CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13218/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 3 giugno 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, pronunciata in data 27 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina, lesioni personali, rapina impropria, furto e porto ingiustificato di armi. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, è aspecifico non risultando adeguatamente argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione. Rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato la gravità del fatto per l'entità della violenza esercitata dall'imputato nei confronti di un soggetto inerme (vedi pag. 5 della sentenza impugnata) con motivazione priva di illogicità e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21