CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08780/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Noia, con sentenza del 13 marzo 2025, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 29.06.2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal delitto di cui all'art. 56 e 515 c.p. con la formula perché "il fatto non costituisce reato" e veniva disposta la confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso la sentenza della Corte di Appello, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione nonché erronea applicazione dell'art. 240 c.p. in assenza di condanna e presupposti oggettivi. Si contesta la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui ha confermato la confisca e distruzione della merce sequestrata, nonostante l'intervenuta assoluzione dell'imputato, in violazione dell'art. 240 c.p.. Secondo la difesa non risulta accertata la sussistenza del reato contestato né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo. Si sottolinea che i beni oggetto della misura ablatoria sono giocattoli recanti il marchio CE e tali prodotti non sono beni illeciti per natura; non integrano reato in sé, neppure sotto il profilo della detenzione; non presentano caratteristiche di pericolosità sociale o sanitaria; sono accompagnati da regolari certificazioni di conformità CE e, dunque, non rientrano in alcuna delle ipotesi contemplate dall'art.240, comma 2 cod. pen. Si deduce poi vizio di motivazione in quanto la Corte di Appello non indica se la confisca sia obbligatoria o facoltativa, omettendo qualsiasi inquadramento giuridico della misura disposta, in violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 1, Protocollo 1 CEDU per ingiustificata ed illegittima compressione del diritto di proprietà, in assenza di condanna e pericolosità effettiva del bene. Si osserva: la confisca è stata disposta in assenza di condanna, in violazione del principio di legalità; i beni oggetto della misura non erano pericolosi, come accertato dal giudice di primo grado; la misura non è proporzionata. Secondo la difesa, la misura ablatoria, così come disposta, viola anche il principio dell'affidamento legittimo, tutelato dall'art. 1 Prot. 1 CEDU, in quanto l'imputato aveva immesso sul mercato prodotti muniti di certificazioni rilasciate da enti notificati, avendo quindi fatto affidamento sulla presunzione legale di conformità attribuita alla marcatura CE ai sensi della normativa europea e del d. Igs. 54/2011. 2.3 Con il terzo motivo, si deduce violazione delle norme tecniche sulla marcatura CE e vizio di motivazione. Si contesta la decisione della Corte di Appello nella parte in cui ha attribuito rilevanza a mere difformità grafiche della marcatura CE apposta sui prodotti oggetto di sequestro. Si osserva che i prodotti sottoposti a sequestro erano muniti di regolari certificazione di conformità CE, rilasciate da organismi notificati ai sensi dell'art. 19 del d. Igs. 54/2011 e risultavano pienamente rispondenti ai requisiti tecnici previsti dalla normativa dell'Unione europea. Secondo la difesa, la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che le irregolarità riscontrate potessero essere sintomatiche di contraffazione o, comunque, giustificare la confisca. La difesa ha quindi chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con restituzione della merce in sequestro all'avente diritto, o in subordine, l'annullamento con rinvio. 3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata poiché la Corte di Appello "ha inteso assegnare rilevanza preponderante alla parte della perizia che avrebbe accertato la falsità del marchio apposto sui prodotti, pur in presenza di certificazione che si assume non essere falsa, illogicamente affermando che tale documentazione non sarebbe valida alla luce della falsità del marchio, affermazione apodittica se solo si apprezza l'esito della decisione di merito che ha assolto l'imputato perché "il fatto non costituisce reato", evenienza che non consente di ritenere falsa, non solo la certificazione prodotta, ma neppure la dicitura "CE" impressa sui prodotti". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Tutti i motivi, che possono essere accumunati perché sostanzialmente diretti a sostenere l'illegittimità della disposta confisca, sono manifestamente infondati. 2. Il Tribunale di Noia ha assolto l'imputato con la formula «perché il fatto non costituisce reato», in quanto ha ritenuto assente la prova certa della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato («la buona fede dell'imputato e l'assenza di qualunque tipo di elemento che possa indurre a ritenere sussistente anche la sola intenzione di porre in vendita gli oggetti contraffatti impone una sentenza assolutoria, ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen.»). La Corte di Appello ha confermato la pronuncia di primo grado. 3. Si deve premettere che costituisce ius receptum il principio secondo cui sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", considerato che, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono alla seconda nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio / disciplinare (SEz. 4, n. 37447 de116/10/2025 Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, L-1 Rv. 276524 -02; conf. Sez. 6, n. 49831 del 19/04/2018, Rv. 274285). Nel caso in esame, l'imputato non ha impugnato la sentenza di assoluzione per ottenere una formula più favorevole e, dunque, l'accertamento in ordine alla sussistenza della fattispecie contestata è divenuto irrevocabile. La Corte di Appello di Napoli ha rimarcato la sussistenza degli elementi oggettivi del delitto contestato, richiamando la perizia tecnica, acquisita agli atti, a firma dell'ing. Calvanese, che ha evidenziato come la maggior parte dei campioni testati disponesse di un marchio CE contraffatto o alterato, nonostante l'esistenza di certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte del produttore. Nella motivazione della decisione impugnata si evidenzia come la presenza di una 3 «v certificazione di conformità rilasciata dal produttore perda di rilievo concreto, essendo emerso al contrario l'evidente falsità della stessa. Si precisa, quindi, che la confisca trova legittimazione «nell'accertata alterazione e/o contraffazione del marchio CE» (cfr. sentenza della Corte di Appello, pag. 3). La decisione dei giudici di merito è conforme peraltro ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente ribadito che integra il reato di tentativo di frode in commercio il detenere, anche presso un esercizio commerciale di distribuzione e vendita all'ingrosso, prodotti privi di marcatura "CE" o con marcatura "CE" contraffatta, in quanto la presenza di tale marcatura è finalizzata ad attestare la conformità del prodotto a standard minimi di qualità e di sicurezza (così, per tutte, Sez. 3, n. 28704 del 5/04/2024; Sez. 3, n. 27704 del 21/04/2010, Amato, Rv. 248133-01, e Sez. 5, n. 5068 del 26/10/2012, dep. 2013, Esposito, Rv. 254652-01). La configurabilità del reato di frode nell'esercizio del commercio, anche nella forma tentata, legittima la confisca dei prodotti in sequestro. L'art. 240 comma 2 cod. pen. prevede che sia sempre ordinata la confisca delle cose intrinsecamente illecite, vale a dire quelle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, e ne prevede l'applicazione obbligatoria "anche se non è stata pronunciata condanna". Ed invero, la giurisprudenza già in epoca risalente ha rilevato che il reato di frode in commercio implica l'applicazione della confisca obbligatoria a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 2015 del 19/11/1992, dep. 1993, Nicastri, Rv. 193210-01). Deve ribadirsi, quindi, che i prodotti industriali oggetto dell'illecita condotta di contraffazione, quali sono i beni oggetto di sequestro, devono essere confiscati, rientrando nella previsione delle cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato (Sez. 2, n. 44380 del 29/10/2008, Bedeschi, Rv. 242802). 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.(d/t P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in