CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 44028/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, con le quali si è chiesto kannullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Abass, in relazione alla privazione della libertà da costui subita nell'ambito di un procedimento nel quale era stato chiamato a rispondere, in concorso con DIOP Adama, di trasporto illegale di migranti, per avere guidato la piccola imbarcazione che poi era naufragata nei pressi dell'isola di Lampedusa nel settembre 2017, reato dal quale era stato poi assolto in primo grado perché il fatto non costituisce reato, riconosciuta la scrìminante di cui all'art. 54, cod. pen. 2. La difesa del SARR ha proposto ricorso, deducendo inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza di un comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato, avendo la Corte territoriale omesso di valutare quanto si era cristallizzato nel giudizio di cognizione esitato nel verdetto assolutorio. In particolare, non avrebbe tenuto conto della necessità che il comportamento che è stato addebitato a titolo di colpa sia comunque volontario, ricavando la condotta censurata dalla circostanza che il richiedente era stato fotografato accanto al timone della imbarcazione e trascurando di considerare che i posti su quella imbarcazione erano stati assegnati dai libici armati al momento della partenza e che il SARR aveva collaborato dopo il fermo, decidendo di rispondere all'interrogatorio. Rileva, inoltre, l'importanza del fatto che l'istante e il suo coimputato fossero gli unici cittadini di nazionalità senegalese a bordo della imbarcazione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte d'appello ha ritenuto che, nella specie, il comportamento dell'istante, confermato nella sua materialità nel giudizio di cognizione, avesse contribuito in maniera significativa alla emanazione del provvedimento restrittivo della sua libertà. Nella sentenza assolutoria, infatti, si era dato atto della circostanza riferita dai migranti sentiti a sommarie infomrazioni (l'avere il SARR, unitamente al coimputato, condotto la imbarcazione, provvedendo anche al rifornimento del serbatoio con il carburante), come confermato invero dall'istante in sede di interrogatorio. Il giudice della riparazione ha ritenuto tale condotta quale comportamento ostativo paralizzante la richiesta di indennizzo, pur essendo stata essa ritenuta scriminata dal giudice della cognizione, alla stregua dello status di migrante riconosciuto in capo al SARR, avendo costui pagato per la traversata come tutti gli altri (dato che ne differenziava la posizione rispetto ai gruppi armati organizzatori), ignorando che la traversata sarebbe avvenuta senza scafisti o marinai addetti, finendo gli stessi migranti, sebbene privi di competenze nautiche, per provvedere alla traversata. 3. Le doglianze difensive sono infondate. In linea generale, deve ricordarsi che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). In sede di verifica della sussistenza di tale comportamento ostativo, pertanto, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). Quanto alla natura del comportamento ostativo, inoltre, il giudice di merito può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati e non esclusi dal giudice di merito, solo al fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (sez. 4 n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739), potendosi il comportamento ostativo ravvisare anche nella condotta dì chi abbia agito in condizione di necessità sempre che si accerti che tale condotta dolosa abbia dato causa alla detenzione subita (sez. 4, n. 47045 del 12/11/2008, Lisa, Rv. 242313 in materia di scriminante di cui all'art. 384, cod. pen., i cui principi sono stati anche in seguito ripresi in sez. 4, n. 29184 del 29/5/2018, Marangoni, Rv. 273076). 4. Tale essendo, dunque, la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta coerente con essa, rilevandosi altresì che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni non evidenzia alcuna contraddittorietà, nè manifesta illogicità, in quanto la stessa ha operato correttamente il raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni della cautela rivelatasi ingiusta (sul punto, anche sez. 3, n. 36336 del 19/6/2019, Wakel, RV. 277662). Infatti, non pare ultroneo richiamare il diritto vivente per ribadire che la valutazione che il giudice di merito conduce ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., per scrutinare la condizione negativa di cui si discute, costituisce un apprezzamento di merito, rispetto al quale egli è chiamato a fornire idonea motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. (sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263, in cui si è precisato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto). Infine, considerato il tenore delle argomentazioni difensive formulate con il ricorso, deve confermarsi l'ulteriore principio, anche di recente affermato da questa stessa Sezione, secondo il quale, ai fini qui d'interesse, il giudice può valutare i comportamenti del richiedente, la cui dimostrazione sia tratta da una prova dichiarativa assunta nel giudizio di merito, purchè verifichi che tale prova abbia positivamente superato il vaglio del giudizio di cognizione o, comunque, motivi sull'accertata riferibilità della condotta ostativa al richiedente, o, ancora, verifichi che quanto dichiarato non sia stato escluso dalla sentenza di assoluzione (sez. 4, n. 2202 del 12/1/2022, Sewaneh, Rv. 282570, in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione in quanto fondata su comportamenti dell'istante riportati da testimoni, senza alcun riferimento alla valutazione che di quelle prove dichiarative era stata data nella sentenza di merito). 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Monta gni 7-13\ u4è -• toosrucrom c