Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 91/1977
ECLI:IT:COST:1977:91
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con atto del 28 marzo 1974 [OSCURATO:PERSONA] ricorreva al pretore di
Urbino in funzione di giudice del lavoro, contro l'[OSCURATO:PERSONA] per ottenere il
diritto alla pensione per invalidità nel settore agricolo autonomo.
Faceva presente la Cardellini che, in data 28 febbraio 1972, aveva
presentato domanda per invalidità respinta per silenzio rifiuto
dall'Ente. Il ricorso fu accolto dal Comitato provinciale col dissenso
del Direttore della sede dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale pertanto, impugnò la
decisione senza che, al 1974, fosse stata data alcuna risposta. Da qui
il ricorso della Cardellini al pretore.
In sede di nota conclusiva la Cardellini sollevava
pregiudizialmente questione di legittimità costituzionale dell'art.
44, 60 e 70 comma, e dell'art. 46, comma 30, seconda parte, del d.P.R.
30 aprile 1970, n. 639 per violazione degli artt. 70, 76 e 77, primo
comma, della Costituzione.
Rilevava la Cardellini come nella legge di delega (art. 27 lett. b,
legge 30 aprile 1969, n. 153) nessun particolare potere era previsto in
materia di impugnativa per il direttore della sede provinciale
dell'[OSCURATO:PERSONA] che veniva considerato come uno qualunque dei membri del
[OSCURATO:PERSONA].
Accordando al Direttore nel decreto delegato la facoltà di
impugnativa si sarebbe perciò stabilito un palese eccesso di delega.
Il pretore con ordinanza 11 ottobre 1974 accoglieva in sostanza la
richiesta della Cardellini rilevando inoltre che l'art. 27 lett. c
della legge di delega, là dove fa riferimento alla "disciplina della
procedura dei ricorsi", doveva essere inteso come riferimento ai
ricorsi amministrativi e non già ad una sorta di ricorso gerarchico
improprio di chi tra l'altro, ha partecipato alla decisione.
Dinanzi alla Corte si costituivano sia l'Avvocatura dello Stato per
la Presidenza del Consiglio, sia l'[OSCURATO:PERSONA].
La prima sosteneva che avendo la legge delegato il Governo ad
emanare norme sulla disciplina dei ricorsi, il decreto delegato non
avrebbe fatto altro che attuare la delega stessa.
Quanto all'[OSCURATO:PERSONA], nella sua memoria, sostiene, anzitutto, che la
norma sospetta di incostituzionalità dovrebbe essere solo l'art. 44,
comma 6, che riconosce il potere di gravame al Direttore della sede
provinciale.
Inoltre sostiene che la materia dei ricorsi era regolata, nella
legge delega oltre che dall'art. 27 lett. c anche dall'art 35 lett. a,
n. 5, che delega il Governo ad "attuare una diversa disciplina del
contenzioso amministrativo idonea a snellire il procedimento". E ciò
avrebbe fatto il decreto delegato ispirandosi anche ad altri casi in
cui la Pubblica amministrazione può ricorrere, in sede di ricorso
amministrativo, in seconda istanza ove sia necessario tutelare un
patrimonio comune.
Nel merito rilevava poi l'Istituto che era ovvio che, di fronte ad
una maggioranza di non esperti, fosse prevista la presenza di una
persona con preparazione specifica alla quale fosse dato di esprimere
il proprio dissenso e potesse esercitare anche il potere di ricorso.
:
Con la ordinanza in epigrafe il pretore di Urbino propone la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, sesto e
settimo comma, 46, seconda parte, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile
1970, n. 639, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma,
della Costituzione.
Con le norme impugnate, l'atto avente valore di legge emanato dal
Governo, avrebbe, per eccesso, violato la legge delega del 30 aprile
1969, n. 153, con oggetto la "Revisione degli ordinamenti
pensionistici". Siffatta violazione risulterebbe perché, pur mancando
qualsiasi esplicito riferimento in proposito nella legge di
delegazione, l'art. 44 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (legge
delegata), dà facoltà, nel 6 comma, al direttore della sede
dell'"Istituto che ha adottato il provvedimento" ([OSCURATO:PERSONA]) di ricorrere in
seconda istanza al comitato regionale o agli organi centrali
dell'Istituto, giusto le materie cui corrispondono le diverse pensioni.
Questa facoltà, sempre a parere dell'ordinanza, avrebbe dato vita
senza alcuna indicazione da parte del legislatore delegato ad una sorta
di ricorso improprio proponibile, fra l'altro, da un membro della
pubblica amministrazione che fa parte dell'organo collegiale che emette
il provvedimento impugnato.
La questione non è fondata.
E da rilevare anzitutto che, al di fuori del 6 comma dell'art. 44
del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, non hanno motivo di essere
investite da questione di legittimità costituzionale le altre norme
dello stesso decreto indicate nell'ordinanza, in quanto, se mai, la
loro illegittimità sarebbe consequenziale alla dichiarazione di
incostituzionalità del citato comma 6; e, del resto, nessuna
motivazione esprime in proposito il giudice a quo.
Restringendo pertanto la questione all'esame della
costituzionalità dell'art. 44 lett. c, 6 comma, è da porre in
evidenza che il direttore della sede provinciale dell'[OSCURATO:PERSONA] è stato
chiamato a far parte dei comitati provinciali che decidono sui ricorsi
degli interessati e che il citato articolo gli attribuisce il diritto
di proporre ricorso in seconda istanza, a condizione che, in occasione
della decisione lamentata, abbia dichiarato e motivato il proprio
dissenso chiedendone l'inserimento a verbale. Premesso che non è
insolito che sia prevista la facoltà della P.A. di proporre ricorso ad
organi di seconda istanza in tema di ricorsi amministrativi (art. 33
del d.l. 30 settembre 1934, n. 1602 in tema di registrazione di
invenzioni industriali; art. 282 d.l. 14 settembre 1931, n. 1175 t.u.
sulla finanza locale; artt. 22, comma 1, e 38, comma 3, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, in materia di contenzioso tributario), è chiaro
che il punto c dell'art. 27 della legge n. 153 del 1969 conferisce
delega al Governo ad emanare norme afferenti alla disciplina delle
procedure dei ricorsi, in relazione al decentramento previsto al punto
b dello stesso articolo. In tale disciplina deve ritenersi compresa
anche la determinazione dei soggetti legittimati alla proposizione dei
ricorsi, ed il legislatore delegato ha a questo provveduto con l'art.
44 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
Hanno del resto potere di ricorso anche le parti private, con la
differenza che sul direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] grava l'onere di motivare
previamente il proprio dissenso al momento della decisione del comitato
provinciale (art. 44, comma 7) e gli è inoltre ridotto il termine di
impugnazione (art. 46, comma 3).
Né può essere taciuto che il direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] si presenta come
rappresentante dell'Istituto e quindi quale parte contrapposta
all'assicurato al fine di realizzare quella particolare forma di
collaborazione amministrativa che è ammessa dalla legge in altri casi
(come sopra indicato), per cui l'organo di un ente può impugnare
l'atto di un altro organo dello stesso ente.
La ragione, invero, per cui è stata attribuita ai direttori
dell'[OSCURATO:PERSONA] la potestà di ricorso è quella di consentire la
possibilità di correggere, non soltanto gli errori a danno di singoli
assicurati, ma anche quelli che possono commettersi a danno
dell'Istituto e quindi della generalità degli assicurati stessi.
L'art. 44 più volte citato non ha, di conseguenza, superato i
limiti dell'art. 27 della legge di delega e non si presenta pertanto,
in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per tacere degli artt.
70 e 77, primo comma, della Costituzione, che, pur indicati
nell'ordinanza del giudice a quo, non hanno alcun rilievo per la
decisione della questione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 44, sesto e settimo comma, 46, seconda parte, terzo comma,
del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sollevata, in riferimento agli artt.
70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Urbino con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere