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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41352/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] M'HAMED nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/enti-t-O le conclusioni del PG -13/1-0412-62 etee (to 6>Cciel—C-› [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Brescia, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Hamed, era stato chiesto di dichiarare l'illegittimità dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale presso la Corte d'appello in sede, in relazione alla sentenza di condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 35mila euro, emessa dalla medesima Corte territoriale, in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, senza sospensione dell'esecuzione e con pena residua non ridotta ai sensi dell'art. 1 legge n. 241 del 2006. 1.1.11 ricorrente si era lamentato del fatto che l'ordine di esecuzione emesso, da ultimo, in data 17 giugno 2021, era stato adottato secondo i parametri fissati per condanne aventi ad oggetto delitti di cui all'art. 4-bis Ord. pen., con preclusione della sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. e senza la concessione dell'indulto ex art. 1 legge n. 241 del 2006, anche se la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, TU Stup. era stata riconosciuta, all'esito del giudizio di merito divenuto definitivo, sub valente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti.

La difesa, sul punto, richiama il contenuto della pronuncia intervenuta da parte di questa Corte, con la quale il ricorso, avente ad oggetto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, TU Stup. veniva dichiarato inammissibile.

La Corte di appello ha escluso l'applicazione dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. trattandosi di reato che, a prescindere dal ragionamento svolto dalla Corte di cassazione, a fronte dell'operato bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, restava qualificato come aggravato, ai sensi dell'art. 80, comma 2, cit., quindi ritenendo trattarsi di reato rientrante nel novero di quelli di cui all'art. 4-bis Ord. pen.

Inoltre, con riferimento all'indulto, si è richiamato l'espresso riferimento, di cui all'art. 1 legge n. 241 del 2006, che reputa ostativa alla concessione del beneficio, la condanna per reato aggravato ai sensi dell'art. 80 cit. 2.Avverso il detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite dei difensori, M. Vivenzio e

V. Cominotti, denunciando tre vizi, di seguito riassunti, nei limiti necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, quanto alla sussistenza della causa di esclusio dell'adozione del decreto di sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art 656, comma 9, cod. proc. pen., in contrasto con la sentenza irrevocabile di condanna che ha ritenuto subvalente la circostanza aggravante di cui all'art 80, comma 2, TU Stup.; violazione della legge penale per nullità del provvedimento adottato dal Pubblico ministero, in contrasto con l'art 656 codice di rito e vizio di motivazione. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della preclusione di cui all'art. 4-bis Ord. pen., in presenza di fattispecie aggravata per la quale le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute prevalenti. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 1 legge n. 241 del 2006, per contrasto con la sentenza definitiva, resa in sede di cognizione con la quale era stato ritenuta irrilevante, per il condannato, la sussistenza della circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, TU Stup., non potendo derivare da questa alcun effetto pregiudizievole per il condannato.

Si richiama la pronuncia di questa Corte, del 28 maggio 2019, resa nel giudizio di cognizione, la quale in presenza di circostanza aggravante ritenuta subvalente, nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, ha annullato la pronuncia ritenendo mancante la motivazione sulla sussistenza dell'indicata circostanza aggravante.

All'esito del nuovo giudizio di appello con il quale la Corte territoriale ha confermato la responsabilità dell'appellante, anche con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante indicata, veniva proposto ricorso per cassazione e la sezione Terza penale di questa Corte dichiarava, in data 28 maggio 2021, l'inammissibilità dei motivi 3 e 4 del ricorso, individuando carenza di interesse ritenendo che l'eventuale esclusione della circostanza non avrebbe h comportato alcun vantaggio per l'innputato0 aggiungendo che il ricorrente non aveva indicato un concreto interesse all'esclusione della circostanza aggravante.

Si sostiene che il secondo giudizio di legittimità relativo alla sentenza della Corte di appello bresciana quanto al punto relativo alla sussistenza della circostanza aggravante speciale non ha svolto alcun esame.

Si sottolinea che il giudizio di minusvalenza della circostanza aggravante speciale inciderebbe sulla modalità di esecuzione della pena, però la Corte di cassazione con la pronuncia citata ha sancito la sussistenza della circostanza aggravante, fissando il principio che questa non spiega alcun effetto per il condannato essendo stata ritenuta subvalente.

La sentenza di questa Corte che ha annullato la sentenza di appello sulla sussistenza dell'aggravante già ritenuta subvalente per un motivo diverso ed ulteriore rispetto a quello pronunciato dalla seconda sentenza, quindi, ha 4 ravvisato un interesse a tale pronuncia e alla corretta qualificazione giuridica del fatto.

L'ordinanza impugnata, a parere della difesa, in sostanza è illegittima perché ha ritenuto inammissibile l'incidente di esecuzione a fronte di censura che non è manifestamente infondata.

Sicché il provvedimento presenta profili di illegittimità perché non è stato adottato il decreto di sospensione nonostante l'espressa statuizione della Corte di cassazione, resa in sede di cognizione, che avrebbe escluso, nella sentenza di merito, che il giudizio di soccombenza di una circostanza possa spiegare effetti pregiudizievoli per il condannato.

In ogni caso, il giudice dell'esecuzione vista la valenza attribuita dalla sentenza della Corte di Cassazione al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non avrebbe dovuto considerare il reato per il quale si procede come rientrante in quelli aggravati in modo ostativo, ai sensi dell'articolo 656, comma 9, codice di rito.

Sul punto, si richiama giurisprudenza di legittimità che reputa le circostanze aggravanti ostative a produrre l'effetto della sospensione dell'ordine di esecuzione, quando siano state giudicate equivalenti rispetto alle circostanze attenuanti.

Nel caso di specie, invece, si fa riferimento al carattere subvalente delle circostanze aggravanti e in particolare della circostanza aggravante speciale di cui all'articolo 80, comma 2, cit.

Si sostiene che il riferimento che opera l'articolo 656, comma 9, lett. a) all'art. 4-bis Ord. pen., fa richiamo a fattispecie che siano "aggravate" ai sensi dell'articolo, 80 comma 2, cit.

Ben diverso è il caso in cui le circostanze aggravanti sono state ritenute su bva lenti.

Tanto, accedendo ad una lettura rigorosamente letterale della restrizione di cui all'articolo 4-bis Ord. pen.

La sentenza della Corte di cassazione che si è pronunciata nel giudizio di cognizione, in definitiva, ha fissato il principio per il quale il giudizio di subvalenza della circostanza aggravante speciale, nella specie, non avrebbe dovuto produrre alcun effetto pregiudizievole per il condannato.

Alla medesima conclusione la difesa perviene con riferimento alla pronunciata manifesta infondatezza dell'incidente di esecuzione quanto alla richiesta di applicazione dell'indulto.

L'art. 1 legge n. 241 del 2006, infatti, fa riferimento a reati aggravati ai sensi dell'art. 80, comma 2, TU Stup., fattispecie che non ricorrerebbe nella specie.Si richiama giurisprudenza di questa Corte in senso contrario e se ne censura il contenuto invitando ad una interpretazione del dettato normativo, nel caso concreto, conforme a quanto sostenuto in sede di cognizione, in cui l'effetto della circostanza aggravante speciale è stato eliso dal giudizio di bilanciamento operato.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, G. Pratola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.II primo e secondo motivo di ricorso sono infondati.

Invero, il Collegio intende dare continuità all'indirizzo interpretativo fissato da questa Corte di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312) secondo il quale, la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (principio fissato proprio in relazione a fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 2; conf.

Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, Chilelli, Rv. 253784).

Peraltro, deve rilevarsi che anche nel caso al vaglio non può trarsi la conclusione dell'esistenza, nella presente fase di esecuzione, di un vincolo interpretativo, per il Giudice dell'esecuzione, derivante dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata da questa stessa Corte in sede di cognizione.

Quella pronuncia, invero, rispetto ai motivi terzo e quarto del ricorso proposto in quella sede, si era determinata nel senso dell'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse, per essere stata l'indicata circostanza aggravante ritenuta subvalente nei giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., rispetto alle circostanze attenuanti generiche applicate nella massima estensione.

Era stato ritenuto, dunque, in relazione ai motivi in esame, insussistente la specifica indicazione da parte del ricorrente, di un concreto interesse da parte dell'imputato, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare (quest'ultimo ravvisabile solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, richiamando Sez.

U, n. 6624 del 27/19/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).

Tanto, senza affermare quanto dedotto e, cioè, che sarebbe stato inibito ai Giudice dell'esecuzione, nella diversa fase dell'esecuzione di quel provvedimento, tenere conto degli effetti derivanti dalla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 TU Stup., pur se subvalente rispetto alle altre circostanze riconosciute.

La Corte, in quella sede, invero, si è limitata a concludere per l'assenza di alcun vantaggio anche quoad poenam ex art. 133 cod. pen., derivante dall'esclusione della circostanza aggravante, specificando anzi, che, il ricorrente non ha indicato un concreto interesse all'esclusione dell'aggravante.

1.2. Il terzo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] aderisce all'indirizzo interpretativo, fissato da questa Corte (Sez. 1, n. 28704 del 19/06/2007, Cakani, Rv. 237109) secondo il quale, ai fini dell'applicabilità dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241, relativo alle pene irrogate per il delitto di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, TU Stuti aggravato a norma dell'art. 80 stesso d.P.R., è irrilevante il riconoscimento di circostanze attenuanti.

Ciò, in quanto la testuale formulazione normativa, che esclude dal beneficio i delitti aggravati come sopra, rende evidente la volontà legislativa di ancorare il regime delle preclusioni alla concessione del beneficio all'obiettiva gravità dei fatti, non elisa dalla concessione di circostanze attenuanti, quantunque ritenute prevalenti sulla citata aggravante (conf.

Sez. 3, n. 16382 del 03/02/2010, Tortora, Rv. 246756, nel senso che sono esclusi dall'indulto concesso con Legge n. 241 del 2006 i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti aggravati ai sensi dell'art. 80 TU Stup., anche qualora ricorrano circostanze attenuanti ritenute prevalenti sulle suddette aggravanti nell'eventuale giudizio di comparazione).

In linea, dunque, con il descritto indirizzo interpretativo risulta il provvedimento impugnato, nella parte in cui, con riferimento all'indulto, si è richiamato il riferimento testuale di cui all'art. 1 legge n. 241 del 2006, che reputa ostativa alla concessione del beneficio, la condanna per reato aggravato ai sensi dell'art. 80 cit.

2. Deriva da quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] M'HAMED nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/enti-t-O le conclusioni del PG -13/1-0412-62 etee (to 6>Cciel—C-› [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Brescia, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Hamed, era stato chiesto di dichiarare l'illegittimità dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale presso la Corte d'appello in sede, in relazione alla sentenza di condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 35mila euro, emessa dalla medesima Corte territoriale, in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, senza sospensione dell'esecuzione e con pena residua non ridotta ai sensi dell'art. 1 legge n. 241 del 2006. 1.1.11 ricorrente si era lamentato del fatto che l'ordine di esecuzione emesso, da ultimo, in data 17 giugno 2021, era stato adottato secondo i parametri fissati per condanne aventi ad oggetto delitti di cui all'art. 4-bis Ord. pen., con preclusione della sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. e senza la concessione dell'indulto ex art. 1 legge n. 241 del 2006, anche se la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, TU Stup. era stata riconosciuta, all'esito del giudizio di merito divenuto definitivo, sub valente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti. La difesa, sul punto, richiama il contenuto della pronuncia intervenuta da parte di questa Corte, con la quale il ricorso, avente ad oggetto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, TU Stup. veniva dichiarato inammissibile. La Corte di appello ha escluso l'applicazione dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. trattandosi di reato che, a prescindere dal ragionamento svolto dalla Corte di cassazione, a fronte dell'operato bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, restava qualificato come aggravato, ai sensi dell'art. 80, comma 2, cit., quindi ritenendo trattarsi di reato rientrante nel novero di quelli di cui all'art. 4-bis Ord. pen. Inoltre, con riferimento all'indulto, si è richiamato l'espresso riferimento, di cui all'art. 1 legge n. 241 del 2006, che reputa ostativa alla concessione del beneficio, la condanna per reato aggravato ai sensi dell'art. 80 cit. 2.Avverso il detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite dei difensori, M. Vivenzio e V. Cominotti, denunciando tre vizi, di seguito riassunti, nei limiti necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, quanto alla sussistenza della causa di esclusio dell'adozione del decreto di sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art 656, comma 9, cod. proc. pen., in contrasto con la sentenza irrevocabile di condanna che ha ritenuto subvalente la circostanza aggravante di cui all'art 80, comma 2, TU Stup.; violazione della legge penale per nullità del provvedimento adottato dal Pubblico ministero, in contrasto con l'art 656 codice di rito e vizio di motivazione. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della preclusione di cui all'art. 4-bis Ord. pen., in presenza di fattispecie aggravata per la quale le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute prevalenti. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 1 legge n. 241 del 2006, per contrasto con la sentenza definitiva, resa in sede di cognizione con la quale era stato ritenuta irrilevante, per il condannato, la sussistenza della circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, TU Stup., non potendo derivare da questa alcun effetto pregiudizievole per il condannato. Si richiama la pronuncia di questa Corte, del 28 maggio 2019, resa nel giudizio di cognizione, la quale in presenza di circostanza aggravante ritenuta subvalente, nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, ha annullato la pronuncia ritenendo mancante la motivazione sulla sussistenza dell'indicata circostanza aggravante. All'esito del nuovo giudizio di appello con il quale la Corte territoriale ha confermato la responsabilità dell'appellante, anche con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante indicata, veniva proposto ricorso per cassazione e la sezione Terza penale di questa Corte dichiarava, in data 28 maggio 2021, l'inammissibilità dei motivi 3 e 4 del ricorso, individuando carenza di interesse ritenendo che l'eventuale esclusione della circostanza non avrebbe h comportato alcun vantaggio per l'innputato0 aggiungendo che il ricorrente non aveva indicato un concreto interesse all'esclusione della circostanza aggravante. Si sostiene che il secondo giudizio di legittimità relativo alla sentenza della Corte di appello bresciana quanto al punto relativo alla sussistenza della circostanza aggravante speciale non ha svolto alcun esame. Si sottolinea che il giudizio di minusvalenza della circostanza aggravante speciale inciderebbe sulla modalità di esecuzione della pena, però la Corte di cassazione con la pronuncia citata ha sancito la sussistenza della circostanza aggravante, fissando il principio che questa non spiega alcun effetto per il condannato essendo stata ritenuta subvalente. La sentenza di questa Corte che ha annullato la sentenza di appello sulla sussistenza dell'aggravante già ritenuta subvalente per un motivo diverso ed ulteriore rispetto a quello pronunciato dalla seconda sentenza, quindi, ha 4 ravvisato un interesse a tale pronuncia e alla corretta qualificazione giuridica del fatto. L'ordinanza impugnata, a parere della difesa, in sostanza è illegittima perché ha ritenuto inammissibile l'incidente di esecuzione a fronte di censura che non è manifestamente infondata. Sicché il provvedimento presenta profili di illegittimità perché non è stato adottato il decreto di sospensione nonostante l'espressa statuizione della Corte di cassazione, resa in sede di cognizione, che avrebbe escluso, nella sentenza di merito, che il giudizio di soccombenza di una circostanza possa spiegare effetti pregiudizievoli per il condannato. In ogni caso, il giudice dell'esecuzione vista la valenza attribuita dalla sentenza della Corte di Cassazione al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non avrebbe dovuto considerare il reato per il quale si procede come rientrante in quelli aggravati in modo ostativo, ai sensi dell'articolo 656, comma 9, codice di rito. Sul punto, si richiama giurisprudenza di legittimità che reputa le circostanze aggravanti ostative a produrre l'effetto della sospensione dell'ordine di esecuzione, quando siano state giudicate equivalenti rispetto alle circostanze attenuanti. Nel caso di specie, invece, si fa riferimento al carattere subvalente delle circostanze aggravanti e in particolare della circostanza aggravante speciale di cui all'articolo 80, comma 2, cit. Si sostiene che il riferimento che opera l'articolo 656, comma 9, lett. a) all'art. 4-bis Ord. pen., fa richiamo a fattispecie che siano "aggravate" ai sensi dell'articolo, 80 comma 2, cit. Ben diverso è il caso in cui le circostanze aggravanti sono state ritenute su bva lenti. Tanto, accedendo ad una lettura rigorosamente letterale della restrizione di cui all'articolo 4-bis Ord. pen. La sentenza della Corte di cassazione che si è pronunciata nel giudizio di cognizione, in definitiva, ha fissato il principio per il quale il giudizio di subvalenza della circostanza aggravante speciale, nella specie, non avrebbe dovuto produrre alcun effetto pregiudizievole per il condannato. Alla medesima conclusione la difesa perviene con riferimento alla pronunciata manifesta infondatezza dell'incidente di esecuzione quanto alla richiesta di applicazione dell'indulto. L'art. 1 legge n. 241 del 2006, infatti, fa riferimento a reati aggravati ai sensi dell'art. 80, comma 2, TU Stup., fattispecie che non ricorrerebbe nella specie.Si richiama giurisprudenza di questa Corte in senso contrario e se ne censura il contenuto invitando ad una interpretazione del dettato normativo, nel caso concreto, conforme a quanto sostenuto in sede di cognizione, in cui l'effetto della circostanza aggravante speciale è stato eliso dal giudizio di bilanciamento operato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, G. Pratola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.II primo e secondo motivo di ricorso sono infondati. Invero, il Collegio intende dare continuità all'indirizzo interpretativo fissato da questa Corte di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312) secondo il quale, la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (principio fissato proprio in relazione a fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 2; conf. Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, Chilelli, Rv. 253784). Peraltro, deve rilevarsi che anche nel caso al vaglio non può trarsi la conclusione dell'esistenza, nella presente fase di esecuzione, di un vincolo interpretativo, per il Giudice dell'esecuzione, derivante dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata da questa stessa Corte in sede di cognizione. Quella pronuncia, invero, rispetto ai motivi terzo e quarto del ricorso proposto in quella sede, si era determinata nel senso dell'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse, per essere stata l'indicata circostanza aggravante ritenuta subvalente nei giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., rispetto alle circostanze attenuanti generiche applicate nella massima estensione. Era stato ritenuto, dunque, in relazione ai motivi in esame, insussistente la specifica indicazione da parte del ricorrente, di un concreto interesse da parte dell'imputato, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare (quest'ultimo ravvisabile solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, richiamando Sez. U, n. 6624 del 27/19/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693). Tanto, senza affermare quanto dedotto e, cioè, che sarebbe stato inibito ai Giudice dell'esecuzione, nella diversa fase dell'esecuzione di quel provvedimento, tenere conto degli effetti derivanti dalla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 TU Stup., pur se subvalente rispetto alle altre circostanze riconosciute. La Corte, in quella sede, invero, si è limitata a concludere per l'assenza di alcun vantaggio anche quoad poenam ex art. 133 cod. pen., derivante dall'esclusione della circostanza aggravante, specificando anzi, che, il ricorrente non ha indicato un concreto interesse all'esclusione dell'aggravante. 1.2. Il terzo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] aderisce all'indirizzo interpretativo, fissato da questa Corte (Sez. 1, n. 28704 del 19/06/2007, Cakani, Rv. 237109) secondo il quale, ai fini dell'applicabilità dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241, relativo alle pene irrogate per il delitto di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, TU Stuti aggravato a norma dell'art. 80 stesso d.P.R., è irrilevante il riconoscimento di circostanze attenuanti. Ciò, in quanto la testuale formulazione normativa, che esclude dal beneficio i delitti aggravati come sopra, rende evidente la volontà legislativa di ancorare il regime delle preclusioni alla concessione del beneficio all'obiettiva gravità dei fatti, non elisa dalla concessione di circostanze attenuanti, quantunque ritenute prevalenti sulla citata aggravante (conf. Sez. 3, n. 16382 del 03/02/2010, Tortora, Rv. 246756, nel senso che sono esclusi dall'indulto concesso con Legge n. 241 del 2006 i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti aggravati ai sensi dell'art. 80 TU Stup., anche qualora ricorrano circostanze attenuanti ritenute prevalenti sulle suddette aggravanti nell'eventuale giudizio di comparazione). In linea, dunque, con il descritto indirizzo interpretativo risulta il provvedimento impugnato, nella parte in cui, con riferimento all'indulto, si è richiamato il riferimento testuale di cui all'art. 1 legge n. 241 del 2006, che reputa ostativa alla concessione del beneficio, la condanna per reato aggravato ai sensi dell'art. 80 cit. 2. Deriva da quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle s
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