CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 19813/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOelato avviso alle parti:t c udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del15 ottobre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro 12667 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e confisca delle somme di denaro, per i reati - uniti dal vincolo della continuazione - di cui agli artt. 110 cod. pen. nonché 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); 110 e 337 cod. pen. (capo 2). 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo violazione di legge a norma dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in quanto, per le contestazioni di cui al capo 1 consistenti in fatti diversi di detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente, non erano stati precisati i criteri di determinazione del quantum complessivo della pena concordemente fissata dalle parti. Ciò in quanto non poteva escludersi una riforma parziale della sentenza per una o più detenzioni o cessioni, ovvero in ragione del venir meno del concorso o della rilevanza penale di alcune contestazioni. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. • Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. 3.1.1. In ragione di ciò, nel caso di specie è denunciata la mancata specificazione dei criteri determinativi del quantum del trattamento sanzionatorio in relazione al capo 1. In altre parole, non vi è questione di eventuale illegalità del trattamento sanzionatorio, e nulla viene lamentato quanto al capo 2, laddove era stato previsto un aumento di tre mesi per la continuazione col reato più grave ascritto sub 1. In definitiva, pertanto, l'impugnazione allega ragioni estranee ai presupposti di legge. 3.1.2. In ogni caso, non sussiste neppure l'interesse al ricorso, trattandosi comunque di dosimetria della pena fissata al minimo edittale nella pena base (anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa), con riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo (anni quattro di reclusione come pena detentiva) e applicazione infine della riduzione del terzo di pena a seguito della scelta del rito (anni due mesi otto di reclusione, cui deve aggiungersi l'aumento, mai contestato, di tre mesi per la continuazione sulla pena detentiva). Qualora invece si intendesse - del tutto genericamente e con affermazioni del tutto apodittiche - lamentare una possibile estraneità del ricorrente ai fatti contestati, va ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08/04/2022 Il Consigliere estens e [OSCURATO:PERSONA] dente C udio [OSCURATO:PERSONA]