CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11629/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di ASCOLI PICENOe la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],tEAZZA; ~le conclusioni del PG C, ht 1-eo c r [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di applicazione della pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e della multa di 18.000 euro per il reato ex art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto e trasportato, in concorso tra loro, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti col fine di consegnarlo a terzi. 2. I ricorrenti si affidano a due distinti ricorsi, entrambi articolati in un unico motivo. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, contesta l'erronea applicazione della legge penale, di cui all'art. 444 cod. proc. pen., giacché il Tribunale avrebbe omesso di verificare se l'imputato potesse essere prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. Il giudice, infatti, si sarebbe limitato solo a "ratificare" il patteggiamento di pena concluso tra le parti e non avrebbe nemmeno considerato che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione si sarebbe tradotta nell'applicazione di una pena eccessiva. 2.2. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], invece, si eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in merito alla confisca rerativa ai beni dell'imputato sottoposti a sequestro. Difatti, nel proVvedimento impugnato sarebbe stata completamente pretermessa ogni motivazione in ordine alle ragioni per cui il denaro sequestrato a Scatola sarebbe stato ritenuto prezzo o profitto del reato contestatogli; così come nulla si sarebbe aggiunto sulle ragioni della confisca e della relativa distruzione dei due telefoni cellulari in uso al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la I. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti "all'espressione della volontà dell'imputato", "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza", "all'erronea qualificazione giuridica del fatto" e "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogate. Da ciò consegue che non è in radice consentito il motivo di doglianza con cui si lamenti esclusivamente il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 — 01).2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato. Va preliminarmente chiarito che, come affermato da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. ove la misura non sia stata, come nella specie, oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti. Ciò posto, quanto al merito, va ribadito che, secondo il costante orientamento di questa Corte, pur alla luce della modifica apportata dalla I. n. 134 del 2003 al testo dell'art. 445, comma 1, cod, proc. pen. con l'estensione dell'applicabilità, in caso di pena patteggiata, della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen. (e non più soltanto a quelle dì confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2), incombe sul giudice l'obbligo di esporre le ragioni per cui egli ritenga di dover disporre la confisca di determinati beni sottoposti a sequestro. Di tal che la schematicità della motivazione propria del rito speciale ex art. 444 cod. proc. pen. non può estendersi semplicisticamente all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale (da ultimo, tra le tante, Sez. 2, n. 3247/14 del 18/09/2013, Gambacorta, Rv. 258546; Sez. 4, n. 27935 del 02/05/2012, Anibaldi, Rv. 253556; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. 247085). Nella specie, allora, quanto al denaro rinvenuto all'esito del sequestro, la sentenza impugnata si è limitata semplicemente a statuire, in dispositivo, la confisca dello stesso senza alcuna mOtivazione e senza, soprattutto, considerare che la condotta illecita contestata nella specie è quella di detenzione, e non già di cessione, di sostanze stupefacenti; va invece ribadito, Su tale ultimo punto, -che è illegittima la cónfisca del denaro disposta ai sensi dell'art.240, comma 1, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere (cfr., Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv.253768; Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 185156); in altri termini, alla confisca ex art. 240 cit. può procedersi soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra il denaro e l'attività illecita di cessione contestata, non essendo comunque confiscabili neppure le somme che, in ipotesi, costituiscano il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). Quanto poi ai telefoni cellulari, parimenti la sentenza ne ha statuito, in dispositivo, la confisca, senza motivarne in alcun modo la ragione. 3. In definitiva, inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata va, con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], annullata limitatamente alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari in sequestro con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari in sequestro e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente; dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così dec