CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07258/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]’, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 14 agosto 2025, rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (indagato per il reato di cui agli artt. 110, 512 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen.) avverso l’ordinanza con cui era stato disposto il sequestro del capitale sociale e del compendio aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. e di somme di denaro, emesso ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina; avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 1.1 violazione degli artt.321 cod. proc. pen. e 512-bis cod. pen. per carenza e manifesta illogicità della motivazione in punto di fumus commissi delicti: il tribunale aveva confermato il sequestro sulla base di una motivazione meramente apparente e manifestamente illogica, visto che la consapevolezza della finalità elusiva o agevolativa perseguita dall’indagato era stata desunta in modo automatico ed apodittico dalla sua giovane età, dal rapporto di parentela con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] e dalle modalità di cessione delle quote, omettendo però di valutare gli elementi di segno materialmente opposto emergenti dal medesimo compendio indiziario: in particolare era stata ignorata la conversazione intercorsa in data 15 marzo 2024 tra [OSCURATO:PERSONA] e suo padre Salvatore; 1.2 violazione dell’art. 321 comma 2 cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione in ordine al periculum in mora: la motivazione del provvedimento genetico e recepita acriticamente dal tribunale dei riesame era del tutto assente, visto che il giudice si era limitato ad affermare che la libera disponibilità “protrarrebbe le conseguenze del reato”, richiamando una massima giurisprudenziale, con una clausola di stile priva di qualsiasi ancoraggio al caso concreto; per il sequestro finalizzato alla confisca, il periculum era stato desunto dalla “personalità degli indagati”, dallo loro “abitudine di vita” e dai generici “trasferimenti, anche all’estero, di denaro”; 1.3 violazione degli artt. 321 comma 2 e 240-bis cod. pen. per erronea applicazione della norma sull’onere della prova in tema di interposizione fittizia: il giudice del riesame aveva fondato il convincimento della fittizietà dell’intestazione sul rapporto di parentela tra il ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA], sulla sperequazione patrimoniale rilevata a carico del ricorrente e sul ruolo meramente formale e subordinato che il ricorrente avrebbe rivestito nella gestione della [OSCURATO:SOCIETA]., desunto dalle conversazioni intercettate in cui si lamentava della gestione autoritaria del fratello o esprimeva timori, indizi che, pur idonei a delineare un quadro di possibile soggezione del ricorrente rispetto alla figura del fratello, non costituivano prova indiretta, dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, del fatto che la titolarità delle quote societarie e dei relativi beni aziendali fosse apparente e che la disponibilità effettiva appartenesse ai coindagati; l’erronea applicazione della norma sull’onere della prova risultava ancor più grave e manifesta alla luce dell’esclusione della circostanza aggravante del metodo e/o dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; inoltre, lo stesso provvedimento di riesame manifestava un’aporia logica quando affermava che non assumeva rilievo l’assenza di apprezzabili spostamenti di denaro dalla [OSCURATO:SOCIETA]. verso i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 1.4 violazione dell’art. 240-bis cod. pen. per erronea applicazione dei criteri di accertamento della sproporzione patrimoniale e conseguente motivazione apparente sulla fittizietà dell’intestazione: la motivazione dell’ordinanza impugnata si fondava su una generica affermazione di “costante sperequazione patrimoniale”, senza tuttavia procedere ad una analisi specifica del momento in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita da [OSCURATO:PERSONA] e senza raffrontare il valore di tale investimento con le capacità reddituali ed economiche del proposto in quel preciso momento storico; 1.5 violazione degli artt. 125 comma 3 e 321 cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sequestrabilità delle somme depositate sul conto corrente acceso presso [OSCURATO:PERSONA], provenienti da liberalità di terzi: il provvedimento impugnato non conteneva una sola riga di motivazione che spiegasse per quale ragione tali somme, pur provenendo in modo documentato da un terzo estraneo alle vicende contestate e a titolo di liberalità, dovessero essere considerato profitto, prodotto o cosa pertinente al reato di trasferimento fraudolento di valori. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge (nella cui nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice, vedi Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893) e che non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all’art. 606 cod. proc. pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611), nel caso in esame si deve rilevare che la motivazione del Tribunale del riesame ha risposto a tutte le censure proposte con il primo ed il terzo motivo di ricorso nella motivazione contenuta nelle pagine da 5 in avanti, su cui si chiede una diversa valutazione degli elementi indiziari, operazione non consentita nella presente sede.In particolare, quanto alla diversa interpretazione della conversazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e il padre del 15 marzo 2024, si deve ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (vedi Sez.3, n. 3, 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337); peraltro, la suddetta conversazione non è l’unica valutata dal Tribunale del riesame che, lungi dal considerare soltanto il rapporto di parentela tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenzia anche ulteriori conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dimostrative del coinvolgimento degli ultimi due nella gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2 Quanto alla sussistenza del periculum ed alla sperequazione patrimoniale, non si può ritenere che costituiscano motivazione apparente le considerazioni contenute nella penultima pagina dell’ordinanza impugnata; relativamente poi alla omessa motivazione sulla sequestrabilità delle somme depositate sul conto corrente acceso presso [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che dal verbale dell’udienza tenutasi in sede di riesame risulta che “il difensore deposita documentazione contabile atta a dimostrare che le somme versate costituiscono oggetto di donazione da parte del nonno”, considerazione estremamente generica visto che, a fronte di un sequestro di somme per oltre 122.000,00 euro, il motivo non precisava se la somma di € 11.000,00 oggetto di donazione fosse stata o meno conteggiata per calcolare la sperequazione, per cui non vi era un onere motivazionale del Tribunale sul punto, attesa la genericità della censura (peraltro, le ragioni della sperequazione si evincono dal contesto generale della motivazione dell’ordinanza). 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il rico