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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 48244/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Lette le censure dedotte mediante l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel quale il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., avendo il Tribunale dì sorveglianza di Catanzaro dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali, o di semilibertà, ovvero di detenzione domiciliare, stante la mancata elezione di domicilio ad opera del condannato in sede di richiesta di misure alternative, ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen. 2.

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata, dal momento che viene dedotta la violazione di una norma di carattere processuale (segnatamente, la succitata disposizione, che impone al richiedente che si trovi non detenuto l'onere di eleggere domicilio, in sede di presentazione della richiesta di misure alternative alla detenzione, ovvero di altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza), senza che ne sia però provato il presupposto, rappresentato appunto dallo stato di carcerazione del soggetto (fatto non risultante dall'incarto processuale).

3. Rilevato, in forsa delle sopra esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Lette le censure dedotte mediante l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel quale il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., avendo il Tribunale dì sorveglianza di Catanzaro dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali, o di semilibertà, ovvero di detenzione domiciliare, stante la mancata elezione di domicilio ad opera del condannato in sede di richiesta di misure alternative, ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen. 2. Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata, dal momento che viene dedotta la violazione di una norma di carattere processuale (segnatamente, la succitata disposizione, che impone al richiedente che si trovi non detenuto l'onere di eleggere domicilio, in sede di presentazione della richiesta di misure alternative alla detenzione, ovvero di altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza), senza che ne sia però provato il presupposto, rappresentato appunto dallo stato di carcerazione del soggetto (fatto non risultante dall'incarto processuale). 3. Rilevato, in forsa delle sopra esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023
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