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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04174/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui apparentemente si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla destinazione a terzi della sostanza stupefacente, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.

I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Il ricorso, inoltre, è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti a asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

Il motivo è inammissibile infine per la mancanza del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui apparentemente si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla destinazione a terzi della sostanza stupefacente, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il ricorso, inoltre, è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti a asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Il motivo è inammissibile infine per la mancanza del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio
Sentenza Cassazione n. 04174/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris