CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13917/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UNALE di LivornoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore OLGAMIGNOLO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente altrattamento sanzionatorioRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 17 giugno 2025 la Corte di appello di Firenze ha rilevatol’inappellabilità ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., della sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] in data 3 aprile 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabiledel reato di cui all’art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, di cui al capo C)dell’imputazione e, ritenuta la lieve entità, condannato alla pena di euro 1.000 di ammenda eal pagamento delle spese processuali, con i benefici della sospensione condizionale dellapena e della non menzione.Ha, pertanto, disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell’art.568, comma 5, cod. proc. pen.2. L’impugnazione presentata dall’imputato avverso la sentenza di primo grado constadi due motivi.2.1. Con il primo viene eccepito il mancato riconoscimento della causa di non punibilitàex art. 131-bis cod. pen., al cui proposito [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la particolare modestiadell’offesa, l’occasionalità della condotta posta in essere e la presenza di ulteriori condizionifavorevoli avrebbero dovuto condurre alla pronuncia di non punibilità.La sentenza impugnata è estremamente sintetica, oltre che priva di ogni valutazionedegli indici sintomatici quali l’attualità, la modalità della condotta, l’esiguità del pericolo e lamancanza di abitualità nel comportamento dell’imputato; l’unico elemento valorizzato èquello dell’offensività dello strumento che, tuttavia, è requisito intrinseco della fattispeciecontestata.La motivazione, inoltre, è contraddittoria rispetto al riconoscimento della circostanzafatto di particolare tenuità dotato, ai fini della declaratoria di non punibilità, di minorerilevanza offensiva.Assente è, infine, la dimostrazione del pericolo significativo e comprovato connesso adun possibile utilizzo del coltello, supposto solo sulla base del rinvenimento degli oggetti insede di perquisizione veicolare.2.2. Con il secondo motivo è censurata la mancata concessione delle circostanzeLa sentenza impugnata non fornisce alcuna adeguata motivazione sulle ragioni postealla base della negazione delle circostanze attenuanti generiche, avendo il giudice di merito,con l’adozione di mere formule di stile, omesso l’analisi degli elementi favorevoli esfavorevoli ai fini della decisione.La concreta condotta dell’imputato, la lievità del danno, il comportamento processuale ela natura, la specie, i mezzi e l’oggetto, nonché i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., oveconsiderati, avrebbero indotto il giudicante a concedere le circostanze in questione.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamentolimitatamente al trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’atto di impugnazione, riqualificato come ricorso per cassazione, è fondato neitermini che seguono.2. Il primo motivo è infondato.In ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuitàdel fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., la motivazione offerta dal Tribunale, seppuresintetica, è priva di vizi logici manifesti, avendo ancorato il diniego del beneficio alla nonparticolare tenuità dei fatti, nonché, soprattutto, al rinvenimento di quattro oggetti atti adoffendere.Essa, pertanto, si sottrae ad ogni censura in questa sede.Pur richiedendo il giudizio sulla tenuità una valutazione complessa e congiunta di tuttele peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma,cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile edell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01), è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto deipresupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.274647 – 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01).Congruo e insindacabile in questa sede deve ritenersi, pertanto, il riferimento allapluralità degli oggetti atti ad offendere rinvenuti nella disponibilità dell’imputato al fine diescludere la causa di non punibilità.Nessuna contraddizione, poi, può ravvisarsi tra il mancato riconoscimento dellaparticolare tenuità e la (ritenuta) circostanza attenuante della lieve entità di cui all’art. 4, terzocomma, legge n. 110 del 1975.Deve essere ribadito anche in questa sede il principio di diritto per cui «l'esclusione delbeneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. nonimpedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto dioggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110»(Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, P.G. in proc. Zharri, Rv. 271262-01; Sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, dep. 2016, Coppo, Rv. 266754 - 01).3. Lo stesso non può dirsi con riferimento alla richiesta avente ad oggetto ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: sul punto, la sentenza omettequalsiasi motivazione e, pertanto, il secondo motivo è fondato.Va, a tale proposito, rammentato il consolidato orientamento di questa Corte, secondocui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc.pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione diresponsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianzeformulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 6, n. 35918 del17/06/2009, Greco, Rv. 244763; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall’Agnola, Rv.257967; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 - 01).L’orientamento descritto si ritiene estensibile ai casi, come quello di specie, in cui ladifesi invochi espressamente un beneficio in sede di discussione e non riceva alcunarisposta dal giudice di merito che pronuncia sentenza inappellabile.Tale ultima circostanza impedisce di ritenere che le richieste svolte in sede didiscussione siano tardive, come nei casi in cui la progressione processuale si sviluppifisiologicamente anche in fase di appello.Tanto più la carenza si ravvisa, nel caso di specie, se si considera che il fatto è statoritenuto di lieve entità e all’imputato sono stati concessi i doppi benefici della sospensionecondizionale e della non menzione.4. Per le ragioni suesposte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alTribunale di Livorno, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio in ordine alla concessionedelle circostanze attenuanti generiche.Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche con rinvio per nuovogiudizio sul punto al Tribunale di Livorno in diversa persona fisica.Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]