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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07881/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10979/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Menchi 1930 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2021/2021depositata il 16/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10979/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 7881/2026Data pubblicazione 31/03/2026Con sentenza in data 16.11.2021 la Corte d’Appello di Firenze rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Firenze, e con la quale era stata rigettata ladomanda proposta dalla stessa società per ottenere la condanna di Menchi1930 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. al rilascio di un immobile sitoall’interno della stazione di [OSCURATO:PERSONA] ed adibito ad usotabaccheria.L’appellante, per quanto di interesse in questa sede, aveva ivi dedotto:che l’occupazione dell’immobile, inizialmente fondata su un contratto dilocazione, era divenuta senza titolo a seguito della risoluzione delmedesimo rapporto, convenuta tra parte locatrice e parte conduttrice converbale di mediazione in data 29.5.2012; che, nonostante la detenzionedell’immobile fosse stata concessa a Menchi 1930 sino all’apertura nellamedesima stazione di altro locale pubblico, -che doveva essere individuatoda [OSCURATO:PERSONA]-, e nonostante la mancata individuazione daparte di quest’ultima di alcun immobile all’uopo, erroneamente il Tribunaleaveva ritenuto ancora possibile tale prestazione senza emettere dunque lanecessaria condanna al rilascio; che, inoltre, il giudice di prime cureneppure aveva ritenuto che la natura precaria dell’occupazione non potevatrasformare in permanente l’occupazione stessa e che neppure avevaconsiderato che l’accordo del 2012 poteva, semmai, aver determinato laconclusione di un nuovo rapporto locatizio ormai anch’esso scaduto.L’appellata convenuta, costituitasi, aveva integralmente contestato imotivi di appello rilevando che solo per fatto di [OSCURATO:PERSONA] nonsi era reso ancora disponibile un altro immobile all’interno della stazioneove potesse essere spostata la propria attività e che, pertanto, dovevaritenersi legittima l’occupazione dell’originario locale condotto.Numero registro generale 10979/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 7881/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che l’accordo del 2012 dovesseritenersi ancora valido ed efficace, che l’occupazione dell’immobile avessecarattere precario fino alla consegna di altro da parte della originarialocatrice e che non fosse stata argomentata alcuna idonea critica alladecisione resa dal Tribunale in merito alla mancata conclusione di altrocontratto di locazione del medesimo immobile, rigettava l’appello.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorsoarticolato in quattro motivi.Menchi 1930 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.memoria ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione e/o falsa applicazione di legge ex art.360 I co., n.3 c.p.c. degliartt.1183 e 1453 c.c. nella parte in cui ha da un lato ritenuto “conclamato”l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e dall’altro ritenuto (i) che da taleinadempimento non può conseguire l’obbligo di Menchi di restituire ilPrimo Immobile nonché (ii) che [OSCURATO:PERSONA] sia ancora tenutoall’adempimento di un’obbligazione ad estinzione istantanea rappresentatadalla consegna del [OSCURATO:PERSONA] dopo 10 anni dalla sottoscrizione delVerbale di Mediazione».Il motivo, specificando l’intestazione, dichiara di censurare due statuizionidella sentenza impugnata, che indica come segue, assumendo che essaavrebbe ritenuto: « 1.a) da un lato, ‘conclamato’ l'inadempimento di GSR(alla luce dell'accertamento fatto dalla prima sentenza ..) all'obbligo diconsegnare il secondo immobile; e b) dall'altro lato, Menchi legittimata adetenere il primo immobile fino alla consegna del nuovo locale, con ciòdunque sottintendendo che GSR fosse ancora tenuta ad adempiere;2.haNumero registro generale 10979/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 7881/2026Data pubblicazione 31/03/2026ritenuto che “il perdurare di tale situazione di precarietà, infatti, èconseguenza del protrarsi dell'inadempimento di GSR rispetto agli impegniassunti con l'accordo conciliativo“».Il motivo è inammissibile.In esso non vi si coglie alcuna argomentazione diretta ad evidenziare,tanto sul piano della violazione di norma di diritto quanto su quello dellafalsa applicazione, la pretesa violazione o falsa applicazione delle duenorme evocate.

In tutta l’esposizione non si coglie alcun argomentoriconducibile all’una o all’altra in tal senso.

Si rileva che: a) la censura diviolazione di una norma di diritto suppone l’addebito al giudice di merito odi una erronea esegesi di alcuno degli elementi linguistici con cui la normaè dettata o del risultato finale della loro combinazione e, dunque, dellanorma che il testo normativo, cioè la disposizione, esprime; b) la censuradi falsa applicazione suppone che il giudice di merito, pur avendoesattamente inteso i termini linguistici di cui la norma, come disposizionesi compone, e pur avendo esattamente percepito sulla base della lororicognizione, la norma da essa risultante e, quindi, individuato lafattispecie astratta da essa somministrata, abbia invece ricondotto ad essao si sia rifiutato di farlo, rispettivamente una fattispecie storica, un fatto,in alcun modo riconducibile alla fattispecie astratta o si sia rifiutato di farlo(Cass.n.640/2019, Cass.n.7187/22).Nell’intero argomentare del motivo nulla di tutto ciò si coglie, sicché essoè inidoneo ad evidenziare sia la violazione sia la falsa applicazione, edunque, inammissibile perché non ha dignità di motivo ai sensi del n. 3dell’art. 360 c.p.c..In buona sostanza, non si spiega attraverso riferimenti alle due normeevocate perché, stipulato un accordo risolutorio convenzionale di uncontratto di godimento, condizionante il rilascio dell’immobile alla fornituradel godimento da parte di altro bene, l’intervenuto accertamentoNumero registro generale 10979/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 7881/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell’inadempimento di tale obbligo dovrebbe spiegare effetti sullalegittimità del permanere del soggetto concessionario del godimento nelladetenzione del godimento del bene.Se mai si dovesse dare – lo si nota ad abundantiam - una spiegazione iniure, assumendo la concessione di altro bene il valore di condizione delrilascio, l’accertamento dell’inadempimento si connoterebbe comemancanza di avveramento della condizione del rilascio dell’altro bene, conla conseguenza sostanziale che, non essendovi alcunché da rilasciare, ilrapporto permarrebbe e, semai, l’accordo risolutivo convenzionale siintenderebbe risolto a sua volta.Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione e falsa applicazione di legge ex art.360, I co., n.3 c.p.c. edegli artt. 1362 c.c. nella parte in cui ha ritenuto che il diritto di Menchi adetenere il [OSCURATO:PERSONA] in caso di mancata consegna da parte diGrandi Stazioni del secondo immobile troverebbe fondamento nel [OSCURATO:PERSONA]».Assume GS che erroneamente il giudice del gravame non ha rilevato chel’art.4 del verbale di mediazione non ha previsto alcunché per l’ipotesi dimancata consegna da parte di GS dell’altro locale e che, pertanto,l’interpretazione operata dai giudici di merito secondo la qualel’occupazione dell’immobile da parte di Menchi troverebbe causa nelverbale stesso viola i principi in tema di interpretazione del contratto’anche tenuto conto dell’assenza di una disamina della volontà delle parti’(pag.22 ricorso).La doglianza è inammissibile perché, in primo luogo, non si confronta conla motivazione resa dal giudice del gravame.Sul punto la Corte territoriale ha infatti così motivato: ‘sono state le parti aporre in stretto collegamento la riconsegna da parte di Menchi del locale,Numero registro generale 10979/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 7881/2026Data pubblicazione 31/03/2026detenuto in via precaria e oggetto del contratto di locazione risolto,all’apertura al pubblico del nuovo locale F12 e, quindi, alla conclusione conla società, ex conduttrice del locale oggetto di causa, di un nuovocontratto di locazione relativo al nuovo locale… Il giudice di primo gradonon ha dunque operato alcuna integrazione illegittima dell’accordo sopradescritto, che ha una causa lecita e non è in contrasto con i principiinderogabili dell’ordinamento’.Dunque, la Corte territoriale ha spiegato che la permanenza nel locale daparte di Menchi 1930, benché in assenza di espressa previsione, sigiustificava proprio per l’interdipendenza individuata dalle parti stesse trail rilascio del locale e l’apertura dell'altro offerto da GS.Da altro lato, il motivo non è adeguatamente formulato, e tanto menoargomentato.

Si osserva infatti che in tema d'interpretazione degli attiprocessuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice dimerito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneuticacontrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., deduzione in questa sede nonsvolta, la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loroapplicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, leconsiderazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testodell'atto oggetto di erronea interpretazione (Cass. n.2360/2025, Cass.n.4460/2020, Cass.n.16057/2016).

Ed altresì in tema di interpretazionedel contratto, si rileva parimenti (ex multis Cass. n. 2465/2015, Cass. n.2074/2022) che il sindacato di legittimità non può investire il risultatointerpretativo in sé, come nella specie, il quale appartiene all'ambito deigiudizi di fatto, riservati al giudice di merito, ma può afferire solo allaverifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza elogicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ognicritica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice dimerito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi difatto da questi esaminati.Numero registro generale 10979/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 7881/2026Data pubblicazione 31/03/2026Con il terzo motivo si lamenta «la nullità della sentenza ex art.360, I co.,n.4 c.p.c. per mancato esame del secondo motivo di appello».Si assume che sia stato omesso l’esame del secondo motivo di appello cheriguardava l’assunta violazione del disposto di cui agli artt. 1218 e 1460c.c..Ancora il motivo non si confronta adeguatamente con le argomentazioniposte a fondamento del rigetto dell’appello da parte del giudice delgravame.Ed infatti la Corte territoriale con riferimento allo specifico secondo motivodi appello indica che ‘non è in discussione la natura precaria delladetenzione da parte di Menchi del locale oggetto del contratto di locazionerisolto, così come previsto nel medesimo accordo.

Il perdurare di talesituazione di precarietà, infatti è conseguenza del protrarsidell’inadempimento di GSR rispetto agli impegni assunti con l’accordoconciliativo e, dunque, dipende esclusivamente dalle scelte operate daGSR e dalla sua volontà di permanere in una condizione diinadempimento’.Il giudice del gravame ha, dunque, esaminato il motivo e, premesso che,per quanto già sopra esposto, non vi era stata una declaratoria dirisoluzione del contratto, ha rilevato che la protrazione dell’occupazione diMenchi 1930 dipendeva esclusivamente dal fatto che GS permaneva nelladeterminazione di non consegnare alla stessa altro locale ove spostarel’attività.

Il medesimo giudice ha, pertanto, escluso che Menchi stesseesercitando una forma di autotutela perché l’occupazione della stessatrovava causa nell’accordo di mediazione.Si osserva allora che l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisionegiudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora imotivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisioneimpugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni perNumero registro generale 10979/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 7881/2026Data pubblicazione 31/03/2026cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbonoconcretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse nonpossono prescindere.

Pertanto, il motivo che non rispetti tale requisito sideve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.’(Cass. n.9059/2025, Cass. n.7931/2013).E nella specie non vi è alcuna critica adeguatamente argomentata a taleparte di motivazione, né il richiamo alle norme di cui agli artt.1218 e 1460c.c. è in alcun modo contestualizzato; ne consegue l’inammissibilità delmotivo.Infine, con il quarto motivo il ricorrente si duole ancora della «nullità dellasentenza ex art. 360 co I n.4 per mancato esame del II motivo diappello».Il motivo ricalca sostanzialmente quello precedente richiamando, in viadifferenziale, la ‘violazione del principio di certezza dei traffici giuridici’, inalcun modo diversamente argomentata, e segue pertanto le sorti del terzomotivo.Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.In considerazione della soccombenza, parte ricorrente deve rifondere aparte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 8.000 percompensi oltre euro 200 per esborsi ed oltre rimborso forfettario edaccessori di legge.

P.Q.MLa CorteDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 8.000 per compensi oltre euro 200 perNumero registro generale 10979/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 7881/2026Data pubblicazione 31/03/2026esborsi ed oltre rimborso forfettario per le spese generali ed accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 10.2.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10979/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Menchi 1930 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2021/2021depositata il 16/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10979/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 7881/2026Data pubblicazione 31/03/2026Con sentenza in data 16.11.2021 la Corte d’Appello di Firenze rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Firenze, e con la quale era stata rigettata ladomanda proposta dalla stessa società per ottenere la condanna di Menchi1930 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. al rilascio di un immobile sitoall’interno della stazione di [OSCURATO:PERSONA] ed adibito ad usotabaccheria.L’appellante, per quanto di interesse in questa sede, aveva ivi dedotto:che l’occupazione dell’immobile, inizialmente fondata su un contratto dilocazione, era divenuta senza titolo a seguito della risoluzione delmedesimo rapporto, convenuta tra parte locatrice e parte conduttrice converbale di mediazione in data 29.5.2012; che, nonostante la detenzionedell’immobile fosse stata concessa a Menchi 1930 sino all’apertura nellamedesima stazione di altro locale pubblico, -che doveva essere individuatoda [OSCURATO:PERSONA]-, e nonostante la mancata individuazione daparte di quest’ultima di alcun immobile all’uopo, erroneamente il Tribunaleaveva ritenuto ancora possibile tale prestazione senza emettere dunque lanecessaria condanna al rilascio; che, inoltre, il giudice di prime cureneppure aveva ritenuto che la natura precaria dell’occupazione non potevatrasformare in permanente l’occupazione stessa e che neppure avevaconsiderato che l’accordo del 2012 poteva, semmai, aver determinato laconclusione di un nuovo rapporto locatizio ormai anch’esso scaduto.L’appellata convenuta, costituitasi, aveva integralmente contestato imotivi di appello rilevando che solo per fatto di [OSCURATO:PERSONA] nonsi era reso ancora disponibile un altro immobile all’interno della stazioneove potesse essere spostata la propria attività e che, pertanto, dovevaritenersi legittima l’occupazione dell’originario locale condotto.Numero registro generale 10979/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 7881/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che l’accordo del 2012 dovesseritenersi ancora valido ed efficace, che l’occupazione dell’immobile avessecarattere precario fino alla consegna di altro da parte della originarialocatrice e che non fosse stata argomentata alcuna idonea critica alladecisione resa dal Tribunale in merito alla mancata conclusione di altrocontratto di locazione del medesimo immobile, rigettava l’appello.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorsoarticolato in quattro motivi.Menchi 1930 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.memoria ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione e/o falsa applicazione di legge ex art.360 I co., n.3 c.p.c. degliartt.1183 e 1453 c.c. nella parte in cui ha da un lato ritenuto “conclamato”l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e dall’altro ritenuto (i) che da taleinadempimento non può conseguire l’obbligo di Menchi di restituire ilPrimo Immobile nonché (ii) che [OSCURATO:PERSONA] sia ancora tenutoall’adempimento di un’obbligazione ad estinzione istantanea rappresentatadalla consegna del [OSCURATO:PERSONA] dopo 10 anni dalla sottoscrizione delVerbale di Mediazione».Il motivo, specificando l’intestazione, dichiara di censurare due statuizionidella sentenza impugnata, che indica come segue, assumendo che essaavrebbe ritenuto: « 1.a) da un lato, ‘conclamato’ l'inadempimento di GSR(alla luce dell'accertamento fatto dalla prima sentenza ..) all'obbligo diconsegnare il secondo immobile; e b) dall'altro lato, Menchi legittimata adetenere il primo immobile fino alla consegna del nuovo locale, con ciòdunque sottintendendo che GSR fosse ancora tenuta ad adempiere;2.haNumero registro generale 10979/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 7881/2026Data pubblicazione 31/03/2026ritenuto che “il perdurare di tale situazione di precarietà, infatti, èconseguenza del protrarsi dell'inadempimento di GSR rispetto agli impegniassunti con l'accordo conciliativo“».Il motivo è inammissibile.In esso non vi si coglie alcuna argomentazione diretta ad evidenziare,tanto sul piano della violazione di norma di diritto quanto su quello dellafalsa applicazione, la pretesa violazione o falsa applicazione delle duenorme evocate. In tutta l’esposizione non si coglie alcun argomentoriconducibile all’una o all’altra in tal senso. Si rileva che: a) la censura diviolazione di una norma di diritto suppone l’addebito al giudice di merito odi una erronea esegesi di alcuno degli elementi linguistici con cui la normaè dettata o del risultato finale della loro combinazione e, dunque, dellanorma che il testo normativo, cioè la disposizione, esprime; b) la censuradi falsa applicazione suppone che il giudice di merito, pur avendoesattamente inteso i termini linguistici di cui la norma, come disposizionesi compone, e pur avendo esattamente percepito sulla base della lororicognizione, la norma da essa risultante e, quindi, individuato lafattispecie astratta da essa somministrata, abbia invece ricondotto ad essao si sia rifiutato di farlo, rispettivamente una fattispecie storica, un fatto,in alcun modo riconducibile alla fattispecie astratta o si sia rifiutato di farlo(Cass.n.640/2019, Cass.n.7187/22).Nell’intero argomentare del motivo nulla di tutto ciò si coglie, sicché essoè inidoneo ad evidenziare sia la violazione sia la falsa applicazione, edunque, inammissibile perché non ha dignità di motivo ai sensi del n. 3dell’art. 360 c.p.c..In buona sostanza, non si spiega attraverso riferimenti alle due normeevocate perché, stipulato un accordo risolutorio convenzionale di uncontratto di godimento, condizionante il rilascio dell’immobile alla fornituradel godimento da parte di altro bene, l’intervenuto accertamentoNumero registro generale 10979/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 7881/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell’inadempimento di tale obbligo dovrebbe spiegare effetti sullalegittimità del permanere del soggetto concessionario del godimento nelladetenzione del godimento del bene.Se mai si dovesse dare – lo si nota ad abundantiam - una spiegazione iniure, assumendo la concessione di altro bene il valore di condizione delrilascio, l’accertamento dell’inadempimento si connoterebbe comemancanza di avveramento della condizione del rilascio dell’altro bene, conla conseguenza sostanziale che, non essendovi alcunché da rilasciare, ilrapporto permarrebbe e, semai, l’accordo risolutivo convenzionale siintenderebbe risolto a sua volta.Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione e falsa applicazione di legge ex art.360, I co., n.3 c.p.c. edegli artt. 1362 c.c. nella parte in cui ha ritenuto che il diritto di Menchi adetenere il [OSCURATO:PERSONA] in caso di mancata consegna da parte diGrandi Stazioni del secondo immobile troverebbe fondamento nel [OSCURATO:PERSONA]».Assume GS che erroneamente il giudice del gravame non ha rilevato chel’art.4 del verbale di mediazione non ha previsto alcunché per l’ipotesi dimancata consegna da parte di GS dell’altro locale e che, pertanto,l’interpretazione operata dai giudici di merito secondo la qualel’occupazione dell’immobile da parte di Menchi troverebbe causa nelverbale stesso viola i principi in tema di interpretazione del contratto’anche tenuto conto dell’assenza di una disamina della volontà delle parti’(pag.22 ricorso).La doglianza è inammissibile perché, in primo luogo, non si confronta conla motivazione resa dal giudice del gravame.Sul punto la Corte territoriale ha infatti così motivato: ‘sono state le parti aporre in stretto collegamento la riconsegna da parte di Menchi del locale,Numero registro generale 10979/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 7881/2026Data pubblicazione 31/03/2026detenuto in via precaria e oggetto del contratto di locazione risolto,all’apertura al pubblico del nuovo locale F12 e, quindi, alla conclusione conla società, ex conduttrice del locale oggetto di causa, di un nuovocontratto di locazione relativo al nuovo locale… Il giudice di primo gradonon ha dunque operato alcuna integrazione illegittima dell’accordo sopradescritto, che ha una causa lecita e non è in contrasto con i principiinderogabili dell’ordinamento’.Dunque, la Corte territoriale ha spiegato che la permanenza nel locale daparte di Menchi 1930, benché in assenza di espressa previsione, sigiustificava proprio per l’interdipendenza individuata dalle parti stesse trail rilascio del locale e l’apertura dell'altro offerto da GS.Da altro lato, il motivo non è adeguatamente formulato, e tanto menoargomentato. Si osserva infatti che in tema d'interpretazione degli attiprocessuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice dimerito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneuticacontrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., deduzione in questa sede nonsvolta, la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loroapplicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, leconsiderazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testodell'atto oggetto di erronea interpretazione (Cass. n.2360/2025, Cass.n.4460/2020, Cass.n.16057/2016). Ed altresì in tema di interpretazionedel contratto, si rileva parimenti (ex multis Cass. n. 2465/2015, Cass. n.2074/2022) che il sindacato di legittimità non può investire il risultatointerpretativo in sé, come nella specie, il quale appartiene all'ambito deigiudizi di fatto, riservati al giudice di merito, ma può afferire solo allaverifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza elogicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ognicritica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice dimerito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi difatto da questi esaminati.Numero registro generale 10979/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 7881/2026Data pubblicazione 31/03/2026Con il terzo motivo si lamenta «la nullità della sentenza ex art.360, I co.,n.4 c.p.c. per mancato esame del secondo motivo di appello».Si assume che sia stato omesso l’esame del secondo motivo di appello cheriguardava l’assunta violazione del disposto di cui agli artt. 1218 e 1460c.c..Ancora il motivo non si confronta adeguatamente con le argomentazioniposte a fondamento del rigetto dell’appello da parte del giudice delgravame.Ed infatti la Corte territoriale con riferimento allo specifico secondo motivodi appello indica che ‘non è in discussione la natura precaria delladetenzione da parte di Menchi del locale oggetto del contratto di locazionerisolto, così come previsto nel medesimo accordo. Il perdurare di talesituazione di precarietà, infatti è conseguenza del protrarsidell’inadempimento di GSR rispetto agli impegni assunti con l’accordoconciliativo e, dunque, dipende esclusivamente dalle scelte operate daGSR e dalla sua volontà di permanere in una condizione diinadempimento’.Il giudice del gravame ha, dunque, esaminato il motivo e, premesso che,per quanto già sopra esposto, non vi era stata una declaratoria dirisoluzione del contratto, ha rilevato che la protrazione dell’occupazione diMenchi 1930 dipendeva esclusivamente dal fatto che GS permaneva nelladeterminazione di non consegnare alla stessa altro locale ove spostarel’attività. Il medesimo giudice ha, pertanto, escluso che Menchi stesseesercitando una forma di autotutela perché l’occupazione della stessatrovava causa nell’accordo di mediazione.Si osserva allora che l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisionegiudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora imotivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisioneimpugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni perNumero registro generale 10979/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 7881/2026Data pubblicazione 31/03/2026cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbonoconcretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse nonpossono prescindere. Pertanto, il motivo che non rispetti tale requisito sideve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.’(Cass. n.9059/2025, Cass. n.7931/2013).E nella specie non vi è alcuna critica adeguatamente argomentata a taleparte di motivazione, né il richiamo alle norme di cui agli artt.1218 e 1460c.c. è in alcun modo contestualizzato; ne consegue l’inammissibilità delmotivo.Infine, con il quarto motivo il ricorrente si duole ancora della «nullità dellasentenza ex art. 360 co I n.4 per mancato esame del II motivo diappello».Il motivo ricalca sostanzialmente quello precedente richiamando, in viadifferenziale, la ‘violazione del principio di certezza dei traffici giuridici’, inalcun modo diversamente argomentata, e segue pertanto le sorti del terzomotivo.Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.In considerazione della soccombenza, parte ricorrente deve rifondere aparte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 8.000 percompensi oltre euro 200 per esborsi ed oltre rimborso forfettario edaccessori di legge. P.Q.MLa CorteDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 8.000 per compensi oltre euro 200 perNumero registro generale 10979/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 7881/2026Data pubblicazione 31/03/2026esborsi ed oltre rimborso forfettario per le spese generali ed accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 10.2.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il Presidente