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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 2022

Cassazione n. 29655/2023

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli in data 10/01/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conil provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Napoli rigettava il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermando l'ordinanza con cui, in data 12/12/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato al predetto la misura coercitiva degli arresti domiciliari, in riferimento al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 314 cod. pen., in Aversa, dal 05/10/2022 al 18/11/2022.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 273, 203, 271, 125, comma 3, 189, 335, 347, 348 cod. proc. pen., 14 Costituzione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen., in quanto, con apposita memoria, la difesa aveva osservato che l'attività di videosorveglianza era stata disposta a seguito di una relazione di servizio della Guardia di Finanza, basata su fonte confidenziale anonima, da cui era scaturita l'iscrizione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., del procedimento penale nei confronti del ricorrente ed i decreti di installazione della videosorveglianza emessi dal pubblico ministero in data 03/10/2022, 18/10/2022, 02/11/2022, e, quindi, il decreto di intercettazione ambientale, in data 10/10/2022; di tali provvedimenti era stata eccepita la mancanza di efficacia, in quanto privi della data di attestazione del deposito presso la segreteria del pubblico ministero, oltre che la loro radicale inutilizzabilità e nullità, risultando gli esiti di tali indagini assolutamente essenziali ai fini delle risultanze investigative. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Come emerge dalla motivazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti del ricorrente, le indagini erano partite da una fonte anonima, che aveva allegato delle foto circa l'illecita attività ascritta al Chierchia con l'imputazione provvisoria; all'esito di tale acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA], il pubblico ministero aveva emesso, in data 03/10/2022 un decreto di videosorveglianza, poi prorogato, in relazione a fatti posti in essere in un luogo pubblico, l'ufficio TIAP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale del riesame ha fondato la motivazione dell'ordinanza impugnata sulla differenza tra attività di intercettazione e attività di videosorveglianza/videoregistrazione, osservando, sulla base di pronunce di legittimità, che le attività di videosorveglianza/videoregistrazione costituiscono prove atipiche e, se eseguite in luoghi pubblici, come nel caso in esame, non sono soggette ad autorizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA].Quanto all'omesso deposito dei provvedimenti presso la segreteria del pubblico ministero, il provvedimento impugnato afferma che tale deposito non è previsto a pena di nullità.

In riferimento a tale ultimo profilo, va osservato che, sebbene il deposito presso la segreteria sia un requisito formale di esternazione del provvedimento, non vi è alcuna disposizione che preveda, in caso di omesso deposito, la verificazione di una nullità; la tassatività del regime delle nullità, peraltro, rende palese come la rilevanza esterna e l'efficacia del provvedimento stesso non possano essere in alcun modo compromessa dalla mancanza del deposito formale.

Questa Corte ha affermato, non a caso, che la data di ricezione di un atto da parte di un ufficio giudiziario, ove non certificata sull'atto stesso, può desumersi da atti equipollenti meritevoli di fede e non può essere posta in discussione se non deducendone la falsità (Sez. 6, n. 4231 del 05/12/2007, dep. 28/01/2008, Cannavaro e altro, Rv. 239276; Sez. 2, n. 42318 del 18/10/2005, Prati, Rv. 232679).

Nel caso di specie, quindi, l'immediata esecuzione delle operazioni di videosorveglianza da parte della Guardia di Finanza - come emerge dalla motivazione dell'ordinanza impugnata - rende certa la data degli atti del pubblico ministero.

Quanto alle videoriprese, altrettanto pacificamente l'indirizzo ermeneutico di legittimità la ha qualificate come prove atipiche, disciplinate dall'art. 189 cod. proc. pen., legittime ed utilizzabili anche in assenza di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, purché eseguite in luogo pubblico (Sez. 3, n. 43609 del 08/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282164; Sez. 2, n. 22972 del 16/02/2018, Barnaba e altri, Rv. 273000).

Nel caso in esame, quindi, essendo state le videoriprese svolte pacificamente all'interno di un luogo pubblico, ed essendo state anche autorizzate dal pubblico ministero, nessun dubbio può sussistere in riferimento alla loro piena utilizzabilità, posto che la fonte anonima costituisce unicamente lo spunto investigativo degli ulteriori accertamenti posti in essere dalla Polizia giudiziaria, non sussistendo alcun divieto di utilizzare la fonte anonima come impulso per le indagini, come nella specie verificatosi.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli in data 10/01/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conil provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Napoli rigettava il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermando l'ordinanza con cui, in data 12/12/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato al predetto la misura coercitiva degli arresti domiciliari, in riferimento al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 314 cod. pen., in Aversa, dal 05/10/2022 al 18/11/2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 273, 203, 271, 125, comma 3, 189, 335, 347, 348 cod. proc. pen., 14 Costituzione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen., in quanto, con apposita memoria, la difesa aveva osservato che l'attività di videosorveglianza era stata disposta a seguito di una relazione di servizio della Guardia di Finanza, basata su fonte confidenziale anonima, da cui era scaturita l'iscrizione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., del procedimento penale nei confronti del ricorrente ed i decreti di installazione della videosorveglianza emessi dal pubblico ministero in data 03/10/2022, 18/10/2022, 02/11/2022, e, quindi, il decreto di intercettazione ambientale, in data 10/10/2022; di tali provvedimenti era stata eccepita la mancanza di efficacia, in quanto privi della data di attestazione del deposito presso la segreteria del pubblico ministero, oltre che la loro radicale inutilizzabilità e nullità, risultando gli esiti di tali indagini assolutamente essenziali ai fini delle risultanze investigative. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Come emerge dalla motivazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti del ricorrente, le indagini erano partite da una fonte anonima, che aveva allegato delle foto circa l'illecita attività ascritta al Chierchia con l'imputazione provvisoria; all'esito di tale acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA], il pubblico ministero aveva emesso, in data 03/10/2022 un decreto di videosorveglianza, poi prorogato, in relazione a fatti posti in essere in un luogo pubblico, l'ufficio TIAP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame ha fondato la motivazione dell'ordinanza impugnata sulla differenza tra attività di intercettazione e attività di videosorveglianza/videoregistrazione, osservando, sulla base di pronunce di legittimità, che le attività di videosorveglianza/videoregistrazione costituiscono prove atipiche e, se eseguite in luoghi pubblici, come nel caso in esame, non sono soggette ad autorizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA].Quanto all'omesso deposito dei provvedimenti presso la segreteria del pubblico ministero, il provvedimento impugnato afferma che tale deposito non è previsto a pena di nullità. In riferimento a tale ultimo profilo, va osservato che, sebbene il deposito presso la segreteria sia un requisito formale di esternazione del provvedimento, non vi è alcuna disposizione che preveda, in caso di omesso deposito, la verificazione di una nullità; la tassatività del regime delle nullità, peraltro, rende palese come la rilevanza esterna e l'efficacia del provvedimento stesso non possano essere in alcun modo compromessa dalla mancanza del deposito formale. Questa Corte ha affermato, non a caso, che la data di ricezione di un atto da parte di un ufficio giudiziario, ove non certificata sull'atto stesso, può desumersi da atti equipollenti meritevoli di fede e non può essere posta in discussione se non deducendone la falsità (Sez. 6, n. 4231 del 05/12/2007, dep. 28/01/2008, Cannavaro e altro, Rv. 239276; Sez. 2, n. 42318 del 18/10/2005, Prati, Rv. 232679). Nel caso di specie, quindi, l'immediata esecuzione delle operazioni di videosorveglianza da parte della Guardia di Finanza - come emerge dalla motivazione dell'ordinanza impugnata - rende certa la data degli atti del pubblico ministero. Quanto alle videoriprese, altrettanto pacificamente l'indirizzo ermeneutico di legittimità la ha qualificate come prove atipiche, disciplinate dall'art. 189 cod. proc. pen., legittime ed utilizzabili anche in assenza di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, purché eseguite in luogo pubblico (Sez. 3, n. 43609 del 08/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282164; Sez. 2, n. 22972 del 16/02/2018, Barnaba e altri, Rv. 273000). Nel caso in esame, quindi, essendo state le videoriprese svolte pacificamente all'interno di un luogo pubblico, ed essendo state anche autorizzate dal pubblico ministero, nessun dubbio può sussistere in riferimento alla loro piena utilizzabilità, posto che la fonte anonima costituisce unicamente lo spunto investigativo degli ulteriori accertamenti posti in essere dalla Polizia giudiziaria, non sussistendo alcun divieto di utilizzare la fonte anonima come impulso per le indagini, come nella specie verificatosi. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend
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