CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19184/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], GianpieroSucci, [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.E., Rappresentanza Generale per l’Italia, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Monti, Francesco RolleNumero registro generale 20608/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 19184/2026Data pubblicazione 11/06/2026-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e altri, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Marina-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SE, Rappresentanza Generale perl’Italia-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 475/2022 depositatail 09/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in sede penale, consentenza della Corte di Appello di Bologna in data 12 aprile 2012 n. 864(passata in cosa giudicata), per bancarotta semplice colposa ex art. 224,primo comma, n. 2, l.fall. quale componente non esecutivo del Consiglio diAmministrazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ParFin) – come risultadalla sentenza impugnata - dal 1996 al 30 aprile 2001 (data diapprovazione del bilancio consolidato del 31 dicembre 2000). In sedepenale, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato anche condannato – per quanto qui rileva – alrisarcimento dei danni subiti dagli obbligazionisti costituitisi parti civili,danni a liquidarsi in sede civile (in solido con altri imputati), nonché alpagamento di una provvisionale pari allo 0,3% dell’importo nominale delvalore dei titoli acquistati (quantificata in € 1.224.427,15).2. L’Erede ha proposto domanda di accertamento negativo davanti alTribunale di Milano nei confronti di n. 32.042 titolari di obbligazioniemesse da società appartenenti all’intero [OSCURATO:PERSONA] e costituitisiparti civili nel processo penale, deducendo che la condanna dovessen. 20608/2022 R.G.Numero registro generale 20608/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 19184/2026Data pubblicazione 11/06/2026intendersi, in termini restrittivi, limitata ai soli titolari di obbligazioni etitoli di debito di ParFin acquistati prima del 30 aprile 2001, con esclusionedei titolari di obbligazioni emesse da altre società del gruppo Parmalat,contestando in via gradata il nesso di causalità tra condotte e danni subiti.3. Si sono costituiti in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto delladomanda attrice, nonché in riconvenzione condannarsi l’attore per i dannisubiti ex art. 2395 cod. civ. Nel giudizio, l’attore ha chiamato in manlevale compagnie assicuratrici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.E., le quali hanno chiesto il rigetto della domanda digaranzia, eccependo l’annullamento della garanzia a termini dell’art. 1892cod. civ. ai fini del pagamento dell’indennizzo, come già deciso da altrasentenza del Tribunale di Milano n. 2257/2012 intervenuta inter alios.4. Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di accertamentonegativo, ritenendo – per quanto qui rileva - che il giudicato formatosi insede penale quanto alla domanda risarcitoria attiene indistintamente atutti gli obbligazionisti costituitisi parte civile, considerato il nesso causaletra le condotte dell’attore e l’aggravamento del dissesto dell’intero gruppo.Il Tribunale ha, poi, accertato la responsabilità dell’attore per dannimorali, quantificando i danni nella misura già liquidata in sede diprovvisionale nel giudizio penale, nonché rigettando la domandarisarcitoria per danni patrimoniali; anche la domanda di garanzia è statarigettata.5. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello dell’Erede, confermando, per quanto qui ha rilievo,l’accertamento della responsabilità dell’appellante per i danni morali subitidagli appellati in base al giudicato formatosi in sede penale. La sentenzaimpugnata ha accertato, in particolare, il nesso causale tra le condottedell’appellante e «il dissesto o l’aggravamento del dissesto del gruppo»Parmalat, attesa la posizione di ParFin all’interno del gruppo Parmalat,n. 20608/2022 R.G.Numero registro generale 20608/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 19184/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenendo sussistente il nesso causale in relazione ai danni nonpatrimoniali causati agli obbligazionisti delle singole società del gruppo.6. Ha, poi, rigettato la domanda di garanzia, per avere l’appellantecommesso condotte decettive della rappresentazione del rischio assicuratoin spregio degli artt. 1892, 1894 cod. civ., avendo l’appellante con lapropria inerzia concorso alle condotte degli organi gestori che hannoindotto false rappresentazioni contenute nei bilanci («colpevolmenteassente nelle riunioni dei consigli fissati per l’approvazione dei progetti dibilancio consolidato relativi agli esercizi dal 1996 al 2000 (del 21/3/1997,27/3/1998, 26/3/1999, 18/4/2000, 30/3/2001) (…)».7. Propone ricorso per cassazione l’appellante, affidato a tre motivi, cuiresistono con controricorso gli obbligazionisti e le compagnie assicuratrici.Ricorrente e controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.12 prel., 2909 cod. civ., 185 e 539 cod. pen., 651 e 652 cod. proc. pen.,nella parte in cui la sentenza impugnata ha violato il giudicato dellesentenze penali, in particolare, ove «(i) ha affermato che le SentenzePenali avrebbero accertato con autorità di giudicato il nesso causale tra lecondotte imputate all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il dissesto delle società del GruppoParmalat diverse da ParFin e delle stessa ParFin anche in relazione a fattiavvenuti dopo il 30.4.2001; (ii) ha ritenuto, con proprio autonomoapprezzamento condotto sulla base delle motivazioni delle [OSCURATO:PERSONA] dei fatti ivi accertati (quanto agli indici dell’insolvenza del GruppoParmalat che potevano essere percepiti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]), sussistente ilnesso causale tra la condotta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il dissesto dell’interoGruppo Parmalat fino al 2003 e (iii) ha affermato la sussistenzadell’ulteriore nesso eziologico tra l’evento dannoso del dissesto dell’interoGruppo Parmalat ed i danni non patrimoniali in ipotesi patiti dain. 20608/2022 R.G.Numero registro generale 20608/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 19184/2026Data pubblicazione 11/06/2026resistenti». Si censura sia l’affermazione secondo cui il giudicato penalecoprirebbe il nesso causale tra la condotta del ricorrente e il dissestodell’intero gruppo Parmalat e non della sola ParFin, sia il contestualeautonomo accertamento compiuto nella sentenza impugnata nei medesimitermini. Si osserva che il giudicato penale non ha riguardato il nesso dicausalità tra le condotte del ricorrente e l’intero gruppo Parmalat, bensì ildissesto della sola ParFin, come risultante dal relativo capo di imputazionetrascritto nel ricorso, nonché stante l’assoluzione del ricorrente per altrifatti relativi ad altre società del gruppo e per condotte successive al 30aprile 2001; il ricorrente trascrive, al riguardo, parti della motivazionedella sentenza. Conseguentemente, l’accertamento compiuto in sede civilecirca la responsabilità del ricorrente per i danni causati alle altre societàdel gruppo contrasterebbe con il giudicato formatosi in sede penale.2. Sotto un ulteriore profilo, si censura la statuizione della sentenzaimpugnata secondo cui il danno subito dagli obbligazionisti sarebbe«presunto» per effetto della accertata responsabilità civile nell’avereconcorso al dissesto del gruppo Parmalat, laddove l’assenza diresponsabilità penale del ricorrente non può condurre a una affermazionedi responsabilità in sede civile.3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.12 prel., 2729 e 2909 cod. civ., 185 e 539 cod. pen., 651 e 652 cod. proc.pen., nella parte in cui la sentenza impugnata ha «“presunto” lasussistenza di un nesso causale tra evento dannoso e i danni nonpatrimoniali asseritamente patiti da controparti e ritenuto provata l’entitàdel danno “morale” oggetto della provvisionale penale». Deduce partericorrente – riprendendo l’ultima censura esplicitata nel superiore motivo -che il danno in sede civile deve essere accertato e non può ritenersipresunto in base alle circostanze accertate in sede penale.n. 20608/2022 R.G.Numero registro generale 20608/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 19184/2026Data pubblicazione 11/06/20264. I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente. Va rigettatal’eccezione di inammissibilità del primo motivo per non avere il ricorrentetrascritto integralmente il testo della sentenza penale ed essendosilimitato a richiamare stralci della motivazione. Come correttamentededuce il ricorrente in memoria, non può ritenersi che la parte, al fine dieccepire il giudicato formatosi in sede penale, «avrebbe dovuto riprodurrenel ricorso per cassazione le oltre 1.600 pagine di cui si compongono lesentenze (primo grado, appello e cassazione) che hanno definito il giudiziopenale» (pag. 2 mem. ric.). In questo caso il ricorso si ridurrebbe a unmero «assemblaggio di atti e documenti del giudizio di merito,inframezzati da semplici frasi di passaggio: modalità non rispettosa delprincipio di cui all’art. 366 cod. proc. civ.» (Cass., 33353/2023; Cass., n.15588/2025; Cass., n. 22185/2015).5. Diversamente, il ricorrente può limitarsi a richiamare i «passaggipertinenti» degli atti e documenti prodotti («attraverso i rinvii ai passaggidella sentenza della corte d’appello e ai documenti pertinenti citati nelricorso per cassazione stesso»), essendo ciò sufficiente al fine di coniugareil principio di autosufficienza con la certezza del diritto e con la correttaamministrazione della giustizia (Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c.Italia, punti 91 - 93). Cosa che il ricorrente ha fatto (pagg. 18 e ss.ricorso), trascrivendo alcuni passaggi della sentenza di appello, ove sievidenzia che la condotta ascritta al ricorrente atterrebbe a condotteinerenti alla sola ParFin ed sarebbe relativa a danni causati alla sola ParFinsino al 30 aprile 2001.6. I due motivi sono infondati. Si premette che il giudice di legittimità ètenuto ad accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno concognizione piena, esame che si estende al diretto riscontro degli atti delprocesso e alla diretta valutazione e interpretazione degli stessi, medianteindagini e accertamenti, anche di fatto, indipendenti dall'interpretazionedata al riguardo dal giudice di merito (Cass., Sez. U., n. 24664/2007;n. 20608/2022 R.G.Numero registro generale 20608/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 19184/2026Data pubblicazione 11/06/2026Cass., n. 21200/2009; Cass., n. 5508/2018; Cass., n. 17175/2020; Cass.,n. 38767/2021; Cass., n. 23162/2024; Cass., n. 34432/2023; Cass., n.11032/2025; Cass., n. 9323/2026).7. La sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 864/2012, inmotivazione (pagg. 212 – 219, sub doc III), ha incentrato l’attenzione siasull’incidenza dell’anomala operazione di aumento di capitale di unasocietà controllata ([OSCURATO:PERSONA]), sia sull’operazionefinanziaria legata allo swap Sumitomo, idonea a raggiungere il pareggiodell’esercizio 2000 del bilancio consolidato. Tali operazioni sono stateidonee, a giudizio della Corte di Appello di Bologna, a comportare ildissesto dell’intero Gruppo (e non della sola ParFin), già fortemente in crisi(«sintomi questi, della situazione di dissesto del Gruppo che già in taleepoca, e anzi antecedentemente, fondava le sue radici»: pag. 215 sent.cit.), con la sola esclusione dell’incidenza sulle attività del gruppo dellecondotte del CdA successive al 30 aprile 2001. Parimenti, la sentenza haevidenziato che le azioni pregiudizievoli del CdA della capogruppo ha noinciso negativamente sulle modalità gestionali dell’intero Gruppo [«taluneoperazioni (…) che già in sé considerate rivelavano modalità gestionali delGruppo fortemente scorrette»: pag. 216 sent. cit.].8. Correttamente la sentenza impugnata ha, pertanto, ritenuto chedalle condotte del ricorrente, componente non esecutivo del consiglio diamministrazione sino al 30 aprile 2001 di una società capogruppo quotatain borsa, inerte nell’esercitare i poteri a lui riconosciuti dalla legge, haconcorso al dissesto dell’intero gruppo, sia quale effetto dell’approvazionedel bilancio consolidato al quale facevano capo anche i bilanci delle societàcontrollate, sia per avere deliberato operazioni gestionali anomale,riconducibili all’operato della capogruppo.9. A tali elementi va aggiunto che il dispositivo della sentenza penale(pag. 374 sub doc. III) ha condannato il ricorrente, in solido con altriimputati, al risarcimento nei confronti delle parti civili in relazionen. 20608/2022 R.G.Numero registro generale 20608/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 19184/2026Data pubblicazione 11/06/2026all’importo nominale del valore delle obbligazioni, con esclusione testualedi sole alcune delle parti civili costituite (cinque parti civili); eccettuate leparti civili indicate nel dispositivo, le altre risultano tutte legittimate attiveal risarcimento del danno loro causato dal comportamento del ricorrentequale membro del CdA ParFin. Resta, pertanto, assorbito il profilo secondocui l’autonomo accertamento del nesso di causalità da parte dellasentenza impugnata sarebbe in contrasto con il giudicato penale.10. Parimenti infondato è il secondo motivo (e l’ultima censura delprimo). Ove il giudicato penale di condanna si sia formato su unafattispecie di reato di danno, in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, lo stesso si estende anche all'accertamento dell'esistenzadel danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulterioreaccertamento in sede civile (Cass., n. 9082/2025). Nella specie, comeosservano i controricorrenti, l’utilizzo del verbo «presumere» va letto allaluce dell’intera motivazione, secondo cui – stante il nesso di causalità tracondotte ascritte al ricorrente e danno non patrimoniale subito dagliobbligazionisti – questo va determinato nei termini già accertati dalgiudice penale.11. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo1894 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata, interpretando taledisposizione, ha ritenuto opponibile nei confronti del ricorrente, qualeamministratore non esecutivo di ParFin cessato alla data del 30 aprile2001, l’annullamento della Polizza assicurativa stipulata da ParFin abeneficio dello stesso ricorrente in relazione a tale carica «nonostantel’avv. [OSCURATO:PERSONA] non avesse alcuna contezza delle inesatte e reticentiinformazioni fornite da ParFin in sede di sottoscrizione della Polizza». Ilricorrente osserva, sul punto, che il rigetto della domanda di manlevasarebbe avvenuto in base alla sentenza della Corte di Appello di Milano n.2257/2012, riguardo al cui giudizio egli è terzo, come è terzo rispetto aln. 20608/2022 R.G.Numero registro generale 20608/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 19184/2026Data pubblicazione 11/06/2026rapporto di garanzia dedotto in quel giudizio, avendo rilievo il solo statosoggettivo dello stipulante che ha reso le dichiarazioni false. Sul punto,rileva il ricorrente sia di non essere stato condannato per condottefraudolente o, comunque, per reati dolosi, sia – in relazione alla dedottasussistenza di dichiarazioni decettive – che il giudicato penale avrebbeescluso la conoscenza del ricorrente degli artifici posti in essere da terzi aifini delle false rappresentazioni contenute in bilancio, essendo il ricorrentestato condannato per reato colposo.12. Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce che lasentenza avrebbe male applicato il giudicato della sentenza n. 2257/2012della Corte di Appello di Milano, non confrontandosi il motivo con la ratiodecidendi della sentenza impugnata, che ha ascritto il rigetto delladomanda di manleva al compimento da parte del ricorrente di condottedecettive in danno delle compagnie assicuratrici.13. Il terzo motivo è fondato nella parte in cui censura l’assenza deipresupposti per l’applicazione degli artt. 1892 e 1894 cod. civ., stantil’assenza di comportamenti dolosi o della conoscenza degli artifici e raggiricompiuti da terzi ai fini della falsificazione dei dati di bilancio. Disponel’art. 1892 cod. civ. «le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente,relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suoconsenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesseconosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento delcontratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave».14. La norma è espressamente richiamata nell’art. 1894 cod. civ.nelle assicurazioni in nome o per conto terzi e mira ad allineare il premioversato ai profili di rischio oggetto di copertura, con particolare riferimentoai fatti idonei a incidere sulla probabilità di verificazione dell’evento per iquali è richiesta dall’assicuratore, con un questionario, una dichiarazionedell’assicurato. Il verificarsi delle circostanze menzionate dalla norma(dichiarazioni inesatte o reticenze), idonee a incidere sul rischio assicuraton. 20608/2022 R.G.Numero registro generale 20608/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 19184/2026Data pubblicazione 11/06/2026e per le quali sia evincibile un nesso di causalità sul consensodell’assicuratore al contratto, costituisce vizio genetico del contratto diassicurazione, determinandone l’annullamento e legittimandol’assicuratore a rifiutare, in via di eccezione, il pagamento dell’indennizzo(Cass., n. 1166/2020).15. Tali norme si conformano al principio secondo cui il contratto diassicurazione esige la uberrima bona fides dall'assicurato, in quanto unicosoggetto a conoscenza delle circostanze che consentono all'assicuratore divalutare l'intensità del rischio e di fissare il relativo premio (Cass., n.29456/2025). La reticenza si apprezza in relazione all’omessacomunicazione – ancorché gravemente colposa - delle circostanze aconoscenza dell’assicurato, in grado di incidere sull’equilibrio tra premio erischio assicurato, nell'interesse non già dell'assicuratore ma dell'interamassa degli assicurati (Cass., n. 3010/2025; 3010/2025; Cass., n.19520/2017).16. Pur non essendo necessario che l’assicurato ponga in essereartifici o raggiri (o comportamenti decettivi), occorre (come presuppostonecessario e sufficiente per l’operatività dell’art. 1892 cod. civ.) lacoscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente,ancorché frutto di una grave e inescusabile negligenza, in uno con laconsapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata,rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (Cass., n.12086/2015). Tanto che, in assenza di dolo o colpa grave nel rendere ladichiarazione, opera l’art. 1893 cod. civ., che consente all’assicuratore direcedere dal contratto e versare un indennizzo inferiore adeguato al verostato delle cose (Cass., n. 32017/2023).17. Va, pertanto, riaffermato il seguente principio di diritto:«Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente idonee acomportare l’annullamento del contratto a termini dell’art. 1892 cod. civ.,presuppongono la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o dellan. 20608/2022 R.G.Numero registro generale 20608/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 19184/2026Data pubblicazione 11/06/2026reticenza, nonché della consapevolezza dell'importanza dell'informazione,inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle suecondizioni».18. La sentenza impugnata ha ritenuto operanti le richiamatedisposizioni, sul presupposto che il ricorrente sarebbe stato«colpevolmente assente nelle riunioni dei consigli fissati per l’approvazionedei progetti di bilancio consolidato relativi agli esercizi dal 1996 al 2000(del 21/3/1997, 27/3/1998, 26/3/1999, 18/4/2000, 30/3/2001)».Dall’assenza del ricorrente alle riunioni del CdA della capogruppo, nelcorso delle quali furono compiute operazioni anomale dagli amministratori(eccesso di liquidità a fronte del crescente indebitamento del gruppo,mancato rilievo della criticità di una partecipata, compimento di operazionipuramente speculative, operazioni gestionali scorrette, etc.), la sentenzaimpugnata ha ritenuto che «gli amministratori (…) non possonobeneficiare di una copertura contratta e rinnovata anno per anno, senzasoluzione di continuità, nella consapevolezza o, quantomeno, nellacolpevole ignoranza della falsità delle rappresentazioni fornite con i bilanciconsolidati del gruppo, di cui avevano la piena responsabilità, comeacclarato nel giudizio penale (…)»). La sentenza impugnata ha, pertanto,fondato il comportamento reticente del ricorrente, ai fini dell’eccezione dicui all’art. 1892 cod. civ., sulla sua ripetuta assenza dalle riunioni delconsiglio di amministrazione utilizzando, ai fini dell’incidenza sul rischioassicurato, il parametro che ha comportato la responsabilità penaledell’imputato («giova a questo punto – per il rilievo che assume sia inrelazione ai motivi di appello in esame che a quello concernente lagaranzia assicurativa – evidenziare che dal giudicato penale risulta chel’avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato colpevolmente assente nelle riunioni dei consigli»,cit.). E’ mancato, ai fini della qualificazione come reticente delleinformazioni date dal ricorrente alle proprie compagnie assicuratrici,l’accertamento della coscienza e volontà di rendere una comunicazionen. 20608/2022 R.G.Numero registro generale 20608/2022Numero sezionale 2154/2026Numero di raccolta generale 19184/2026Data pubblicazione 11/06/2026inesatta o reticente, nel momento in cui il ricorrente stipulava o rinnovavavolta per volta le polizze, in relazione alle «rappresentazioni decettivecontenute nei bilanci consolidati», benché il ricorrente, non essendo statopresente alle riunioni del CdA, non poteva essere, di per sé, consapevoledei menzionati artifici.19. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al terzo motivo,cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ai finidell’operatività dell’eccezione di cui all’art. 1892 cod. civ., nonché per ladecisione in relazione alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, rigetta nel resto il ricorso; cassa lasentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversacomposizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle speseprocessuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 20608/2022 R.G.