CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 2024
Cassazione n. 02524/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25304/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1570/2024 depositata il 09/09/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. ricorre per tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 9 settembre 2024, con cui la Corte d’Appello di Venezia ha così deciso: «1. in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 1576/2021 del Tribunale di Padova, dichiara la carenza di legittimazione passiva in capo ad [OSCURATO:SOCIETA].; 2. rigetta l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]. …». 2. ― Entrambe le intimate resistono con separati controricorsi. 3. ― È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’articolo 380 bisc.p.c.. 4. ― La ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza, in vista della quale essa e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― La ricorrente ha proposto i seguenti motivi. 1) Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt.li 115-167-88 c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 co. 3 nn. 3 - 4 -5 c.p.c.; 2) Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt.112-113-115-116-132 cpc, artt. 3 e 4 dl 99/2017, art. 3 Contratto di Cessione 26/6/2017, art. 2560 cc e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.; 3) Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt.112-113-115-116-132 cpc, degli artt. 3 e 4 dl 99/2017, art. 3 Contratto di Cessione 26/6/2017 e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.. 6. ― [OSCURATO:PERSONA] condivide integralmente la proposta di definizione accelerata. Il ricorso è dunque palesemente inammissibile. 6.1. ― La proposta di definizione anticipata è del seguente tenore: 4. ― Il ricorso è palesemente inammissibile. Innanzitutto, esso prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per Cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. nn. 19761, 19040, 13336 e 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. nn. 26018 e 22404 del 2014). In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018; Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8335, 8333, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn. 21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011). Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze della parte ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, finisce con il sovvertire i ruoli dei diversi soggetti del processo e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l'altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell'esposizione avversaria. È sicuramente vero, peraltro, che, in tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. Cass.n. 39169 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass.n. 26790 del 2018). Tanto, però, non rinviene nel motivo di ricorso in esame, il quale, per come concretamente argomentato, non consente di individuare, con chiarezza, le doglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., in modo tale da consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quella teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse. Quanto agli articoli 115 e 116 è poi noto che: -) per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; -) la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è poi ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867). Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, poi, comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito. In giurisprudenza è stato in tal senso più volte affermato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum , rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868). Va da sé che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica, in particolare, quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956). Quanto al vizio motivazionale, è sufficiente rammentare che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Non si comprende infine il perché la ricorrente abbia richiamato l’articolo 113 c.p.c., il quale stabilisce che nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondoequità, giacché non risulta affatto, e prima ancora non è neppure dedotto, che il giudice abbia impiegato l’equità». 6.2. ― Nella memoria illustrativa, la società ricorrente replica alla proposta di definizione anticipata, sostenendo che, al di là del contenuto delle rubriche, le censure si connoterebbero tutte come riconducibili al numero 3 dell’articolo 360 c.p.c. Si tratterebbe, cioè, nella realtà, di plurime denunce di violazione di legge: secondo la ricorrente «viene trattato esclusivamente ed univocamente il vizio di violazione e falsa applicazione di norme sostanziali, mancando qualsiasi ulteriore riferimento alle ipotesi di cui ai nn. 4 e 5». Sicché la sostanza del ricorso dovrebbe prevalere sulle ininfluenti deficienze di formulazione delle rubriche. 6.3. ― Il collegio non ritiene però che l'obiezione sviluppata nella memoria illustrativa possa essere condivisa. È il carattere stesso di mezzo di impugnazione a critica vincolata del ricorso per cassazione che impone la immediata riconducibilità del motivo ad una delle ipotesi, le sole che consentono la proposizione del ricorso, enumerate dall'articolo 360 c.p.c.: se dal coacervo degli argomenti svolti in ricorso fosse consentito alla Corte di cassazione di isolare motu proprio le censure in esso ipoteticamente rinvenibili, sceverando il grano dal loglio, essa Corte finirebbe per sostituirsi al ricorrente, con questa inaccettabile conseguenza, che rimarrebbe violato il principio di parità delle armi, il quale è un addentellato del principio del contraddittorio, di guisa che il controricorrente verrebbe a trovarsi in una posizione di minorata difesa tutt’affatto estranea al modello normativo. Certo, se il ricorso per cassazione permette inequivocamente e senza incertezze di isolare i motivi proposti e dunque consente parimenti al controricorrente di apprestare le proprie difese, oltre che alla Corte di intenderne la portata, il giudizio di inammissibilità non può seguire, giacché, in tal caso, il ricorso ha in buona sostanza raggiunto il suo scopo, o, se si vuole, i vizi di inammissibilità degradano a mere irregolarità: ma non è questo il caso, giacché troppo grande è la confusione che regna nei quattro motivi, in ragione del riferimento ad una pluralità di norme processuali che, all'evidenza, come si è spiegato nella proposta di definizione anticipata, non sono richiamate a proposito, e generano larga incertezza sull'effettivo contenuto delle doglianze spiegate. Insomma, il senso del ricorso è chiaro laddove esso manifesta l’intento di denunciare l'errore che il giudice di merito avrebbe commesso nel disattendere l’impugnazione incidentale della odierna ricorrente diretto all’affermazione della «legittimazione passiva» di [OSCURATO:PERSONA], ma non è affatto chiaro quale specifico vizio avrebbe determinato l’errore e sia stato conseguentemente denunciato. Il primo mezzo, difatti, contrariamente a quanto si sostiene nella memoria illustrativa, è del tutto estraneo ad una censura di violazione di legge sostanziale: si tratta piuttosto di un motivo volto a lamentare una sorta di nullità procedimentale per avere la menzionata società prima ammesso e poi negato la propria «legittimazione passiva», di guisa che la Corte d'Appello, nell'adottare la decisione già ricordata, avrebbe finito per introdurre un «principio sconosciuto all’ordinamento e in aperta violazione dei principi richiamati dalle norme violate». Ciò esime dall'osservare che, anche intesa in tal senso, la censura non è condivisibile, giacché, al di là della confusione da cui essa è afflitta, a cagione dell’impiego della nozione di legittimazione passiva in luogo di quella di titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio (ovvio il richiamo a Cass., Sez.Un., n. 2951 del 2016), manca totalmente di misurarsi con il principio affermato da quest’ultima pronuncia, sulla scia della tradizione, secondo cui le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio. Ne è pertinente il richiamo al principio di non contestazione, giacché, nel caso in esame, la modificazione del piano difensivo non è discesa dalla rimessione in discussione di circostanze fattuali, bensì dall'analisi del dato normativo applicabile, di cui tra breve si dirà. Gli altri due motivi si soffermano sì sul significato da attribuire alla normativa concernente la liquidazione delle cosiddette banche venete, ma le censure sono inframmezzate da considerazioni meritali concernenti la valutazione dei singoli rapporti intercorsi tra le parti e la documentazione ad essa inerente: e cioè si tratta effettivamente di motivi inestricabilmente cumulati. 6.4. ― Per di più, i detti due motivi di ricorso per cassazione mancano di misurarsi con la questione effettivamente dirimente, quella della sorte dei rapporti bancari già estinti, come in questo caso, alla data del 26 giugno 2017, il che suggerisce di rammentare che la vicenda delle c.d. banche venete è stata affrontata e risolta da questa Corte in modo difforme e sulla base di argomenti che il ricorso per cassazione qui in esame non prende in considerazione, con l’affermazione del principio secondo cui, in tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, data di efficacia del subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle prime per effetto del predetto contratto, rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è estranea al relativo contenzioso (Cass. n. 15670del 2025). Il che vuole in definitiva dire che, ove pure fosse stato possibile superare gli invece insuperabili profili di inammissibilità del ricorso, esso sarebbe stato comunque votato al rigetto. 7. ― Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore delle controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA], delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate rispettivamente in complessivi 6.200,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, ed in complessivi 5.200,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, a favore delle dette controricorrenti delle ulteriori somme rispettivamente di € 6.000,00 ed € 5.000,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i pre