CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 2025
Cassazione n. 38579/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena in anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione, per aver occultato e/o distrutto scritture contabili e documenti, al fine di evadere l'IVA e le imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 74/2000. Il ricorrente formula quattro motivi di ricorso. Con il primo e il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine ai criteri di valutazione della prova. Con il quarto, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La prime tre doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, in punto di responsabilità. La Corte territoriale ha affermato che dagliEl accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, unitamente all'utilizzo dello strumento dello Spesometro integrato, è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] non ha esibito alcuna documentazione contabile nel corso della verifica fiscale, pur essendo state emesse un ingente numero di fatture, per un volume di affari consistente dal 2013 al 2019, sicchè ha ritenuto che la contabilità, regolarmente istituita, sia stata occultata o distrutta. Il giudice a quo ha inoltre eg precisato che, in assenza di denunce di eventuali smarrimenti e l'assenza di giustificazioni plausibili, dalle sottoscrizioni delle fatture, apposte dall'imputato, deve inferirsi la piena consapevolezza dell'attività illecita. In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si sottolinea che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al comportamento processuale non collaborativo e ai precedenti da cui è gravato il [OSCURATO:PERSONA]. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/09/2025 Il consigliere estensore