CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2021
Cassazione n. 47195/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] vt„,_ tu- C.-12A0 inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto. udito il difensore: -eavv. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 giugno 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di Consiglio Salvatore, avverso il provvedimento emesso in data 27.1.2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1 (partecipazione all'associazione mafiosa denominata cosca [OSCURATO:PERSONA]) e 53 (estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 416 -bis 1 cod. pen., ai danni di un proprietario di un terreno locale, verosimilmente ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], cl. '91, [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 e [OSCURATO:PERSONA]) della provvisoria contestazione. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha chiesto l' "annullamento dell'ordinanza per la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125, comma 3,.192 e 273 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 -bis (capo 1), nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al profilo partecipativo". Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe incentrato la militanza associativa del Consiglio sul contenuto della conversazione ambientale del 17.9.2018 (rectius: 17.9.2019), arrivando a convalidare la lettura del predetto dialogo in chiave accusatoria, senza però tenere presente le obiezioni difensive, supportate da copiosa documentazione, che avevano messo, tra l'altro, in rilievo che l'indagato avrebbe svolto una lecita attività di servizi nei riguardi dei proprietari di terreni; gli elementi indiziari tratti dalla citata conversazione se, per un verso, si presterebbero a essere letti in funzione di un impegno economico che la vittima avrebbe assunto verso il Consiglio, sembrerebbero, tuttavia, privi dell'attitudine probatoria loro riconosciuta per sostenere il ruolo partecipativo del predetto all'associazione di che trattasi; sarebbe stata valorizzata la partecipazione del Consiglio a un unico episodio estorsivo, pur risultando infinitamente lungo l'elenco dei reati in materia di estorsione contestati alla cosca [OSCURATO:PERSONA]; sarebbe stata tesaurizzata l'informazione trasmessa all'indagato da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla vicenda descritta al capo 52 della rubrica, il controllo di polizia, risalente al 2015, insieme con [OSCURATO:PERSONA] cl. '82, il coinvolgimento del Consiglio nell'ambito del processo c.d. "Eclissi", dove era stato ipotizzato che il predetto fosse il luogotenente di tale [OSCURATO:PERSONA], il quale, benché condannato per associazione mafiosa in primo grado, era stato assolto in appello (circostanza quest'ultima che sarebbe stata taciuta del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]); inoltre, le emergenze di cui si discute possiederebbero una capacità dimostrativa "circoscritta"; l'asserito interessamento del Consiglio nelle dinamiche estorsive si sarebbe limitato solo ai fatti di cui al capo 53 dell'imputazione, non essendo stata ravvisata, con riferimento al delitto rubricato al capo 52, la possibilità di potere elevare una contestazione nei confronti del predetto neppure "a piede libero"; al contrario, per potere qualificare le condotte ascritte al ricorrente come espressive della sua partecipazione all'associazione mafiosa in parola, sarebbe stato necessario dimostrare un suo più ampio e fattivo contributo alla risoluzione dei problemi del gruppo; il Tribunale non avrebbe saputo indicare, "se non in via intuitiva", in che modo l'indagato, intromettendosi nella vicenda estorsiva contestata al capo 53 o percependo delle informazioni sulla vicenda Morabito (peraltro, secondo la stessa ordinanza, non di competenza della cosca), ovvero incontrando occasionalmente [OSCURATO:PERSONA] nel lontano 2015, avesse manifestato segnali inequivoci di intraneità ai programmi della cosca [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha chiesto l' "annullamento dell'ordinanza per la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125, comma 3, e 273 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 629 cpv. cod. pen., nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione". Secondo la difesa, la motivazione del Tribunale, in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di estorsione, si esporrebbe a censure per violazione di legge e per contraddittorietà e mera apparenza della motivazione; premesso che il medesimo provvedimento impugnato aveva affermato che l'imprenditore estorto aveva corrisposto inizialmente la somma di C. 500,00 direttamente al Consiglio e che i cugini [OSCURATO:PERSONA], una volta congedatisi dal Consiglio, avevano raggiunto [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fatto da tramite con la persona offesa, apostrofandolo con le seguenti parole "sì ma non mille euro, mi deve dare altri mille euro", sarebbe evidente che si tratterebbe di due distinte vicende (la prima, inerente al dialogo dove i loquenti disquisivano di una vicenda in cui al Consiglio sarebbero stati consegnati 500 euro, a titolo di regalia; la seconda, che riguardava una generica situazione dove taluno avrebbe dato a [OSCURATO:PERSONA] la somma di mille euro, in luogo di quella di duemila euro); inoltre, difetterebbe la prova di un grave quadro indiziario idoneo a dare conto che l'acquirente si fosse trovato in una condizione di soggezione e di dipendenza tale da dovere accettare la proposta degli interlocutori per timore di subire danni o ritorsioni; il tentativo dei giudici del riesame di sostenere l'attività concorsuale del Consiglio fondandola sulla presenza dei cugini [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato adeguatamente giustificato, non essendo state chiarite quali sarebbero state le condotte dalle quali potere desumere l'inequivoca collaborazione del Consiglio nell'agevolare il piano criminoso dei correi. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125, comma 3, e 273 cod. proc.pen., in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 -bis 1 cod. peri., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione". Secondo la difesa, la finalizzazione della condotta tenuta dal Consiglio al cospetto della persona offesa sarebbe stata affermata in termini essenzialmente assertivi e privi di reale contenuto argomentativo, essendosi il Tribunale limitato a ricavare la prova indiziaria della specifica finalità agevolatrice dell'associazione di riferimento dai medesimi elementi che erano stati valorizzati agli effetti della prova del reato estorsivo, ossia la caratura criminale dei cugini [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare le ragioni per le quali l'obiettivo perseguito dal Consiglio sarebbe stato non solo e non tanto quello di favorire l'interesse personale dei cugini [OSCURATO:PERSONA], quanto quello di favorire la cosca mafiosa; lo scopo di destinare denaro alle esigenze dei detenuti, da parte dei cugini [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stata circostanza conosciuta o conoscibile dal Consiglio, trattandosi di una decisione estemporanea, assunta in assoluta autonomia da [OSCURATO:PERSONA] cl. '93; quanto al "metodo mafioso", l'esistenza dello stesso sarebbe stata affermata esclusivamente sulla base del contesto ambientale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Infondato è il primo motivo di impugnazione, in quanto la condotta partecipativa del Consiglio è stata adeguatamente e congruamente collegata da parte del Tribunale alla ritenuta organicità del predetto alla consorteria mafiosa, desunta da specifici elementi indiziari, quali il richiamato controllo di polizia dello stesso in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], cl. '82 e il suo pregresso coinvolgimento nell'operazione c.d. "Eclissi", la partecipazione dell'indagato all'episodio estorsivo, tipicamente di matrice mafiosa, contestatogli al capo 53 della rubrica, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] cl. '91, [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 e [OSCURATO:PERSONA], nonché il tenore della conversazione registrata il 29 maggio 2018 tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA] cl. '93, nel corso della quale il primo si confrontava con il secondo in merito ai comportamenti di tale Morabito, responsabile di avere acquistato un terreno, che interessava a suo cugino Ciccio, al quale, però, aveva corrisposto la somma di €. 4.000,00; durante detta conversazione, il [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che era stato concesso al Morabito di tenersi il terreno sino alla scarcerazione di Ciccio, che ne avrebbe, poi, deciso le sorti in via definitiva; inoltre, sempre in detta conversazione, il Consiglio giudicava irrisorio il compenso estorsivo corrisposto dal Morabito, trovando, sul punto, d'accordo il [OSCURATO:PERSONA], che precisava che si trattava solo di una "regalia", essendo il Morabito consapevole di dovere corrispondere una somma maggiore, che, peraltro, si era già dichiarato pronto a versare.E sulla base di tali elementi indiziari, il Tribunale ha logicamente ritenuto che il citato controllo di polizia e il coinvolgimento del Consiglio nell'operazione "Eclissi" erano sicuramente sintomatici quanto meno di una "sua familiarità con i contesti di criminalità organizzata" e che l'episodio Morabito era indicativo della piena conoscenza da parte dell'indagato delle regole della consorteria (per sua natura omertosa ed ermeticamente chiusa all'esterno), tanto che il predetto rilevava come la somma richiesta alla vittima (la "regalia") non fosse in linea con il loro tariffario, che teneva conto dell'estensione del terreno. Né l'espressione adoperata da [OSCURATO:PERSONA] nel corso della ricordata conversazione del 29 maggio 2018, secondo cui l'affare non sarebbe stato di loro competenza, ha un senso liberatorio univoco come, al contrario, sostiene la difesa, interpretando la frase nel senso che l'affare in questione non avrebbe riguardato la cosca mafiosa. Inoltre, il Tribunale ha messo adeguatamente in rilievo che, dalla vicenda di cui al capo 53 della rubrica, si comprendeva come la condotta del Consiglio si inserisse nella gestione del sistema estorsivo, che intercettava tutti i trasferimenti di proprietà che avvenivano nell'area di competenza della cosca, in piena autonomia, essendosi egli recato di propria iniziativa dalla vittima, facendo presente che doveva corrispondere ben due estorsioni perché aveva acquistato due terreni, per, poi, riferire dell'atteggiamento assunto dalla stessa vittima a [OSCURATO:PERSONA] cl. '93. Quanto alla censura difensiva, secondo cui le emergenze in questione possiederebbero una capacità dimostrativa "circoscritta", rileva il Collegio che, ai fini dell'integrazione della condotta partecipativa a un'associazione criminale, è sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase limitata e per un determinato segmento. ,r ) b-2-/ 2. Il secondoYdi ricorso - con il quale si censura l'ordinanza impugnata, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di estorsione aggravata, contestato all'indagato al capo 53 4.m.xy-e della rubrica - è inammissibile perché .•._ .•, - • _ • - • e, in ogni caso, non consentitCnel presente scrutinio di legittimità. La vicenda in questione è stata ricostruita sulla base del tenore delle conversazioni, dettagliatamente indicate alle pagg. 6 e 7 dell'ordinanza impugnata, da cui emergeva che: l'imprenditore, operante nel settore agricolo, acquistati i terreni, aveva dovuto far fronte all'imposizione derivante dalla cosca [OSCURATO:PERSONA], la quale pretendeva una vera e propria tassa sui trasferimenti; l'imprenditore aveva inizialmente corrisposto una somma di C. 500,00 direttamente al Consiglio, che agiva, anche per conto dei due cugini [OSCURATO:PERSONA], con l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fatto sì che l'imprenditore si limitasse a fare una mera "regalia" e non a corrispondere quanto secondo i due [OSCURATO:PERSONA] lo stesso avrebbe dovuto realmente dare alla cosca; il Larosa aveva chiesto due distinte somme, una per ciascun appezzamento di terreno che la vittima aveva acquistato, imputando la somma già ricevuta a uno solo dei due acquisti (per il secondo appezzamento i [OSCURATO:PERSONA] pretendevano una somma maggiore); [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 si era già recato dalla persona offesa per richiedere l'integrazione, ma questa aveva ritenuto che la somma richiesta dal Consiglio fosse alta. Così ricostruiti i fatti, il Tribunale ha evidenziato che: la circostanza che il tutto fosse stato gestito, almeno nella prima fase, dal Consiglio, attribuiva all'indagato una chiara posizione di primo piano nelle dinamiche operative dell'associazione; nella prima fase, i cugini [OSCURATO:PERSONA] non si erano direttamente esposti, perché vi era stata l'intermediazione del Larosa, che aveva fatto sì che l'imprenditore si limitasse a corrispondere una "regalia" e non l'intero importo che avrebbe dovuto dare, ín ragione della sua vicinanza a up membro della famiglia [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] erano, poi, intervenuti direttamente sino a esporsi di persona e raggiungere l'imprenditore presso l'azienda per richiedere una cospicua somma che serviva, nell'immediatezza, per soddisfare le esigenze dell'organizzazione stessa, legate alla gestione dei sodali detenuti; l'imprenditore era pienamente consapevole della provenienza della richiesta da parte della cosca [OSCURATO:PERSONA], tanto che aveva pensato di non dovere pagare o di pagare di meno in ragione della sua posizione privilegiata, derivante dalla vicinanza a un membro della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. E ha logicamente concluso che tali evenienze integrassero i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto in questione, avendo il Consiglio prestato il proprio contributo cooperando, al fianco dei principali esponenti della consorteria, nel settore dell'attività estorsiva, riscuotendo i relativi compensi ed essendosi reso responsabile della richiesta di denaro rivolta all'imprenditore, secondo le logiche 'ndranghetistiche, che il predetto dimostrava, non solo di conoscere, ma, altresì, di condividere e di utilizzare nella cooperazione degli affari economici della cosca di riferimento. Tale giudizio non risulta scalfito dalle osservazioni difensive che, in buona sostanza, si risolvono in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali e, in particolare, delle conversazioni intercettate, non consentita nel presente scrutinio dì legittimità. 3. Infondato è il terzo motivo di ricorso. Al fine di ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che il Consiglio, in concorso con i cuginì [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], aveva agito con metodo mafioso e certamente per agevolare gli interessi dell'organizzazione, trattandosi di denaro da destinare alle esigenze di gestione dei sodali detenuti.▪ - r Tali argomentazioni, sia pure nella loro sinteticità, hanno adeguatamente posto in evidenza i presupposti applicativi dell'aggravante in parola e si integrano con tutte le altre osservazioni svolte nella ricostruzione della vicenda estorsiva così come ricostruita, CN che ha trovato la sua giustificazione proprio nella ritenuta intraneità del Consiglio et) all'associazione mafiosa di riferimento. : CD Ir) 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna ITS c__5 del ricorrente al pagamento delle spese processuali. a CO o , • CO 5. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. r a : g P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,