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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 37288/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 014PKOV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; . letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza proposta, riguardante laa mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis propone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel mettere in luce sia l'intensità del dolo, sia le condotte illecite pregresse, per fatti della stessa indole, le quali, pur se non recenti, sono state correttamente apprezzate quali momenti di espressione della serialità illecita ostativa alla applicazione della disposizione in oggetto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a mende.

Così deciso in data 24 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 014PKOV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; . letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza proposta, riguardante laa mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis propone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel mettere in luce sia l'intensità del dolo, sia le condotte illecite pregresse, per fatti della stessa indole, le quali, pur se non recenti, sono state correttamente apprezzate quali momenti di espressione della serialità illecita ostativa alla applicazione della disposizione in oggetto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a mende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 37288/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris