CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34114/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Avezzano (AQ) ìi 07/05/1079 avverso la sentenza emessa il 16/12/2022 dal Trroun&e di Avezzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato el ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputata, con atto del proprio f:lifensore, r- corre per cassaziond 2'./r5r.) la sentenza in epigrafe indicata, che„ a norma dell'art. 444, con L p!-3C. pcI LT applicato su richiesta la pena oc I delntlio di comrria 5, TP.R. n 309 del 1990. Ella denuncia violazione di legge, per rio r!onere pio amo o C h e escluso la recidiva, in quanto il reato di C.:Uì alla prece.-Iderite condanna cons!(..-_erat. ' a tal fine si sarebbe estinto per esito postivr.) del'affidarnento O prova a; serviKi sociali. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma q-bis, coi proc. pem, essPnlo ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 506, :somma 3, riOiCh proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che Dubbi-in) ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenze solo per motivi attinenti all'espressione della volontà (iell'impntatc„ a. .cifetto correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazorie giuricficú ce fatto e all'illegalità della pena o della misura i sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che la dodlianza rane -esentata daha ricorrente non rientri in nessuna deiiP suddette ipotesi tipiche. Ella contesta, infatti, l'applicabilita di una circostanza de: reato, peraltro base di una mera allegazione, che dundue r:re.supporrebbe accertamenti in fatto, preclusi a questa Corte, 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbcatorarnen:.:e sens 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponente ?iLE: spese del p:ocE-lime-nto ci al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sente n. 186 dei 13 Tecno 2000. L)ctcc somma, considerando la manifesta estraneità della doclian7a al sindacato legittimità, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa defte ammende. Così deciso in Roma, il 21