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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 agosto 1955

Cassazione n. 37859/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 11/05/2021 del tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 11 maggio 2021 il tribunale dei Ancona adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della corte di appello di Ancona con cui era stata respinta la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 291 bis e ter d.p.r. 43/1973, rigettava l'appello.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso, mediante il suo difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo, la violazione dell'art. 275 comma 1. bis e 3 c.p.p., non avendo i giudici valorizzato la condotta processuale dell'imputato come emergente dalla sentenza di primo grado, in relazione al requisito di proporzionalità della misura personale applicata.

Omettendosi in tal modo ogni indagine circa l'attuale e concreta persistenza della proporzionalità della predetta misura.

4. Con il secondo motivo, rappresenta la violazione dell'art. 275 comma 3 c.p.p. e dell'art. 299 comma 3 c.p.p.

I giudici non avrebbe valutato la adeguatezza delle esigenze cautelar' alla luce della condotta processuale intervenuta.

Il tribunale avrebbe motivato il mantenimento della misura più in un'ottica punitiva che in rapporto ad un reale pericolo di reiterazione e si evidenzia come il criterio del tempo trascorso dalla commissione del reato debba trovare applicazione anche nella fase di rivisitazione della permanenza dei requisiti cautelari.

5. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p. in relazione alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato.

I giudici non avrebbero motivato in ordine alla persistenza del pericolo concreto di reiterazione del reato alla luce dei fatti intervenuti dal momento della applicazione della misura.

Sarebbe insufficiente la valorizzazione della sola circostanza per cui il reato ipotizzato sarebbe intervenuto durante la concessione di una misura alternativa, omettendo di valorizzare gli indici invece positivi sopravvenuti successivamente, e in particolare dal momento applicativo, quali la collaborazione processuale.

Tale da avere giustificato, in sentenza, la concessione delle attenuanti generiche oltre alla possibilità di riprendere l'attività lavorativa anche durante gli arresti domiciliari.

Nella ordinanza /inoltre, nulla si rileverebbe in ordine alla inadeguatezza degli arresti domiciliari per prevenire il pericolo di reiterazione

6. Il ricorso è manifestamente infondato.

7. I motivi di impugnazione si incentrano tutti sulla valorizzazione della collaborazione assicurata dal ricorrente in sede processuale, cosicchè appaiono omogenei e suscettibili di essere esaminati congiuntamente.

8. Occorre premettere che in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata, nel suo complesso, dal giudice, compito di quest'ultimo, quando egli non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è soltanto quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto, a suo tempo già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (cfr. Sez.

I., n. 572 del 28/01/1994 Rv. 196827 - 01 Avitabile).

9. Di tali principi ha fatto applicazione il tribunale, laddovelpur considerando la collaborazione prestata, ha ritenuto che la stessa non potesse incidere in termini di attenuazione delle esigenze cautelari a fronte del dato, ritenuto pregnante e di assoluto rilievo, per cui i fatti cui è correlata la misura in questione furono commessi mentre l'istante era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione applicata in altro procedimento per reati della stessa specie.

Ritenuta quindi l'assenza di novità o decisività di sopravvenuti elementi, il tribunale non ha provveduto, non essendovi tenuto, a rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto, a suo tempo già valutate in occasione di precedenti provvedimenti, compresa la valutazione della idoneità o meno - come invece invocata dalla difesa - della misura degli arresti domiciliari prospettata in sostituzione della custodia in carcere.

Va aggiunto che nessuna rilevanza può assumere in tale quadro, come correttamente evidenziato dal tribunale, il mero tempo trascorso, atteso che il tempo decorso dall'applicazione della misura non può essere posto da solo a base di un giudizio di attenuazione delle esigenze cautelari, tale da giustificare la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ma costituisce soltanto un dato di novità valutabile insieme ad altri elementi idonei ad indurre un mutamento della complessiva situazione relativa allo status libertatis (cfr. Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018 Rv. 273139 - 01; Sez. 3, n. 23424 del 15/05/2001 Rv. 219527 - 01).

10. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.r" P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 11/05/2021 del tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 11 maggio 2021 il tribunale dei Ancona adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della corte di appello di Ancona con cui era stata respinta la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 291 bis e ter d.p.r. 43/1973, rigettava l'appello. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso, mediante il suo difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo, la violazione dell'art. 275 comma 1. bis e 3 c.p.p., non avendo i giudici valorizzato la condotta processuale dell'imputato come emergente dalla sentenza di primo grado, in relazione al requisito di proporzionalità della misura personale applicata. Omettendosi in tal modo ogni indagine circa l'attuale e concreta persistenza della proporzionalità della predetta misura. 4. Con il secondo motivo, rappresenta la violazione dell'art. 275 comma 3 c.p.p. e dell'art. 299 comma 3 c.p.p. I giudici non avrebbe valutato la adeguatezza delle esigenze cautelar' alla luce della condotta processuale intervenuta. Il tribunale avrebbe motivato il mantenimento della misura più in un'ottica punitiva che in rapporto ad un reale pericolo di reiterazione e si evidenzia come il criterio del tempo trascorso dalla commissione del reato debba trovare applicazione anche nella fase di rivisitazione della permanenza dei requisiti cautelari. 5. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p. in relazione alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato. I giudici non avrebbero motivato in ordine alla persistenza del pericolo concreto di reiterazione del reato alla luce dei fatti intervenuti dal momento della applicazione della misura. Sarebbe insufficiente la valorizzazione della sola circostanza per cui il reato ipotizzato sarebbe intervenuto durante la concessione di una misura alternativa, omettendo di valorizzare gli indici invece positivi sopravvenuti successivamente, e in particolare dal momento applicativo, quali la collaborazione processuale. Tale da avere giustificato, in sentenza, la concessione delle attenuanti generiche oltre alla possibilità di riprendere l'attività lavorativa anche durante gli arresti domiciliari. Nella ordinanza /inoltre, nulla si rileverebbe in ordine alla inadeguatezza degli arresti domiciliari per prevenire il pericolo di reiterazione 6. Il ricorso è manifestamente infondato. 7. I motivi di impugnazione si incentrano tutti sulla valorizzazione della collaborazione assicurata dal ricorrente in sede processuale, cosicchè appaiono omogenei e suscettibili di essere esaminati congiuntamente. 8. Occorre premettere che in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata, nel suo complesso, dal giudice, compito di quest'ultimo, quando egli non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è soltanto quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto, a suo tempo già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (cfr. Sez. I., n. 572 del 28/01/1994 Rv. 196827 - 01 Avitabile). 9. Di tali principi ha fatto applicazione il tribunale, laddovelpur considerando la collaborazione prestata, ha ritenuto che la stessa non potesse incidere in termini di attenuazione delle esigenze cautelari a fronte del dato, ritenuto pregnante e di assoluto rilievo, per cui i fatti cui è correlata la misura in questione furono commessi mentre l'istante era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione applicata in altro procedimento per reati della stessa specie. Ritenuta quindi l'assenza di novità o decisività di sopravvenuti elementi, il tribunale non ha provveduto, non essendovi tenuto, a rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto, a suo tempo già valutate in occasione di precedenti provvedimenti, compresa la valutazione della idoneità o meno - come invece invocata dalla difesa - della misura degli arresti domiciliari prospettata in sostituzione della custodia in carcere. Va aggiunto che nessuna rilevanza può assumere in tale quadro, come correttamente evidenziato dal tribunale, il mero tempo trascorso, atteso che il tempo decorso dall'applicazione della misura non può essere posto da solo a base di un giudizio di attenuazione delle esigenze cautelari, tale da giustificare la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ma costituisce soltanto un dato di novità valutabile insieme ad altri elementi idonei ad indurre un mutamento della complessiva situazione relativa allo status libertatis (cfr. Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018 Rv. 273139 - 01; Sez. 3, n. 23424 del 15/05/2001 Rv. 219527 - 01). 10. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.r" P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così
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