CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 gennaio 2024
Cassazione n. 17523/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 6/2/2023, ha confermato la sentenza di condanna a mesi otto di reclusione pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Fermo in data 12/4/2022 nei confronti [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs. 159 del 2011. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 14 D.Lgs. 159 del 2011. In un unico motivo la difesa censura il provvedimento impugnato evidenziando che la redazione del verbale era necessaria al fine di rendere efficace le prescrizioni, ora aggravate dalla previsione dell'obbligo di soggiorno la cui previsione, peraltro, ha fatto k5"t" erroneamente ritenere sussistente l'ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 75, piuttosto che quella prevista dal primo comma della medesima norma. Ragione questa per la quale la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata al fine di valutare la sussistenza del reato di cui all'art. 75, comma 1, D.Lgs 159 del 2011. 3. In data 2 gennaio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che all'atto del controllo effettuato la misura di prevenzione, in assenza della redazione del verbale dal quale risultava l'aggravamento delle prescrizioni imposte, non era efficace e che ciò determinerebbe l'insussistenza del reato o, quanto meno, della ritenuta circostanza aggravante. La doglianza è manifestamente infondata. 2.1. Ai sensi dell'art. Art 14, comma 1, D.Lgs 159 del 2011 il decreto con il quale è disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale diviene esecutivo con la notifica dello stesso e il periodo di applicazione della misura decorre dalla notificazione del relativo decreto all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine stabilito nello stesso (Sez. 1, n. 16447 del 5/2/2021, Pignatelli, Rv 281115 - 01, così anche incidentalmente a pag. 11 della motivazione di Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 - 01), a nulla rilevando la redazione del verbale di sottoposizione alla misura, che normalmente avviene contestualmente, e la cohsegna della carta precettiva. La redazione del verbale, d'altro canto, ai sensi del successivo comma 2 bis, assume rilievo esclusivamente nel caso in cui l'esecuzione della misura sia sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare, ovvero abbia subito una detenzione inferiore a due anni (diversa risulta solo l'ipotesi in cui il periodo di detenzione subito sia superiore a tale limite allorché l'efficacia del decreto, come previsto espressamente dal comma 2 ter del medesimo articolo, è condizionata alla verifica della persistenza della pericolosità sociale). 2.2. Nel caso di specie la Corte di appello si è conformata al principio enunciato e ha correttamente ritenuto che all'atto dell'accertamento, il 1° settembre 2022, il decreto era esecutivo, anche con riferimento all'obbligo di soggiorno. Come evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, dagli atti risulta che: -la misura è stata applicata con decreto emesso il 5 ottobre 2020;-il provvedimento è stato depositato il 28 ottobre 2020; -lo stesso è stato notificato in data 18 giugno 2021, data nella quale è stato anche redatto il verbale sottoposizione agli obblighi; -con decreto dell'Il ottobre 2021 è stato aggiunto l'obbligo di soggiorno; -il nuovo provvedimento è stato depositato il 24 novembre 2021; -lo stesso è stato notificato 1'8 dicembre 2021. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle