Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24299/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la CORTE D'APPELLO diTRIESTE, depositata il 19/12/2022 R.G.N. 9/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/20261.

Con sentenza n. 83/2020 il Tribunale di GoriziaN uamvereo dvi ara ccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026rigettato integralmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., condannando la ricorrente alpagamento delle spese di lite, come liquidate.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diTrieste accoglieva parzialmente l’appello proposto dallaDealberti contro la suddetta sentenza e in sua riforma,condannava la società appellata a corrispondere all’appellantein ragione dell’attività da quest’ultima svolta dal settembre 2015a febbraio 2017 quale informatore medico scientifico la sommalorda di € 3.000,00 mensili e quindi complessivi € 54.000,00,oltre interessi di legge dall’1 giugno 2017 al saldo ed IVA, sedovuta per legge; compensava per 1/3 tra le parti le spese dilite di entrambi i gradi di giudizio e condannava l’appellata arifondere all’appellante gli ulteriori 2/3, come quantificati perogni grado, oltre accessori.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferivasulla base di quali considerazioni il primo giudice aveva respintola domanda principale della Dealberti, volta a veder accertata lasussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in luogo diquello autonomo ovvero parasubordinato di informatore medicoscientifico, e che la lavoratrice appellante censurava in primoluogo questa parte della sentenza di primo grado; ma la Corteda detto punto di vista riteneva di confermare quest’ultima.4.

La Corte, quindi, dava conto che l’appellante censuravaanche l’affermazione, contenuta in un passaggio della sentenzadi primo grado, che la collaborazione posta in essere tra le partiavrebbe avuto un carattere periodico ovvero non continuativo,ma riteneva che sul punto le conclusioni del giudice di primoNumero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/2026grado non sembravano trovare rispondenza in quanto Neummeeror dsi ora ccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026dal giudizio.5.

In tal senso, considerava prima di tutto il contratto dilavoro firmato dalle parti, che non accennava affatto a talemodalità di svolgimento della prestazione e, poi, che gli stessitesti avevano riferito che la presenza professionale delladott.ssa Dealberti era stata nel corso del periodo de quocontinua.

Sul punto – osservava - anche che il datore di lavoronon aveva manifestato particolari eccezioni e quindi dovevadarsi atto che da settembre 2015 a febbraio 2017 le partiavevano collaborato con continuità seppure, in ragione del tipodi relazione – informatore medico scientifico – senza un orariopredeterminato e fisso.5.1.

La Corte, quindi, riteneva che per tale attività svoltanel suddetto periodo la lavoratrice nulla aveva ricevuto, se siescludeva un minimo rimborso spese nei mesi di luglio esettembre 2016.5.2.

Rilevava, poi, che il contratto firmato tra le partiprevedeva che [OSCURATO:SOCIETA]. mensilmente versasse alconsulente Dealberti “… a titolo di corrispettivo per l’esecuzionedelle attività oggetto del presente contratto, una somma (+Iva)rapportata sui risultati, relativi alle vendite, in valore delleentrate generate dall’attività scientifica del Consulente nell’areadel suo servizio di consulenza, valutata con parametri oggettivitramite il sistema sotto riportato: (Dati IMS mensili)”, e cheanche lo scritto del mese di ottobre 2016 faceva riferimento aidati IMS per quantificare il dovuto alla consulente.5.3.

Considerava, tuttavia, la Corte che era accaduto che,diversamente dai patti, questi dati IMS, necessari per calcolareNumero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/2026il dovuto compenso all’informatore scientifico, non veNnuimsesroe dri ora ccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026condivisi e messi a disposizione da [OSCURATO:SOCIETA]., con laconseguenza che il collaboratore, come altri in analoga suaposizione, non era in grado di quantificare il proprio maturato.5.4.

In proposito, la Corte notava che sia in primo gradoche in appello la [OSCURATO:SOCIETA] era stata destinataria di un ordine diesibizione, ma aveva ritenuto di non dar corso alla richiestagiudiziale con una motivazione quantomeno contraddittoria, econclusivamente giudicava il comportamento della societàappellata criticabile, contrario a buona fede e in definitivainadempiente.6.

In definitiva, in base agli elementi considerati, ritenevacongrua in favore della lavoratrice una somma lorda mensile di€ 3.000,00 per tutti i mesi del su indicato periodo7.

Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.8. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e successivamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo (contraddistinto dalla lettera “A”) laricorrente denuncia: “Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Deduceche: “Si legge a pagina 7 ultimo rigo e quindi a pagina 8 dellasentenza impugnata come non emergerebbe che lacollaborazione posta in essere tra le parti, avesse avuto unNumero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/2026andamento non continuativo e come il datore di lavoNruom erno odi nra ccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026avesse sul punto formulato particolari eccezioni.Pertanto se ne deduceva nella sentenza di secondo grado(sempre pagina 8) come fosse emerso e non contestato che laDEALBERTI avesse operato per [OSCURATO:PERSONA] da settembre2015 a febbraio 2017 nulla percependo se non un piccolorimborso.In pratica da una asserita non contestazione del rapporto edel suo svolgimento, la Corte d’Appello di Trieste consideravaprovata la sussistenza del rapporto di consulenza e passavaquindi (e sul punto ritorneremo) a quantificare sulla basedell’equità le somme dovute.Alla base di queste prime considerazioni, troviamo l’omessoesame di fatti dedotti dalla ricorrente e non contestatidall’attuale appellata che se esaminati avrebbero portato ad undiverso esito della causa”.2.

Il primo motivo è inammissibile.3.

Stando alla rubrica della censura, essa è da ricondurreal mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.4.

Ebbene, secondo un consolidato orientamento dilegittimità, più volte espresso anche a Sezioni unite, l’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette ladenuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all’omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenzaprovenga dal testo della sentenza o degli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onereNumero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/2026del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6,N eum e3ro6 d9i r,a ccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026comma 2, n. 4), c.p.c., indicare il fatto storico, il dato da cuiesso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formatooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività(così, ex plurimis, Cass., sez. un., 30.7.2021, n. 21973; id.,7.4.2014, n. 8053).5.

Rispetto a questi principi di diritto il motivo allude a “fattidedotti dalla ricorrente e non contestati dall’attuale appellata”,e quindi non controversi tra le parti, e anche nel suosvolgimento (alle facciate 4-6 del ricorso, che consta di fogli nonnumerati) non deduce comunque perché tali fatti sarebberodecisivi.5.1.

Inoltre, la censura neppure è aderente alragionamento decisorio della Corte distrettuale (cfr. pagg. 7-10dell’impugnata sentenza), che non si fonda su una “noncontestazione del rapporto e del suo svolgimento”, comeasserisce la ricorrente, bensì, come riferito in narrativa, hapreso le mosse dal “contratto di lavoro firmato dalle parti” e daquanto riferito dai testi.5.2.

Infine, la doglianza propone in realtà una proprialettura di talune risultanze processuali, non consentita in questasede di legittimità.6.

Con il secondo motivo (indicato con la lett.

“B”) laricorrente denuncia: “Violazione dell’art. 94 delle disposizioni diarticolo 2697 del codice civile”.

Trascritto il testo dell’art. 94disp. att. c.p.c. e la conclusione sub 2) a pag. 32 del ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado della controparte,deduce la ricorrente per cassazione che: “Non pare che laNumero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/2026richiesta dell’allora ricorrente rivesta le caratteristicheN umdei roc dui rai ccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026all’art. 94 disposizioni di attuazione CPC non si tratta di unarichiesta di esibizione, bensì di condanna, non è indicata nellospecifico materiale la documentazione da esibire.

Ladocumentazione richiesta per la gran parte mai è stata nelladisponibilità della società appellante che dichiaraespressamente di non aver mai adottato il sistema IMA HealthCare.

In ogni caso in esito ad ordinanza del Tribunale di Gorizia,era stata dimessa la documentazione già indicata al punto A.In conclusione, come del resto previsto nel contrattointercorso tra le parti, la società ricorrente aveva già esibito idati in suo possesso relativi alle zone di competenza dellaricorrente e non vi era altro da esibire che fosse in possesso diHEALMANN SRL.L’ordine di esibizione emesso dalla Corte d’Appello diTrieste non tiene conto delle previsioni contenute nella normadi legge e deve ritenersi illegittimo”.7.

Con il terzo motivo (indicato con la lett.

C) denuncia“Violazione articoli 210-421 cpc”.

Deduce che: “L’ordine diesibizione emesso d’ufficio dal giudice nell’ambito del processod’appello costituisce uno strumento istruttorio residuale che puòessere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire laprova dei fatti con altri mezzi e non di supplire al mancatoadempimento dell’onere probatorio (Cassazione ordinanza3.11.2021, n. 31251).Nel caso in esame, l’allora parte convenuta nell’ambitodell’istruttoria e con il deposito della documentazione richiestaNumero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/2026con ordinanza, esponeva i termini della prestazione resNaum deroa dlli ara ccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026ricorrente.Quindi, in appello il tema probatorio avrebbe dovutosvolgersi tenendo conto di quanto sino a quel momento emersoe non superare il punto con una generale richiesta di esibizionedi documentazione che [OSCURATO:PERSONA] per sua precisadichiarazione non aveva adottato”.8.

Il secondo ed il terzo motivo, esaminabilicongiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili.9.

In primo luogo, rileva il Collegio che in ambedue talimotivi, come del resto negli altri motivi, sia nelle loro rubricheche nella loro esposizione, non sono indicati il mezzo di cuiall’art. 360, comma primo, c.p.c. cui ricondurre la censura, né ilvizio in esso fatto valere; laddove il ricorso per cassazione deveessere articolato in specifiche censure riconducibili in manieraimmediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi diimpugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pursenza la necessità di adozione di formule sacramentali o l’esattaindicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabileche le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, traquelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (così Cass.,sez. un., 8.11.2021, n. 32415).10.

Inoltre, entrambi tali motivi difettano dei requisiti dispecificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, perché laricorrente, come già notato, si limita a trascrivere (alla facciata6 del ricorso per cassazione) la conclusione al punto 2) a pag.32 del ricorso introduttivo di primo grado, che, a suo avviso,conteneva una domanda di condanna, e non una richiesta diNumero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/2026ordine di esibizione, e comunque non indicava in modo sNpuemceirof idci ora ccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026la documentazione da esibire.La ricorrente, invece, non riporta in ricorso il testodell’ordinanza del Tribunale di Gorizia cui allude; ed ha sìprodotto una copia di detto provvedimento, depositato il17.12.2019, ma proprio dal testo dello stesso emerge che ilgiudice di primo grado, senza peraltro fare il benché minimocenno alla domanda di “condanna” che la ricorrente giudica nonconforme all’art. 94 disp. att. c.p.c., aveva disposto che lasocietà provvedesse “a depositare (in forma telematica ocartacea) tutti” i documenti ivi specificati non del tuttocoincidenti con quelli indicati nella conclusione sub 2), trascrittadalla ricorrente.Quest’ultima, inoltre, non trascrive in ricorso il contenutodell’ordinanza di esibizione emessa dalla Corte d’appello diTrieste, che, peraltro, non dichiara di produrre in questa sede(cfr. facciata 8 del ricorso, dove vengono indicati i documentiallegati), pur trattandosi del provvedimento intorno al qualeprincipalmente s’incentrano ora le pur generiche critiche dellaricorrente.Risultano, quindi, non verificabili tutte le asserzioni dellaricorrente: sulla non conformità di tale ordine di esibizione alleprevisioni di cui all’art. 210 c.p.c. e all’art. 94 disp. att. c.p.c.;sul fatto che lo stesso fosse stato emesso d’ufficio ai sensidell’art. 421 c.p.c., di cui pure la ricorrente deduce la violazione,e sul dato che si trattasse di “una generale richiesta di esibizionedi documentazione che HEALMANN per sua precisa dichiarazionenon aveva adottato”.Numero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/202610.1.

Mette conto aggiungere a quest’ultimo proposNiutmoe roc hdi era ccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026la ricorrente ignora del tutto le diffuse argomentazioni svoltedalla Corte territoriale (alle pagg. 8-10 della sua sentenza, esopra riassunte in narrativa), per illustrare: prima, perché, incontrasto con quanto pattuito sia nell’originario contrattofirmato dalle parti che nella scrittura di ottobre 2016, la societànon avesse messo a disposizione della Dealberti, anteriormenteall’introduzione del presente giudizio, i dati IMS necessari perquantificare le proprie competenze mensili; e, poi, perché la“giustificazione” fornita in giudizio dalla società per il non averdato corso al duplice ordine di esibizione a riguardo (quello delTribunale e quello emesso dalla Corte con l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], indicata nella nota 6 in calce a pag. 9 dell’impugnatasentenza) fosse “quantomeno contraddittoria”.11.

Con il quarto motivo (indicato con la lett.

“D”) laricorrente denuncia “Violazione articolo 432 cpc”.

Assume che:“La sentenza impugnata lungi dall’eseguire una determinazionedel dovuto sulla base dell’equità, stabilisce in forza diquest’ultima i termini della prestazione”.12.

Anche tale motivo è inammissibile.13.

La censura del tutto generica ed assertiva non tieneconto che la Corte d’appello, come già riferito in narrativa, haritenuto provato, anche in base a quanto riferito dai testi, chela Dealberti aveva prestato la sua collaborazione con continuitàin favore della società quale informatore medico scientifico pertutto il dedotto periodo da settembre 2015 a febbraio 2017, siapure non in regime di subordinazione; mentre il ricorso ad unavalutazione equitativa da parte dei giudici di secondo grado haNumero registro generale 13674/2023riguardato esclusivamente la quantificazione “delle spettanzeN umero sezionale 2780/2026Numero di raccolta generale 24299/2026alla collaboratrice” (v. pag. 10 dell’impugnata sentenza).Data pubblicazione 31/07/202614.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo; inoltre, è tenuta al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi e in € 5.500,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/2026Numero di raccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la CORTE D'APPELLO diTRIESTE, depositata il 19/12/2022 R.G.N. 9/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/20261. Con sentenza n. 83/2020 il Tribunale di GoriziaN uamvereo dvi ara ccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026rigettato integralmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., condannando la ricorrente alpagamento delle spese di lite, come liquidate.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diTrieste accoglieva parzialmente l’appello proposto dallaDealberti contro la suddetta sentenza e in sua riforma,condannava la società appellata a corrispondere all’appellantein ragione dell’attività da quest’ultima svolta dal settembre 2015a febbraio 2017 quale informatore medico scientifico la sommalorda di € 3.000,00 mensili e quindi complessivi € 54.000,00,oltre interessi di legge dall’1 giugno 2017 al saldo ed IVA, sedovuta per legge; compensava per 1/3 tra le parti le spese dilite di entrambi i gradi di giudizio e condannava l’appellata arifondere all’appellante gli ulteriori 2/3, come quantificati perogni grado, oltre accessori.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferivasulla base di quali considerazioni il primo giudice aveva respintola domanda principale della Dealberti, volta a veder accertata lasussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in luogo diquello autonomo ovvero parasubordinato di informatore medicoscientifico, e che la lavoratrice appellante censurava in primoluogo questa parte della sentenza di primo grado; ma la Corteda detto punto di vista riteneva di confermare quest’ultima.4. La Corte, quindi, dava conto che l’appellante censuravaanche l’affermazione, contenuta in un passaggio della sentenzadi primo grado, che la collaborazione posta in essere tra le partiavrebbe avuto un carattere periodico ovvero non continuativo,ma riteneva che sul punto le conclusioni del giudice di primoNumero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/2026grado non sembravano trovare rispondenza in quanto Neummeeror dsi ora ccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026dal giudizio.5. In tal senso, considerava prima di tutto il contratto dilavoro firmato dalle parti, che non accennava affatto a talemodalità di svolgimento della prestazione e, poi, che gli stessitesti avevano riferito che la presenza professionale delladott.ssa Dealberti era stata nel corso del periodo de quocontinua. Sul punto – osservava - anche che il datore di lavoronon aveva manifestato particolari eccezioni e quindi dovevadarsi atto che da settembre 2015 a febbraio 2017 le partiavevano collaborato con continuità seppure, in ragione del tipodi relazione – informatore medico scientifico – senza un orariopredeterminato e fisso.5.1. La Corte, quindi, riteneva che per tale attività svoltanel suddetto periodo la lavoratrice nulla aveva ricevuto, se siescludeva un minimo rimborso spese nei mesi di luglio esettembre 2016.5.2. Rilevava, poi, che il contratto firmato tra le partiprevedeva che [OSCURATO:SOCIETA]. mensilmente versasse alconsulente Dealberti “… a titolo di corrispettivo per l’esecuzionedelle attività oggetto del presente contratto, una somma (+Iva)rapportata sui risultati, relativi alle vendite, in valore delleentrate generate dall’attività scientifica del Consulente nell’areadel suo servizio di consulenza, valutata con parametri oggettivitramite il sistema sotto riportato: (Dati IMS mensili)”, e cheanche lo scritto del mese di ottobre 2016 faceva riferimento aidati IMS per quantificare il dovuto alla consulente.5.3. Considerava, tuttavia, la Corte che era accaduto che,diversamente dai patti, questi dati IMS, necessari per calcolareNumero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/2026il dovuto compenso all’informatore scientifico, non veNnuimsesroe dri ora ccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026condivisi e messi a disposizione da [OSCURATO:SOCIETA]., con laconseguenza che il collaboratore, come altri in analoga suaposizione, non era in grado di quantificare il proprio maturato.5.4. In proposito, la Corte notava che sia in primo gradoche in appello la [OSCURATO:SOCIETA] era stata destinataria di un ordine diesibizione, ma aveva ritenuto di non dar corso alla richiestagiudiziale con una motivazione quantomeno contraddittoria, econclusivamente giudicava il comportamento della societàappellata criticabile, contrario a buona fede e in definitivainadempiente.6. In definitiva, in base agli elementi considerati, ritenevacongrua in favore della lavoratrice una somma lorda mensile di€ 3.000,00 per tutti i mesi del su indicato periodo7. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.8. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e successivamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (contraddistinto dalla lettera “A”) laricorrente denuncia: “Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Deduceche: “Si legge a pagina 7 ultimo rigo e quindi a pagina 8 dellasentenza impugnata come non emergerebbe che lacollaborazione posta in essere tra le parti, avesse avuto unNumero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/2026andamento non continuativo e come il datore di lavoNruom erno odi nra ccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026avesse sul punto formulato particolari eccezioni.Pertanto se ne deduceva nella sentenza di secondo grado(sempre pagina 8) come fosse emerso e non contestato che laDEALBERTI avesse operato per [OSCURATO:PERSONA] da settembre2015 a febbraio 2017 nulla percependo se non un piccolorimborso.In pratica da una asserita non contestazione del rapporto edel suo svolgimento, la Corte d’Appello di Trieste consideravaprovata la sussistenza del rapporto di consulenza e passavaquindi (e sul punto ritorneremo) a quantificare sulla basedell’equità le somme dovute.Alla base di queste prime considerazioni, troviamo l’omessoesame di fatti dedotti dalla ricorrente e non contestatidall’attuale appellata che se esaminati avrebbero portato ad undiverso esito della causa”.2. Il primo motivo è inammissibile.3. Stando alla rubrica della censura, essa è da ricondurreal mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.4. Ebbene, secondo un consolidato orientamento dilegittimità, più volte espresso anche a Sezioni unite, l’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette ladenuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all’omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenzaprovenga dal testo della sentenza o degli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onereNumero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/2026del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6,N eum e3ro6 d9i r,a ccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026comma 2, n. 4), c.p.c., indicare il fatto storico, il dato da cuiesso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formatooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività(così, ex plurimis, Cass., sez. un., 30.7.2021, n. 21973; id.,7.4.2014, n. 8053).5. Rispetto a questi principi di diritto il motivo allude a “fattidedotti dalla ricorrente e non contestati dall’attuale appellata”,e quindi non controversi tra le parti, e anche nel suosvolgimento (alle facciate 4-6 del ricorso, che consta di fogli nonnumerati) non deduce comunque perché tali fatti sarebberodecisivi.5.1. Inoltre, la censura neppure è aderente alragionamento decisorio della Corte distrettuale (cfr. pagg. 7-10dell’impugnata sentenza), che non si fonda su una “noncontestazione del rapporto e del suo svolgimento”, comeasserisce la ricorrente, bensì, come riferito in narrativa, hapreso le mosse dal “contratto di lavoro firmato dalle parti” e daquanto riferito dai testi.5.2. Infine, la doglianza propone in realtà una proprialettura di talune risultanze processuali, non consentita in questasede di legittimità.6. Con il secondo motivo (indicato con la lett. “B”) laricorrente denuncia: “Violazione dell’art. 94 delle disposizioni diarticolo 2697 del codice civile”. Trascritto il testo dell’art. 94disp. att. c.p.c. e la conclusione sub 2) a pag. 32 del ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado della controparte,deduce la ricorrente per cassazione che: “Non pare che laNumero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/2026richiesta dell’allora ricorrente rivesta le caratteristicheN umdei roc dui rai ccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026all’art. 94 disposizioni di attuazione CPC non si tratta di unarichiesta di esibizione, bensì di condanna, non è indicata nellospecifico materiale la documentazione da esibire. Ladocumentazione richiesta per la gran parte mai è stata nelladisponibilità della società appellante che dichiaraespressamente di non aver mai adottato il sistema IMA HealthCare. In ogni caso in esito ad ordinanza del Tribunale di Gorizia,era stata dimessa la documentazione già indicata al punto A.In conclusione, come del resto previsto nel contrattointercorso tra le parti, la società ricorrente aveva già esibito idati in suo possesso relativi alle zone di competenza dellaricorrente e non vi era altro da esibire che fosse in possesso diHEALMANN SRL.L’ordine di esibizione emesso dalla Corte d’Appello diTrieste non tiene conto delle previsioni contenute nella normadi legge e deve ritenersi illegittimo”.7. Con il terzo motivo (indicato con la lett. C) denuncia“Violazione articoli 210-421 cpc”. Deduce che: “L’ordine diesibizione emesso d’ufficio dal giudice nell’ambito del processod’appello costituisce uno strumento istruttorio residuale che puòessere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire laprova dei fatti con altri mezzi e non di supplire al mancatoadempimento dell’onere probatorio (Cassazione ordinanza3.11.2021, n. 31251).Nel caso in esame, l’allora parte convenuta nell’ambitodell’istruttoria e con il deposito della documentazione richiestaNumero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/2026con ordinanza, esponeva i termini della prestazione resNaum deroa dlli ara ccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026ricorrente.Quindi, in appello il tema probatorio avrebbe dovutosvolgersi tenendo conto di quanto sino a quel momento emersoe non superare il punto con una generale richiesta di esibizionedi documentazione che [OSCURATO:PERSONA] per sua precisadichiarazione non aveva adottato”.8. Il secondo ed il terzo motivo, esaminabilicongiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili.9. In primo luogo, rileva il Collegio che in ambedue talimotivi, come del resto negli altri motivi, sia nelle loro rubricheche nella loro esposizione, non sono indicati il mezzo di cuiall’art. 360, comma primo, c.p.c. cui ricondurre la censura, né ilvizio in esso fatto valere; laddove il ricorso per cassazione deveessere articolato in specifiche censure riconducibili in manieraimmediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi diimpugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pursenza la necessità di adozione di formule sacramentali o l’esattaindicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabileche le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, traquelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (così Cass.,sez. un., 8.11.2021, n. 32415).10. Inoltre, entrambi tali motivi difettano dei requisiti dispecificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, perché laricorrente, come già notato, si limita a trascrivere (alla facciata6 del ricorso per cassazione) la conclusione al punto 2) a pag.32 del ricorso introduttivo di primo grado, che, a suo avviso,conteneva una domanda di condanna, e non una richiesta diNumero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/2026ordine di esibizione, e comunque non indicava in modo sNpuemceirof idci ora ccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026la documentazione da esibire.La ricorrente, invece, non riporta in ricorso il testodell’ordinanza del Tribunale di Gorizia cui allude; ed ha sìprodotto una copia di detto provvedimento, depositato il17.12.2019, ma proprio dal testo dello stesso emerge che ilgiudice di primo grado, senza peraltro fare il benché minimocenno alla domanda di “condanna” che la ricorrente giudica nonconforme all’art. 94 disp. att. c.p.c., aveva disposto che lasocietà provvedesse “a depositare (in forma telematica ocartacea) tutti” i documenti ivi specificati non del tuttocoincidenti con quelli indicati nella conclusione sub 2), trascrittadalla ricorrente.Quest’ultima, inoltre, non trascrive in ricorso il contenutodell’ordinanza di esibizione emessa dalla Corte d’appello diTrieste, che, peraltro, non dichiara di produrre in questa sede(cfr. facciata 8 del ricorso, dove vengono indicati i documentiallegati), pur trattandosi del provvedimento intorno al qualeprincipalmente s’incentrano ora le pur generiche critiche dellaricorrente.Risultano, quindi, non verificabili tutte le asserzioni dellaricorrente: sulla non conformità di tale ordine di esibizione alleprevisioni di cui all’art. 210 c.p.c. e all’art. 94 disp. att. c.p.c.;sul fatto che lo stesso fosse stato emesso d’ufficio ai sensidell’art. 421 c.p.c., di cui pure la ricorrente deduce la violazione,e sul dato che si trattasse di “una generale richiesta di esibizionedi documentazione che HEALMANN per sua precisa dichiarazionenon aveva adottato”.Numero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/202610.1. Mette conto aggiungere a quest’ultimo proposNiutmoe roc hdi era ccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026la ricorrente ignora del tutto le diffuse argomentazioni svoltedalla Corte territoriale (alle pagg. 8-10 della sua sentenza, esopra riassunte in narrativa), per illustrare: prima, perché, incontrasto con quanto pattuito sia nell’originario contrattofirmato dalle parti che nella scrittura di ottobre 2016, la societànon avesse messo a disposizione della Dealberti, anteriormenteall’introduzione del presente giudizio, i dati IMS necessari perquantificare le proprie competenze mensili; e, poi, perché la“giustificazione” fornita in giudizio dalla società per il non averdato corso al duplice ordine di esibizione a riguardo (quello delTribunale e quello emesso dalla Corte con l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], indicata nella nota 6 in calce a pag. 9 dell’impugnatasentenza) fosse “quantomeno contraddittoria”.11. Con il quarto motivo (indicato con la lett. “D”) laricorrente denuncia “Violazione articolo 432 cpc”. Assume che:“La sentenza impugnata lungi dall’eseguire una determinazionedel dovuto sulla base dell’equità, stabilisce in forza diquest’ultima i termini della prestazione”.12. Anche tale motivo è inammissibile.13. La censura del tutto generica ed assertiva non tieneconto che la Corte d’appello, come già riferito in narrativa, haritenuto provato, anche in base a quanto riferito dai testi, chela Dealberti aveva prestato la sua collaborazione con continuitàin favore della società quale informatore medico scientifico pertutto il dedotto periodo da settembre 2015 a febbraio 2017, siapure non in regime di subordinazione; mentre il ricorso ad unavalutazione equitativa da parte dei giudici di secondo grado haNumero registro generale 13674/2023riguardato esclusivamente la quantificazione “delle spettanzeN umero sezionale 2780/2026Numero di raccolta generale 24299/2026alla collaboratrice” (v. pag. 10 dell’impugnata sentenza).Data pubblicazione 31/07/202614. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo; inoltre, è tenuta al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi e in € 5.500,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,IVA e CPA come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 13674/2023Numero sezionale 2780/2026Numero di raccolta generale 24299/2026Data pubblicazione 31/07/2026
Sentenza Cassazione n. 24299/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris