il cui contenuto è stato congruamente e persuasivamente vagliato in termini assolutamente univoci e concordanti con le conclusioni del giudice di primo grado, ma anche tenuto conto degli accertamenti tecnici disposti, che riscontravano la presenza sul luogo della rapina del ricorrente, i contatti tra il Serino e il Rosa, la mancanza di coerenti giustificazioni da parte del Rosa nelle diverse versioni alternative progressivamente fornite agli inquirenti nel corso delle indagini, il riscontro quanto al ruolo svolto anche in base alle dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA], che ne confermavano il coinvolgimento, oltre al rilevantissimo riscontro quanto alla mancata attivazione del sistema Odino nella giornata in cui i due carabinieri si incontravano con l'[OSCURATO:PERSONA] al fine di coordinare le attività con i c.d. trasfertisti.

La Corte di appello ha reso, dunque, una motivazione specifica chiarendo e ricostruendo, in modo conforme al giudice di primo grado, l'ampio quadro investigativo a carico dello stesso, con motivazione 6 AL logica e persuasiva che non si presta a censure in questa sede (pagg. 13 e seg.).

In tal senso è stata anche ricostruita la logistica degli spostamenti, la creazione di una situazione alloggiativa per l'[OSCURATO:PERSONA], la particolare abilità del Rosa che, pur avendo un ruolo centrale, cercava di rimanere defilato e a tal fine predisponeva insieme al Serino un alibi, essendo risultati rispettivamente in ferie e in malattia, nonostante la riscontrata presenza degli stessi nei pressi del luogo della rapina esattamente nell'orario in cui veniva posta in essere.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a lamentare una violazione di legge neanche specificamente dedotta, perché basata su di una allegazione del tutto frammentaria, e dunque generica, quanto alla asserita violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

In tal senso si deve richiamare e ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01).

Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione, nello stesso senso anche quanto alla lett. b) dell'art. 606 cod. proc. pen. Sez.6, n. 4119 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 278196-02).

La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto è quello della mancanza, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

3.1.2. Del tutto generica è poi l'allegazione difensiva secondo la quale ricorrerebbe un travisamento della prova.

Innanzi tutto occorre rilevare come tale travisamento sia stato dedotto esclusivamente in questa sede.

Ricorre, dunque, una 7 wk interruzione della catena devolutiva sul punto.

Inoltre, occorre ricordare che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 Rv. 258438).

E nel caso di specie il giudice di appello, con valutazione del tutto conforme a quello di primo grado, ha ritenuto la sussistenza delle condotte contestate sulla base di specifici elementi indicati nella motivazione di merito, sottolineando come non fosse sostenibile che i dati fattuali e tecnici scaturiti dalle indagini fossero stati strumentalmente considerati, in senso accusatorio ed a svantaggio del Rosa nel corso del giudizio di primo grado (pag. 15 e seg.).

La valutazione delle dichiarazioni del Serino è ampia, approfondita.

La Corte di appello ha preso in considerazione specificamente anche le motivazioni e le scelte processuali del Serino e, sulla base di una lettura integrata e coordinata di tutti gli elementi di indagine acquisiti, ne ha tratto, con logica argomentazione, la attendibilità e rilevanza nella ricostruzione del ruolo del Rosa, quale concorrente nel reato contestato (preminenza del ruolo del Serino, chiara partecipazione del Rosa che, tuttavia, cercava abilmente di rimanere in disparte per essere identificato meno agevolmente), anche tenuto conto del comportamento processuale ante causam tenuto dal ricorrente (pag. 16,17 e seg.), con progressiva mutazione del suo racconto e accomodamento in relazione agli sviluppi investigativi.

Un dato questo esplicitato e motivato ampiamente dalla Corte di appello, con il quale il ricorrente non si confronta, soprattutto in considerazione della mancanza di una effettiva e reale versione alternativa rispetto alla imputazione contestata.

3.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito, anche in questo caso valgono i principi già evidenziati al §

3.1. risolvendosi la censura, articolata in modo del tutto generico, nella proposta lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede.

3.3. Il terzo motivo di ricorso non è consentito, oltre che totalmente generico nella sua articolazione, non essendo stato proposto in appello il tema relativo alla imputazione soggettiva delle circostanze contestate, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto.

Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01).

3.4. Il quarto motivo di ricorso non è consentito.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello e reitera argomentazioni ampiamente prese in considerazione dal giudice di secondo grado, che ha esplicitato in modo logico e persuasivo l'infondatezza della argomentazione, qui riproposta, in ordine alla non idoneità del falso verbale di perquisizione (pag. 21 e seg.).

In tal senso si è chiarito come la prova dell'idoneità dell'atto alla finalità perseguita è emersa dall'insieme delle dichiarazioni rese dalle persone offese, che si convincevano ad aprire la porta e a consentire l'accesso alla loro abitazione solo dopo l'esibizione di tale documento; elemento questo confermato dalla dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione della Corte di appello è sul punto specifica (pag. 18), richiama la condizione di soggetto straniero delle persone offese e chiarisce l'incidenza e rilevanza della falsificazione effettuata.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta e non denuncia una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione "erronea", in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio.

Censura non ammissibile in questa sede, secondo i principi già evidenziati al §3.1.

3.5. Anche il quinto motivo di ricorso in tema di trattamento sanzionatorio e concessione di circostanze attenuanti, non è consentito, attesa la sua natura del tutto reiterativa dei motivi di appello, motivatamente respinti in secondo grado; il ricorso dunque sul punto è inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

Ricorre una motivazione analitica della Corte di appello sia in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod. pen., che delle circostanze attenuanti generiche, anche tenuto conto del trattamento sanzionatorio dell altri correi, tenuto conto in modo specifico del comportamento processuale del ricorrente, della sua reticenza e della continua modificazione e comprovata falsità delle giustificazioni fornite al fine di fuorviare le attività di indagine, considerate con motivazione logica e persuasiva sinonimo di maggiore spessore criminale del Rosa, nell'impossibilità di mitigare ulteriormente il trattamento sanzionatorio nel suo complesso (pag. 25 e seg.) anche in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Deve essere in tal senso ricordato che in materia di circostanze attenuanti comuni, la circostanza dell'attivo ravvedimento (art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen.), concernente l'elisione e l'attenuazione delle conseguenze del reato, non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente a quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile (Sez. 2, n. 26966 del 11/09/2020, Balestra, Rv. 279645-01; Sez. 5, n. 24326 del 18/05/2005, Bonora, Rv. 232207-01).

4. Ricorso Riano.

Il motivo è manifestamente infondato.

Valgono le considerazioni in tema di circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. appena evidenziate al §

3.5. Certamente non vale ad integrare la circostanza richiamata la scelta di strategia processuale e difensiva di rendere dichiarazioni etero accusatorie (Sez. 2, n. 26966 del 11/09/2020, Balestra, Rv. 279645-01; Sez. 5, n. 24326 del 18/05/2005, Bonora, Rv. 232207-01).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per ROSA, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione, con conclusioni scritte ribadite con note del 10/07/2023; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per RIANO che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze ha, per quanto qui di interesse, confermato la sentenza Gup presso il Tribunale di Prato, ad esito di rito abbreviato, del 02/02/2021, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (capo 1) artt. 110, 628, comma primo e terzo n. 1, 2 e 3-bis, 61 n. 5, cod. pen.), mentre ha parzialmente riformato la decisione di primo grado emessa nei Afp k confronti di [OSCURATO:PERSONA] assolvendolo dal capo 2) della imputazione e confermando nel resto la condanna alla pena di giustizia per le residue imputazioni allo stesso ascritte. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso Riano. Violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen.; è del tutto mancata, anche in appello, la considerazione della valenza e rilevanza non solo delle dichiarazioni etero-accusatorie del ricorrente, ma anche della collaborazione dallo stesso prestata all'attività di indagine, sicché la chiamata in correità aveva realizzato proprio l'effetto di attenuare le conseguenze non risarcibili civilisticamente derivanti dalla commissione del reato. 2.2. Ricorso Rosa. 2.2.1.Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo 1) perché manifestamente illogica e contraddittoria nel ritenere l'attendibilità del Serino in violazione del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen., con travisamento della quanto alla valutazione delle dichiarazioni etero accusatorie; la motivazione della Corte di appello sul punto si caratterizza per essere ora illogica e ora apparente non potendo essere effettivamente ritenuta la credibilità del Serino. In tal senso doveva essere ritenuta illogica e risibile la qualificazione del Serino quale soggetto ingenuo e non interessato. 2.2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa quanto al concorso del Rosa nella rapina; non vi è stato alcun apporto del Rosa all'esito della rapina; manca qualsiasi effettivo accertamento sia quanto all'elemento oggettivo, che quanto all'elemento intenzionale. 2.2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alle aggravanti di cui al capo 1) della rubrica, imputate oggettivamente al Rosa, senza alcuna considerazione della possibilità di imputarle soggettivamente al ricorrente, considerata la posizione del tutto disomogenea dello stesso rispetto agli altri concorrenti nella rapina. 2.2.4. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione perché apparente o manifestamente illogica in relazione al capo 5) di imputazione quanto al contestato reato di falso; manca qualsiasi effettivo accertamento in ordine alla responsabilità materiale del Rosa e all'apporto dallo stesso fornito nella realizzazione del documento falso, che comunque era del tutto difforme dal tipo legale e dunque inidoneo a realizzare la condotta contestata. 2.2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica e intrinsecamente contraddittoria nel non aver concesso: - la circostanza attenuante del contributo di minima importanza (nonostante in sede di patteggiamento fosse stata riconosciuta a Russo e Zanfardino); - la circostanza attenuante di cui al numero 6 dell'art. 62 cod. pen., attesa la corresponsione alla persona offesa ben prima dell'incardinamento del rito abbreviato della somma di euro 2000,00 a titolo di contributo per la riparazione del danno; - la concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte i appello del tutto obliterato il dato del risarcimento con il pagamento di euro duemila. 3. Il Procuratore ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati. 4. Il difensore del Rosa ha ribadito le proprie conclusioni con note scritte di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ricorso Rosa. 2. I motivi di ricorso, oltre che generici ed aspecifici nella loro formulazione (nell'ambito della quale si contestano congiuntamente vizio della motivazione, articolato indistintamente in ogni sua forma, e violazione di legge), non sono consentiti, atteso che si presentano in gran parte reiterativi dei motivi di appello e si risolvono in una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede a fronte di una motivazione che si presenta del tutto esente da censure, con la quale il ricorrente non si confronta. In tal senso, quanto alla genericità dei motivi proposti, si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945- 01).Nel riproporre in modo reiterativo alcuni dei motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. 2.1. Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 2.3. Inoltre, nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente con motivazione del tutto conforme e piena condivisione delle argomentazioni spese dal giudice di primo grado. Vi è stata, dunque, non solo la medesima decisione, ma anche una concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa. Si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01), sicché neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-01): ciò è all'evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati, con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie. 2.4. In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01). In altri termini, occorre considerare che i motivi di ricorso predetti, pur essendosi formalmente espressi richiamando censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non hanno, effettivamente, denunciato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione "erronea", in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio. Con numerose argomentazioni sono state, quindi, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623- 01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01). Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle 5 ge fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). 3. La Corte di appello ha ampiamente richiamato gli elementi a supporto della affermazione di responsabilità del Rosa, con motivazione logica e persuasiva, ricostruendo analiticamente il ruolo svolto dallo stesso, il contesto nell'ambito del quale maturava l'azione criminosa, la correlazione tra i diversi soggetti coinvolti, l'uso di documentazione e materiale volto a far ritenere alle persone offese, straniere, e con scarsa conoscenza della lingua italiana, che fosse in corso una lecita perquisizione a loro carico, la predisposizione di elementi al fine di precostituirsi un alibi, la considerazione di una serie di dichiarazioni assolutamente univoche e convergenti volte a ricostruire e confermare il ruolo centrale svolto dal Rosa, da non riferire al solo Serino, anche considerato il rito prescelto in primo grado. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa è stata articolata una approfondita considerazione delle diverse fonti di prova, degli accertamenti tecnici espletati, della documentazione acquisita, con ricostruzione analitica e puntuale dell'insieme delle condotte poste in essere. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi o a reiterare in parte le argomentazioni già spese nei motivi di appello, congruamente disattese dal giudice di secondo grado, o ad introdurre elementi che non erano invece stati oggetto di devoluzione nel giudizio di secondo grado. 3.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito. Il ricorrente, difatti, si limita a reiterare argomentazioni proposte con i motivi di appello e ampiamente considerate dalla Corte di appello, in mancanza di confronto con la motivazione della sentenza, che ha ricostruito ruolo e responsabilità del Rosa non solo sulla base delle dichiarazioni del Serino, il cui contenuto è stato congruamente e persuasivamente vagliato in termini assolutamente univoci e concordanti con le conclusioni del giudice di primo grado, ma anche tenuto conto degli accertamenti tecnici disposti, che riscontravano la presenza sul luogo della rapina del ricorrente, i contatti tra il Serino e il Rosa, la mancanza di coerenti giustificazioni da parte del Rosa nelle diverse versioni alternative progressivamente fornite agli inquirenti nel corso delle indagini, il riscontro quanto al ruolo svolto anche in base alle dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA], che ne confermavano il coinvolgimento, oltre al rilevantissimo riscontro quanto alla mancata attivazione del sistema Odino nella giornata in cui i due carabinieri si incontravano con l'[OSCURATO:PERSONA] al fine di coordinare le attività con i c.d. trasfertisti. La Corte di appello ha reso, dunque, una motivazione specifica chiarendo e ricostruendo, in modo conforme al giudice di primo grado, l'ampio quadro investigativo a carico dello stesso, con motivazione 6 AL logica e persuasiva che non si presta a censure in questa sede (pagg. 13 e seg.). In tal senso è stata anche ricostruita la logistica degli spostamenti, la creazione di una situazione alloggiativa per l'[OSCURATO:PERSONA], la particolare abilità del Rosa che, pur avendo un ruolo centrale, cercava di rimanere defilato e a tal fine predisponeva insieme al Serino un alibi, essendo risultati rispettivamente in ferie e in malattia, nonostante la riscontrata presenza degli stessi nei pressi del luogo della rapina esattamente nell'orario in cui veniva posta in essere. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a lamentare una violazione di legge neanche specificamente dedotta, perché basata su di una allegazione del tutto frammentaria, e dunque generica, quanto alla asserita violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. In tal senso si deve richiamare e ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione, nello stesso senso anche quanto alla lett. b) dell'art. 606 cod. proc. pen. Sez.6, n. 4119 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 278196-02). La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto è quello della mancanza, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. 3.1.2. Del tutto generica è poi l'allegazione difensiva secondo la quale ricorrerebbe un travisamento della prova. Innanzi tutto occorre rilevare come tale travisamento sia stato dedotto esclusivamente in questa sede. Ricorre, dunque, una 7 wk interruzione della catena devolutiva sul punto. Inoltre, occorre ricordare che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 Rv. 258438). E nel caso di specie il giudice di appello, con valutazione del tutto conforme a quello di primo grado, ha ritenuto la sussistenza delle condotte contestate sulla base di specifici elementi indicati nella motivazione di merito, sottolineando come non fosse sostenibile che i dati fattuali e tecnici scaturiti dalle indagini fossero stati strumentalmente considerati, in senso accusatorio ed a svantaggio del Rosa nel corso del giudizio di primo grado (pag. 15 e seg.). La valutazione delle dichiarazioni del Serino è ampia, approfondita. La Corte di appello ha preso in considerazione specificamente anche le motivazioni e le scelte processuali del Serino e, sulla base di una lettura integrata e coordinata di tutti gli elementi di indagine acquisiti, ne ha tratto, con logica argomentazione, la attendibilità e rilevanza nella ricostruzione del ruolo del Rosa, quale concorrente nel reato contestato (preminenza del ruolo del Serino, chiara partecipazione del Rosa che, tuttavia, cercava abilmente di rimanere in disparte per essere identificato meno agevolmente), anche tenuto conto del comportamento processuale ante causam tenuto dal ricorrente (pag. 16,17 e seg.), con progressiva mutazione del suo racconto e accomodamento in relazione agli sviluppi investigativi. Un dato questo esplicitato e motivato ampiamente dalla Corte di appello, con il quale il ricorrente non si confronta, soprattutto in considerazione della mancanza di una effettiva e reale versione alternativa rispetto alla imputazione contestata. 3.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito, anche in questo caso valgono i principi già evidenziati al § 3.1. risolvendosi la censura, articolata in modo del tutto generico, nella proposta lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede. 3.3. Il terzo motivo di ricorso non è consentito, oltre che totalmente generico nella sua articolazione, non essendo stato proposto in appello il tema relativo alla imputazione soggettiva delle circostanze contestate, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). 3.4. Il quarto motivo di ricorso non è consentito. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello e reitera argomentazioni ampiamente prese in considerazione dal giudice di secondo grado, che ha esplicitato in modo logico e persuasivo l'infondatezza della argomentazione, qui riproposta, in ordine alla non idoneità del falso verbale di perquisizione (pag. 21 e seg.). In tal senso si è chiarito come la prova dell'idoneità dell'atto alla finalità perseguita è emersa dall'insieme delle dichiarazioni rese dalle persone offese, che si convincevano ad aprire la porta e a consentire l'accesso alla loro abitazione solo dopo l'esibizione di tale documento; elemento questo confermato dalla dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della Corte di appello è sul punto specifica (pag. 18), richiama la condizione di soggetto straniero delle persone offese e chiarisce l'incidenza e rilevanza della falsificazione effettuata. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta e non denuncia una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione "erronea", in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio. Censura non ammissibile in questa sede, secondo i principi già evidenziati al §3.1. 3.5. Anche il quinto motivo di ricorso in tema di trattamento sanzionatorio e concessione di circostanze attenuanti, non è consentito, attesa la sua natura del tutto reiterativa dei motivi di appello, motivatamente respinti in secondo grado; il ricorso dunque sul punto è inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Ricorre una motivazione analitica della Corte di appello sia in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod. pen., che delle circostanze attenuanti generiche, anche tenuto conto del trattamento sanzionatorio dell altri correi, tenuto conto in modo specifico del comportamento processuale del ricorrente, della sua reticenza e della continua modificazione e comprovata falsità delle giustificazioni fornite al fine di fuorviare le attività di indagine, considerate con motivazione logica e persuasiva sinonimo di maggiore spessore criminale del Rosa, nell'impossibilità di mitigare ulteriormente il trattamento sanzionatorio nel suo complesso (pag. 25 e seg.) anche in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen. Deve essere in tal senso ricordato che in materia di circostanze attenuanti comuni, la circostanza dell'attivo ravvedimento (art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen.), concernente l'elisione e l'attenuazione delle conseguenze del reato, non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente a quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile (Sez. 2, n. 26966 del 11/09/2020, Balestra, Rv. 279645-01; Sez. 5, n. 24326 del 18/05/2005, Bonora, Rv. 232207-01). 4. Ricorso Riano. Il motivo è manifestamente infondato. Valgono le considerazioni in tema di circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. appena evidenziate al § 3.5. Certamente non vale ad integrare la circostanza richiamata la scelta di strategia processuale e difensiva di rendere dichiarazioni etero accusatorie (Sez. 2, n. 26966 del 11/09/2020, Balestra, Rv. 279645-01; Sez. 5, n. 24326 del 18/05/2005, Bonora, Rv. 232207-01). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al
Sentenza Cassazione n. 33956/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris