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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 02679/2026

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23341/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., GIÀ F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentatae difesa dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente - nonché contro R.E.M. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantein carica, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente - nonché contro F.D. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale come per legge -controricorrente - R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

COOP. aR.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] quale custode giudiziario , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di MESSINA n. 426/2023 depositata il 19/05/2023; R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle udita la relazione su lla causa svolta , nella camera di consiglio del 9/01/2026,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle . [OSCURATO:PERSONA]

1. In forza della sentenza penale n. 83 1 /2002 , con cui il Tribunale di Messina - Sezione Penale - aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Comune di Messina di una provvisionale pari ad euro 500.000,00, ritenuto sussistente il reato di turbativa d’asta di cui all’art. 353 cod. pen., l’ente creditore, notificato ilprecetto, con successivo atto, notificato in data 20/12/2004 e trascritto in data 18/02/2005, sottoponeva a pignoramento, tra gli altri, il fabbricato sito in S. [OSCURATO:PERSONA]Alunzio,[OSCURATO:PERSONA] e via S. Cecilia e la quota di un terzo (1/3) di un terreno sito in S. [OSCURATO:PERSONA]Alunzio, località [OSCURATO:PERSONA],intestati ad [OSCURATO:PERSONA] .

2. Proponeva opposizione all ’ esecuzione quest’ultimo dinanzi al Tribunale di Patti, competente per territorio,con deduzione tanto divizi attinenti all’esistenza del titolo esecutivo, affermando che questo, costituito da una sentenza penale di condanna, era stato caducato, a seguito dell’assoluzione disposta, dalla Corte d ’ appello di Messina, con la sentenza n. 1213 del 2005,per il reato di associazione a delinquere, in relazione al quale era stata disposta la provvisionale, quanto di profili formali per l’incertezza assoluta dei beni pignorati, essendo carente l’identificazione dei beni immobili sottoposti all’esecuzione.

3. L ’ opposizione all ’ esecuzione e agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA], dopo la fase interinale, conclusa con ordinanza d’inammissibilità dell’opposizione agli atti e di fissazione del termine per l’introduzione del merito della causa ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., avutosi pure l’intervento della [OSCURATO:SOCIETA].(poi [OSCURATO:SOCIETA]., la quale deduceva di aver acquistato taluni beni oggetto della procedura esecutiva e aderiva alle domande ed eccezioni svolte dall’opponente), era rigettata con sentenza del Tribunale di Patti n. 41 del 2019.

R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle

4. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano appello.

5. In fase d ’ impugnazione si costituivano la Banca di [OSCURATO:PERSONA] del Fitalia (d’ora in seguito BCC), la [OSCURATO:SOCIETA].,acquirente in sede di procedura esecutiva del terreno originariamente oggetto di pignoramento,la F.D Società agricola a r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., che pure avevano acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , mentre rimanevano contumaci il Comune di Messina e altri soggetti, persone fisiche e giuridiche, a vario titolo coinvolti nell’opposizione.

6. La Corte d ’ appello di Messina, con sentenza n. 426 del 2023, rigettava l’impugnazione.

7. Avverso la detta sentenza propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].

8. Resistono con separati controricorsi la BCC, la [OSCURATO:SOCIETA]. la F.D Società agricola a r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA].

9. Il ricorso è stato trattato all ’ adunanza camerale del 9/01/2026 , per la quale ha depositato memoria la sola parte ricorrente. 10.Alla detta adunanza il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione, con termine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che la causa può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida della complessiva reiezione dei singoli motivi di ricorso, prescindendosi dalla tematica relativa alla regolarità formale della copia (notificata) della sentenza gravata, se priva di indicazioni autentiche sul numero di identificazione e sulla data di pubblicazione, sulla quale è intervenuta Cass. n. 12971 del 13/05/2024 (il c.d. glifo, ossia la stampigliatura, posta usualmente in alto a destra di ciascuna pagina, dalla quale risulta la data di pubblicazione e il numero attribuito automaticamente dal sistema informatico in uso agli uffici giudiziari di merito), per la quale, in caso di intimati restati tali (come nella specie), sarebbe comunque necessario acquisire copia integrale e autentica, anche di ufficio.

R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle 2 Ciò posto, pure va rilevato che i l contraddittorio non risulta integro, mancando la prova della notifica a numerose parti. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, nondimeno, che non sia necessario procedere all’integrazione del contraddittorio, atteso che l’esito del ricorso è nel senso dell’infondatezza.

Soccorre sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969 -01 e già Sez.

U n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077 - 01), secondo la quale, qualora l’impugnazione sia inammissibile o infondata, appare superfluo , pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell ’ effettività dei diritti processuali delle parti. 3 I motivi di ricorso e le relativ e motivazioni sono i seguenti.

I motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1 bis, della legge n. 53 del 21/01/1994, in riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

La Corte d’appello è incorsa nell’errore di non aver fatto corretta applicazione dell’art. 9, comma 1 bisdella legge n. 53 del 1994, che consente all’avvocato allorché non è possibile procedere al deposito con modalità telematiche, di: 1) estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata e dei suoi allegati (provvedimento impugnato e relazione di notificazione), nonché della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna; 2) attestare la conformità delle copie analogiche ai documenti informatici da cui sono tratte.

Nel caso di specie, i ricorrenti assumono di avere fornito la prova della ritualità della notifica dell’atto introduttivo, atteso che - all ’ atto dell ’ iscrizione a ruolo della causa avvenuta in modalità cartacea - avevano provveduto al deposito delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna della notifica tramite p.e.c. nel previsto supporto analogico (trasposizione cartacea del contenuto del R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle documento informatico), sebbene prive di formale attestazione e dato che detta omissione costituiva una mera irregolarità passibile di sanatoria in qualsiasi momento, successivamente gli stessi avevano provveduto a sanare attraverso il deposito telematico dell’ atto di riassunzione notificato a mezzo p.e.c. e i relativi avvisi di accettazione e consegna, nonché dell’attestazione di conformità a corredo delle note conclusive del 13/07/2018.

Il primo motivo è inammissibile.

Esso non si confronta con l’affermazione della Corte territoriale, che ha condiviso quanto già affermato dal Tribunale, secondo la quale mancava la stessa produzione degli atti introduttivi del giudizio di opposizione e, quindi, non si trattava in alcun modo di un profilo di carenza sanabile mediante un’attività di attestazione e di certificazione da parte dell’avvocatoquale pubblico ufficiale.

Parte ricorrente, inoltre, non specifica in alcun modo quale sia il fine che essa persegue con la proposizione di detta censura, atteso che, comunque, il contraddittorio si era almeno parzialmente instaurato e nessuna parte, a quanto consta, aveva eccepito alcunché in fase di riassunzione e, comunque, la difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Versaci non espone alcun detrimento concreto alla propria posizione nel processo. 4 II motivo: violazione e falsa applicazione dell ’ art. 615 e (o) dell ’ art. 619 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello escluso la legittimazione attiva nell’opposizione all’esecuzione della [OSCURATO:SOCIETA]. quale soggetto che aveva acquistato il bene immobile nelle more della procedura esecutiva.

La società odierna ricorrente afferma che nell’atto di costituzione ed a seguito della richiesta del Tribunale, oltre che in comparsa conclusionale, aveva esplicitato di essere intervenuta nel giudizio per sostenere l’opposizione del debitore esecutato, ossia di [OSCURATO:PERSONA],al fine di far valere la nullità del pignoramento n. 99/04 r.g. del Tribunale di Patti, o comunque l’inopponibilità alla [OSCURATO:SOCIETA]. di tale R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle pignoramento, per incertezza assoluta dei beni pignorati, posto che gli immobili individuati nell’atto di pignoramento dal creditore procedente si trovavano in Comuni divers i da quello effettivamente indicato e precisamente il fabbricato nel Comune di Rocca di Caprileone e il terreno nel Comune di Torrenova, e quindi per tutelare il proprio diritto di proprietà, avendo acquistato da [OSCURATO:PERSONA] l’immobile sito in Capri L eone censito in catasto al foglio 2, particella 1178, sub 76, categoria C/1 ed il terreno agricolo sito in Torrenova, [OSCURATO:PERSONA], censito in catasto al foglio 1, particella 242, rispettivamente con atto in notaio Vicari rep. 41984/10376 del 27/02/2015, trascritto il 04/03/2015, e con atto di compravendita del 27/02/2015, rep. 41984/10376, poiché non gravati da trascrizioni pregiudizievoli e dimostrando così la propria legittimazione attiva.

Il secondo motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha affermato che la [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]., era carente di legittimazione attiva all’opposizione all’esecuzione in quanto essa affermava un proprio titolo proprietario sui beni immobili sottoposti ad esecuzione e quindi avrebbe dovuto proporre un’opposizione di terzo ai sensidell’art. 619 cod. proc. civ.

Questa Corte ha, invero, da oltre un decennio, escluso la legittimazione all’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. del terzo che abbia acquistato l’immobile in pendenza di una procedura esecutiva dovendo esso esperire l’opposizione di cui all’art. 619 cod. proc. civ.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.12/04/2013 n. 8936) il terzo che, in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all’art. 2913 cod. civ., il quale, sancendo l’inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene staggito successive al pignoramento, impedisce che egli succeda nella posizione di soggetto passivo dell’esecuzione in corso, e, quindi, che sia R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.

Il terzo acquirente, potrà, quindi, esperire l’opposizione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., allo scopo di far valere l’eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all’espropriazione, e, inoltre, potrà partecipare alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata, eventualmente residuato dopo che siano stati soddisfatti il creditore procedente ed i creditori intervenuti nell’espropriazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15400). 5 III motivo: nullità della sentenza, in riferimento all ’ art. 360, comma primo, n. 4, per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., comma secondo, n. 4 e 111, comma sesto, dellaCostituzione nonché violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3, degli artt.39 cod. proc. civ. e 2909 c.c., per avere la Corte d’appello emesso una sentenza viziata dalla sussistenza di una motivazione meramente apparente in ordine alla eccepita insussistenza del giudicato dichiarata dal Tribunale e confermata dalla Corte d’appello.

La Corte territoriale avrebbe dovuto propendere per la fondatezza dell’eccepita erroneità e (o) contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle censure perché proposte in violazione del divieto del ne bis in idem ricavabile dall ’ art. 39 cod. proc. civ. essendosi il Tribunale di primo grado limitato genericamente -in palese violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. - ad enunciare la violazione del divieto del ne bis in idemricavabile ex art. 39 cod. proc. civ. senza alcun esame critico della ricostruzione dei fatti e delle argomentazioni svolte in base ai motivi di cui agli atti difensivi del Versaci e dell’allora [OSCURATO:SOCIETA]. e senza peraltro indicare gli estremi del provvedimento con il quale avrebbe deciso sul punto e senza comprovare che tale provvedimento risultava passato in giudicato.

Il terzo motivo è infondato.

La motivazione della Corte d’appello è operata in via di relazione a quella del Tribunale, che già aveva richiamato le ordinanze d’inammissibilità emanate dal giudice in corso R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle di causa.

La motivazione dalla Corte d’appello è superiore al cd minimo costituzionale (Cass. Sez.

U n. 8053 del 7/04/2014; Cass. n. 21257 del 8/10/2014e altre numerose in termini) e le censure di cui al motivo si muovono in un’ottica di mera contrapposizionealle argomentazioni rese dalla Corte territoriale, al fine dellariforma della sentenza ma senza un effettivo apparato critico, in diritto, alla motivazione.

Ciò risulta dalla stessa formulazione dell’intitolazione del motivo, laddove è scritto che laCorte d’appello «avrebbe dovuto rilevare» il che dimostra che si tratta di una mera critica alla decisione dei giudici di merito, senza un idoneo apparato argomentativo in punto di diritto .

Il motivo è, peraltro, infondato, atteso che, come affermato da questa Corte (Cass.5/08/2019 n. 20883) la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dallalettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente.

Dal percorso motivazionale della sentenza gravata è dato cogliere detta autonoma valutazione da parte del giudice dell’appello.

Ad ogni buon conto, la censura relativa alla presunta caducazione della provvisionale penale è preclusa dalla mancata contestazione delle ragioni della definizione dell’opposizione per ragioni di rito (preclusione da precedente giudicato, ma esclusivamentein base al dato formale e non anche alla valutazione di ogni possibile questione relativa all’individuazione del suo contenuto), sicché il merito sulla sussistenza attuale del titolo esecutivo non può essere riesaminato. 6 IV motivo: nullità della sentenza per violazione dell ’ art. 132 cod. proc. civ., comma secondo, n. 4, in riferimento all’art. 360 comma primo, n.4 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 39 cod. proc.

R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle civ., stante l’insussistenza di un giudicato sul rigetto dell’eccezione di caducazione del titolo esecutivo; violazione e falsa applicazione dell’art.474 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello giudicato legittima l’esecuzione immobiliare avvenuta in forza di un titolo esecutivo caducato ed in assenza di un intervento titolato depositato prima della caducazione in appello del titolo posto a fondamento della procedura n. 99/04 R.G.

Es.

Imm.

Tribunale di Patti.

L’erroneità della pronuncia emerge dall’impossibilità di individuare, nelle statuizioni relative alle opposizioni endoesecutive precedentemente formalizzate e cui fa riferimento la Corte d’Appello una qualsivoglia pronuncia nel merito, non avendo il giudice dell’esecuzione nel corso della procedura esecutiva n. 99/2004 R.G.

Es.

Imm. mai proceduto ad una interpretazione diretta del merito della sentenza penale n. 1213/05 emessa dalla Corte d ’ appello di Messina il 25/06/2005 determinante il venir meno del titolo posto a base della procedura, non potendosi consideraresufficienti le pronunce solo sommariamente invocate dal giudice di prime cure.

Il motivo è infondato per le stesse ragioni poste a base del rigetto del terzo motivo di ricorso: la sentenza d’appello è motivata in via di relazione e, comunque, essa con specifico riferimento al venire meno del titolo esecutivo contiene ampia e coerente motivazione sulle ragioni per le quali non poteva ritenersi che la condanna in sede penale al pagamento della provvisionale, quantomeno a carico del Versaci e per il delitto di turbativa d’asta nei confronti del Comune di Messina, non fosse venuta meno.Il motivo si muove, anche esso, come il precedente, nell’ottica della mera critica al provvedimento impugnato, senza un effettivo apparato critico in diritto.

Giova, peraltro, evidenziare che, come pure prospettato dalla BCC e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., l’infondatezza del motivo è agevolmente desumibile dal disposto dell’art. 2929 cod. civ. in tema di inopponibilità dei vizi di merito all’acquirente di buona fede e comunque non colluso, atteso che (Cass. Sez.

U 28/11/2012 n.

R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle 21110) il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno l’acquisto dell’immobile pignorato che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente e in tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo. 7 V motivo: violazione e falsa applicazione, in riferimento all ’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 555 cod. proc. civ. e 2826 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuta legittima l’esecuzione a fronte dell’assoluta incertezza dei beni pignorati, per nullità e (o) inesistenza del pignoramento derivante da totale errore nell’indicazione del Comune di riferimento e difformità dei dati catastali degli immobili pignorati.

La censura investe, altresì, la parte di sentenza (pagg. 18- 22), con cui sono stati dichiarati inammissibili il sesto e il settimo motivo di gravame sull’assunto che, attenendo essi a vizi del pignoramento e della nota di trascrizione, consistenti nell’indicazione di dati catastali non aggiornati, e riguardando l’inesistenza del pignoramento e la conseguente inopponibilità al terzo acquirente, nonché la nullità delle vendite, non erano deducibili in questa sede in quanto vizi formali, rilevanti ex art. 617 cod. proc. civ., con la conseguenza che la sentenza non eraappellabile relativamente alla statuizione di inammissibilità.

Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato, in quanto neppure attinta è la ragione decisoria (ossia la cd ratio decidendi) di inammissibilità di un motivo di appello relativo all’identificazione dei beni pignorati: il quale è effettivamente un vizio formale, da far valere con l’opposizione agli atti esecutivi e, quindi, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’appello, poiché, avverso i relativi R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle capi della sentenza che avevano deciso le dette questioni formalidoveva essere proposto il ricorso diretto per cassazione, ai sensi dell’art. 111, secondo comma, della Costituzione, quale rimedio residuale, dato avverso le sentenzedefinite non impugnabili.

Il motivo, ove lo si potesse scrutinare, sarebbe, inoltre, infondato: i beni immobili erano stati correttamente identificati e la modifica, intervenuta in forza di leggi regionali, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Regione Sicilia, dell’ambito territoriale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] d’Alunzio, in cui gli immobili erano originariamente ubicati, in favore di altro Comune, segnatamente in quello di Capri L eone e poi, in successivo torno di tempo, di Torrenova, non poteva avere inciso sulla precisa identificazione dei beni stessi, per come risultante dai registri immobiliari. 8 VI motivo: violazione dell ’ art. 91 cod. proc. civ., in riferimento all ’ art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., per erronea applicazione dei principi e delle regole in materia di condanna alle spese, perché le circostanze del caso avrebbero comportato una loro compensazione, quantomeno in ragione della metà.

Il sesto motivo è inammissibile, poiché non vi è un diritto alla compensazione delle spese di lite e il giudice è tenuto a motivare soltanto nel caso in cui decida di disporla e non anche nel caso in cui segua la regola della soccombenza, come nel caso di specie.

È opportuno ribadire che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., 17/10/2017 n. 24502; Cass.31/03/2017 n. 8421).

R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle 9 Il ricorso è, stante l ’ inammissibilità e l ’ infondatezza dei motivi, rigettato. 10 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia e sono liquidate come da dispositivo; quanto a quelle in favore delle controricorrenti diverse dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che esse sono difese dallo stesso difensore, con redazione di controricorsi sostanzialmente identici, (Cass. 24/07/2023 n. 22126 in motivazione, ove richiamata la massimat a Cass. 19/01/2022 n. 1650 Rv. 663943 –01), impone la liquidazione di un unico compenso. 11 Deve , infine, darsi atto della sussistenza in capo a parte ricorrente dei presupposti processuali (nella specie: rigetto) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimitàin favore delle controparti, che liquida : in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; in favore delle altre controricorrenti, unitariamente, in totali e complessivi euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di mer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23341/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., GIÀ F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentatae difesa dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente - nonché contro R.E.M. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantein carica, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente - nonché contro F.D. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale come per legge -controricorrente - R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. COOP. aR.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] quale custode giudiziario , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di MESSINA n. 426/2023 depositata il 19/05/2023; R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle udita la relazione su lla causa svolta , nella camera di consiglio del 9/01/2026,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle . [OSCURATO:PERSONA] 1. In forza della sentenza penale n. 83 1 /2002 , con cui il Tribunale di Messina - Sezione Penale - aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Comune di Messina di una provvisionale pari ad euro 500.000,00, ritenuto sussistente il reato di turbativa d’asta di cui all’art. 353 cod. pen., l’ente creditore, notificato ilprecetto, con successivo atto, notificato in data 20/12/2004 e trascritto in data 18/02/2005, sottoponeva a pignoramento, tra gli altri, il fabbricato sito in S. [OSCURATO:PERSONA]Alunzio,[OSCURATO:PERSONA] e via S. Cecilia e la quota di un terzo (1/3) di un terreno sito in S. [OSCURATO:PERSONA]Alunzio, località [OSCURATO:PERSONA],intestati ad [OSCURATO:PERSONA] . 2. Proponeva opposizione all ’ esecuzione quest’ultimo dinanzi al Tribunale di Patti, competente per territorio,con deduzione tanto divizi attinenti all’esistenza del titolo esecutivo, affermando che questo, costituito da una sentenza penale di condanna, era stato caducato, a seguito dell’assoluzione disposta, dalla Corte d ’ appello di Messina, con la sentenza n. 1213 del 2005,per il reato di associazione a delinquere, in relazione al quale era stata disposta la provvisionale, quanto di profili formali per l’incertezza assoluta dei beni pignorati, essendo carente l’identificazione dei beni immobili sottoposti all’esecuzione. 3. L ’ opposizione all ’ esecuzione e agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA], dopo la fase interinale, conclusa con ordinanza d’inammissibilità dell’opposizione agli atti e di fissazione del termine per l’introduzione del merito della causa ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., avutosi pure l’intervento della [OSCURATO:SOCIETA].(poi [OSCURATO:SOCIETA]., la quale deduceva di aver acquistato taluni beni oggetto della procedura esecutiva e aderiva alle domande ed eccezioni svolte dall’opponente), era rigettata con sentenza del Tribunale di Patti n. 41 del 2019. R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle 4. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano appello. 5. In fase d ’ impugnazione si costituivano la Banca di [OSCURATO:PERSONA] del Fitalia (d’ora in seguito BCC), la [OSCURATO:SOCIETA].,acquirente in sede di procedura esecutiva del terreno originariamente oggetto di pignoramento,la F.D Società agricola a r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., che pure avevano acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , mentre rimanevano contumaci il Comune di Messina e altri soggetti, persone fisiche e giuridiche, a vario titolo coinvolti nell’opposizione. 6. La Corte d ’ appello di Messina, con sentenza n. 426 del 2023, rigettava l’impugnazione. 7. Avverso la detta sentenza propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. 8. Resistono con separati controricorsi la BCC, la [OSCURATO:SOCIETA]. la F.D Società agricola a r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. 9. Il ricorso è stato trattato all ’ adunanza camerale del 9/01/2026 , per la quale ha depositato memoria la sola parte ricorrente. 10.Alla detta adunanza il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione, con termine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che la causa può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida della complessiva reiezione dei singoli motivi di ricorso, prescindendosi dalla tematica relativa alla regolarità formale della copia (notificata) della sentenza gravata, se priva di indicazioni autentiche sul numero di identificazione e sulla data di pubblicazione, sulla quale è intervenuta Cass. n. 12971 del 13/05/2024 (il c.d. glifo, ossia la stampigliatura, posta usualmente in alto a destra di ciascuna pagina, dalla quale risulta la data di pubblicazione e il numero attribuito automaticamente dal sistema informatico in uso agli uffici giudiziari di merito), per la quale, in caso di intimati restati tali (come nella specie), sarebbe comunque necessario acquisire copia integrale e autentica, anche di ufficio. R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle 2 Ciò posto, pure va rilevato che i l contraddittorio non risulta integro, mancando la prova della notifica a numerose parti. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, nondimeno, che non sia necessario procedere all’integrazione del contraddittorio, atteso che l’esito del ricorso è nel senso dell’infondatezza. Soccorre sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969 -01 e già Sez. U n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077 - 01), secondo la quale, qualora l’impugnazione sia inammissibile o infondata, appare superfluo , pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell ’ effettività dei diritti processuali delle parti. 3 I motivi di ricorso e le relativ e motivazioni sono i seguenti. I motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1 bis, della legge n. 53 del 21/01/1994, in riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. La Corte d’appello è incorsa nell’errore di non aver fatto corretta applicazione dell’art. 9, comma 1 bisdella legge n. 53 del 1994, che consente all’avvocato allorché non è possibile procedere al deposito con modalità telematiche, di: 1) estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata e dei suoi allegati (provvedimento impugnato e relazione di notificazione), nonché della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna; 2) attestare la conformità delle copie analogiche ai documenti informatici da cui sono tratte. Nel caso di specie, i ricorrenti assumono di avere fornito la prova della ritualità della notifica dell’atto introduttivo, atteso che - all ’ atto dell ’ iscrizione a ruolo della causa avvenuta in modalità cartacea - avevano provveduto al deposito delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna della notifica tramite p.e.c. nel previsto supporto analogico (trasposizione cartacea del contenuto del R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle documento informatico), sebbene prive di formale attestazione e dato che detta omissione costituiva una mera irregolarità passibile di sanatoria in qualsiasi momento, successivamente gli stessi avevano provveduto a sanare attraverso il deposito telematico dell’ atto di riassunzione notificato a mezzo p.e.c. e i relativi avvisi di accettazione e consegna, nonché dell’attestazione di conformità a corredo delle note conclusive del 13/07/2018. Il primo motivo è inammissibile. Esso non si confronta con l’affermazione della Corte territoriale, che ha condiviso quanto già affermato dal Tribunale, secondo la quale mancava la stessa produzione degli atti introduttivi del giudizio di opposizione e, quindi, non si trattava in alcun modo di un profilo di carenza sanabile mediante un’attività di attestazione e di certificazione da parte dell’avvocatoquale pubblico ufficiale. Parte ricorrente, inoltre, non specifica in alcun modo quale sia il fine che essa persegue con la proposizione di detta censura, atteso che, comunque, il contraddittorio si era almeno parzialmente instaurato e nessuna parte, a quanto consta, aveva eccepito alcunché in fase di riassunzione e, comunque, la difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Versaci non espone alcun detrimento concreto alla propria posizione nel processo. 4 II motivo: violazione e falsa applicazione dell ’ art. 615 e (o) dell ’ art. 619 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello escluso la legittimazione attiva nell’opposizione all’esecuzione della [OSCURATO:SOCIETA]. quale soggetto che aveva acquistato il bene immobile nelle more della procedura esecutiva. La società odierna ricorrente afferma che nell’atto di costituzione ed a seguito della richiesta del Tribunale, oltre che in comparsa conclusionale, aveva esplicitato di essere intervenuta nel giudizio per sostenere l’opposizione del debitore esecutato, ossia di [OSCURATO:PERSONA],al fine di far valere la nullità del pignoramento n. 99/04 r.g. del Tribunale di Patti, o comunque l’inopponibilità alla [OSCURATO:SOCIETA]. di tale R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle pignoramento, per incertezza assoluta dei beni pignorati, posto che gli immobili individuati nell’atto di pignoramento dal creditore procedente si trovavano in Comuni divers i da quello effettivamente indicato e precisamente il fabbricato nel Comune di Rocca di Caprileone e il terreno nel Comune di Torrenova, e quindi per tutelare il proprio diritto di proprietà, avendo acquistato da [OSCURATO:PERSONA] l’immobile sito in Capri L eone censito in catasto al foglio 2, particella 1178, sub 76, categoria C/1 ed il terreno agricolo sito in Torrenova, [OSCURATO:PERSONA], censito in catasto al foglio 1, particella 242, rispettivamente con atto in notaio Vicari rep. 41984/10376 del 27/02/2015, trascritto il 04/03/2015, e con atto di compravendita del 27/02/2015, rep. 41984/10376, poiché non gravati da trascrizioni pregiudizievoli e dimostrando così la propria legittimazione attiva. Il secondo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha affermato che la [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]., era carente di legittimazione attiva all’opposizione all’esecuzione in quanto essa affermava un proprio titolo proprietario sui beni immobili sottoposti ad esecuzione e quindi avrebbe dovuto proporre un’opposizione di terzo ai sensidell’art. 619 cod. proc. civ. Questa Corte ha, invero, da oltre un decennio, escluso la legittimazione all’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. del terzo che abbia acquistato l’immobile in pendenza di una procedura esecutiva dovendo esso esperire l’opposizione di cui all’art. 619 cod. proc. civ. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.12/04/2013 n. 8936) il terzo che, in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all’art. 2913 cod. civ., il quale, sancendo l’inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene staggito successive al pignoramento, impedisce che egli succeda nella posizione di soggetto passivo dell’esecuzione in corso, e, quindi, che sia R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. Il terzo acquirente, potrà, quindi, esperire l’opposizione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., allo scopo di far valere l’eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all’espropriazione, e, inoltre, potrà partecipare alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata, eventualmente residuato dopo che siano stati soddisfatti il creditore procedente ed i creditori intervenuti nell’espropriazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15400). 5 III motivo: nullità della sentenza, in riferimento all ’ art. 360, comma primo, n. 4, per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., comma secondo, n. 4 e 111, comma sesto, dellaCostituzione nonché violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3, degli artt.39 cod. proc. civ. e 2909 c.c., per avere la Corte d’appello emesso una sentenza viziata dalla sussistenza di una motivazione meramente apparente in ordine alla eccepita insussistenza del giudicato dichiarata dal Tribunale e confermata dalla Corte d’appello. La Corte territoriale avrebbe dovuto propendere per la fondatezza dell’eccepita erroneità e (o) contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle censure perché proposte in violazione del divieto del ne bis in idem ricavabile dall ’ art. 39 cod. proc. civ. essendosi il Tribunale di primo grado limitato genericamente -in palese violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. - ad enunciare la violazione del divieto del ne bis in idemricavabile ex art. 39 cod. proc. civ. senza alcun esame critico della ricostruzione dei fatti e delle argomentazioni svolte in base ai motivi di cui agli atti difensivi del Versaci e dell’allora [OSCURATO:SOCIETA]. e senza peraltro indicare gli estremi del provvedimento con il quale avrebbe deciso sul punto e senza comprovare che tale provvedimento risultava passato in giudicato. Il terzo motivo è infondato. La motivazione della Corte d’appello è operata in via di relazione a quella del Tribunale, che già aveva richiamato le ordinanze d’inammissibilità emanate dal giudice in corso R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle di causa. La motivazione dalla Corte d’appello è superiore al cd minimo costituzionale (Cass. Sez. U n. 8053 del 7/04/2014; Cass. n. 21257 del 8/10/2014e altre numerose in termini) e le censure di cui al motivo si muovono in un’ottica di mera contrapposizionealle argomentazioni rese dalla Corte territoriale, al fine dellariforma della sentenza ma senza un effettivo apparato critico, in diritto, alla motivazione. Ciò risulta dalla stessa formulazione dell’intitolazione del motivo, laddove è scritto che laCorte d’appello «avrebbe dovuto rilevare» il che dimostra che si tratta di una mera critica alla decisione dei giudici di merito, senza un idoneo apparato argomentativo in punto di diritto . Il motivo è, peraltro, infondato, atteso che, come affermato da questa Corte (Cass.5/08/2019 n. 20883) la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dallalettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente. Dal percorso motivazionale della sentenza gravata è dato cogliere detta autonoma valutazione da parte del giudice dell’appello. Ad ogni buon conto, la censura relativa alla presunta caducazione della provvisionale penale è preclusa dalla mancata contestazione delle ragioni della definizione dell’opposizione per ragioni di rito (preclusione da precedente giudicato, ma esclusivamentein base al dato formale e non anche alla valutazione di ogni possibile questione relativa all’individuazione del suo contenuto), sicché il merito sulla sussistenza attuale del titolo esecutivo non può essere riesaminato. 6 IV motivo: nullità della sentenza per violazione dell ’ art. 132 cod. proc. civ., comma secondo, n. 4, in riferimento all’art. 360 comma primo, n.4 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 39 cod. proc. R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle civ., stante l’insussistenza di un giudicato sul rigetto dell’eccezione di caducazione del titolo esecutivo; violazione e falsa applicazione dell’art.474 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello giudicato legittima l’esecuzione immobiliare avvenuta in forza di un titolo esecutivo caducato ed in assenza di un intervento titolato depositato prima della caducazione in appello del titolo posto a fondamento della procedura n. 99/04 R.G. Es. Imm. Tribunale di Patti. L’erroneità della pronuncia emerge dall’impossibilità di individuare, nelle statuizioni relative alle opposizioni endoesecutive precedentemente formalizzate e cui fa riferimento la Corte d’Appello una qualsivoglia pronuncia nel merito, non avendo il giudice dell’esecuzione nel corso della procedura esecutiva n. 99/2004 R.G. Es. Imm. mai proceduto ad una interpretazione diretta del merito della sentenza penale n. 1213/05 emessa dalla Corte d ’ appello di Messina il 25/06/2005 determinante il venir meno del titolo posto a base della procedura, non potendosi consideraresufficienti le pronunce solo sommariamente invocate dal giudice di prime cure. Il motivo è infondato per le stesse ragioni poste a base del rigetto del terzo motivo di ricorso: la sentenza d’appello è motivata in via di relazione e, comunque, essa con specifico riferimento al venire meno del titolo esecutivo contiene ampia e coerente motivazione sulle ragioni per le quali non poteva ritenersi che la condanna in sede penale al pagamento della provvisionale, quantomeno a carico del Versaci e per il delitto di turbativa d’asta nei confronti del Comune di Messina, non fosse venuta meno.Il motivo si muove, anche esso, come il precedente, nell’ottica della mera critica al provvedimento impugnato, senza un effettivo apparato critico in diritto. Giova, peraltro, evidenziare che, come pure prospettato dalla BCC e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., l’infondatezza del motivo è agevolmente desumibile dal disposto dell’art. 2929 cod. civ. in tema di inopponibilità dei vizi di merito all’acquirente di buona fede e comunque non colluso, atteso che (Cass. Sez. U 28/11/2012 n. R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle 21110) il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno l’acquisto dell’immobile pignorato che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente e in tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo. 7 V motivo: violazione e falsa applicazione, in riferimento all ’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 555 cod. proc. civ. e 2826 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuta legittima l’esecuzione a fronte dell’assoluta incertezza dei beni pignorati, per nullità e (o) inesistenza del pignoramento derivante da totale errore nell’indicazione del Comune di riferimento e difformità dei dati catastali degli immobili pignorati. La censura investe, altresì, la parte di sentenza (pagg. 18- 22), con cui sono stati dichiarati inammissibili il sesto e il settimo motivo di gravame sull’assunto che, attenendo essi a vizi del pignoramento e della nota di trascrizione, consistenti nell’indicazione di dati catastali non aggiornati, e riguardando l’inesistenza del pignoramento e la conseguente inopponibilità al terzo acquirente, nonché la nullità delle vendite, non erano deducibili in questa sede in quanto vizi formali, rilevanti ex art. 617 cod. proc. civ., con la conseguenza che la sentenza non eraappellabile relativamente alla statuizione di inammissibilità. Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato, in quanto neppure attinta è la ragione decisoria (ossia la cd ratio decidendi) di inammissibilità di un motivo di appello relativo all’identificazione dei beni pignorati: il quale è effettivamente un vizio formale, da far valere con l’opposizione agli atti esecutivi e, quindi, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’appello, poiché, avverso i relativi R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle capi della sentenza che avevano deciso le dette questioni formalidoveva essere proposto il ricorso diretto per cassazione, ai sensi dell’art. 111, secondo comma, della Costituzione, quale rimedio residuale, dato avverso le sentenzedefinite non impugnabili. Il motivo, ove lo si potesse scrutinare, sarebbe, inoltre, infondato: i beni immobili erano stati correttamente identificati e la modifica, intervenuta in forza di leggi regionali, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Regione Sicilia, dell’ambito territoriale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] d’Alunzio, in cui gli immobili erano originariamente ubicati, in favore di altro Comune, segnatamente in quello di Capri L eone e poi, in successivo torno di tempo, di Torrenova, non poteva avere inciso sulla precisa identificazione dei beni stessi, per come risultante dai registri immobiliari. 8 VI motivo: violazione dell ’ art. 91 cod. proc. civ., in riferimento all ’ art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., per erronea applicazione dei principi e delle regole in materia di condanna alle spese, perché le circostanze del caso avrebbero comportato una loro compensazione, quantomeno in ragione della metà. Il sesto motivo è inammissibile, poiché non vi è un diritto alla compensazione delle spese di lite e il giudice è tenuto a motivare soltanto nel caso in cui decida di disporla e non anche nel caso in cui segua la regola della soccombenza, come nel caso di specie. È opportuno ribadire che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., 17/10/2017 n. 24502; Cass.31/03/2017 n. 8421). R.g. n. 23341 del 2023; Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle 9 Il ricorso è, stante l ’ inammissibilità e l ’ infondatezza dei motivi, rigettato. 10 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia e sono liquidate come da dispositivo; quanto a quelle in favore delle controricorrenti diverse dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che esse sono difese dallo stesso difensore, con redazione di controricorsi sostanzialmente identici, (Cass. 24/07/2023 n. 22126 in motivazione, ove richiamata la massimat a Cass. 19/01/2022 n. 1650 Rv. 663943 –01), impone la liquidazione di un unico compenso. 11 Deve , infine, darsi atto della sussistenza in capo a parte ricorrente dei presupposti processuali (nella specie: rigetto) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimitàin favore delle controparti, che liquida : in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; in favore delle altre controricorrenti, unitariamente, in totali e complessivi euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di mer
Sentenza Cassazione n. 02679/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris