CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 19016/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. MARCELLO, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controdifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]. CONS. A R.L.ASL 7 SIENA- intimati -Numero registro generale 4037/2024Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 19016/2026Data pubblicazione 10/06/2026avverso la sentenza n. 2432/2023 della CORTE DI APPELLO DIudita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 06maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], creditrice dellasocietà consortile a responsabilità limitata [OSCURATO:PERSONA] in forza di decretoingiuntivo, nel novembre 2007 promosse in danno della stessa innanziil Tribunale di Siena procedura di espropriazione presso terzi, evocandoquale terzi pignorati l’[OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA].Marcello (in appresso, per brevità: ATI) e l’[OSCURATO:PERSONA] 7di Siena (in appresso, per brevità: ASL), rispettivamente appaltatrice(la prima) e appaltante (la seconda) di lavori di realizzazione di uncentro socio sanitario in [OSCURATO:PERSONA] d’Elsa.Comparendo in udienza, l’ASL rese dichiarazione di quantità,affermando che il contratto di appalto era intercorso con l’ATI ericonoscendo di dover ancora versare a quest’ultima, a saldo delleopere, la somma di euro 170.999,53.Sorte contestazioni sulla dichiarazione, il giudice dell’esecuzione,con ordinanza del 18 aprile 2008, fissò termine entro il 30 maggio 2008per l’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.2. Tempestivamente adempiendo a tanto, il creditore procedentenotificò atto di citazione nel quale rassegnò le seguenti conclusioni:«previo accertamento dell’esistenza del rapporto di mandato conrappresentanza tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la ATI capogruppo [OSCURATO:SOCIETA]per quanto attiene l’esecuzione dell’appalto relativo alla realizzazionedel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] d’Elsa, ritenere e dichiararequest’ultima tenuta all’adempimento delle obbligazioni assunte dallaprima ed accertato l’obbligo di pagamento del terzo pignorato, ovveroASL 7 Siena, del corrispettivo dei lavori dell’appalto per la realizzazioner.g. n. 4037/2024 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4037/2024Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 19016/2026Data pubblicazione 10/06/2026del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] d’Elsa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., assegnare le somme dovute fino aconcorrenza del credito direttamente in favore della creditrice3. All’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenzadella [OSCURATO:SOCIETA]. e della ATI ed in contumacia dell’ASL, il Tribunale diSiena così provvide: «accerta e dichiara che, alla data di notifica delpignoramento, l’Azienda USL 7 Siena era tenuta, per effetto delcontratto di appalto da essa stipulato in data 20.07.2001 con l’[OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA]. Marcello, a corrispondere aquest’ultima le somme risultanti dalla dichiarazione del terzo pignorato,USL 7, e che pertanto dette somme, accantonate nei limiti dell’importopignorato, sono suscettibili di essere assegnate in sede esecutiva,sempre nei limiti dell’importo pignorato, alla creditrice procedentecredito come documentato in atti».In parte motiva, la trascritta statuizione era così argomentata:«Costituendo oggetto del presente giudizio l’accertamento circa latitolarità attiva e dunque la pignorabilità, del credito pignorato pressola USL 7 Siena, deve osservarsi come, se è pur vero che non possadirsi sussistente un credito della esecutata [OSCURATO:SOCIETA]. nei confrontidella terza pignorata USL 7 Siena, è altrettanto pacifico che un creditosussista, però, in favore dell’ATI nei confronti della stessa USL 7, comeemerso dalla dichiarazione del terzo da quest’ultima resa. E propriotale credito può considerarsi aggredibile da parte della creditricepermanenza di responsabilità per l’esecuzione dell’appalto in capoall’ATI, quale aggiudicataria dell’appalto stesso e, in quanto tale,titolare, dunque, di tutte le relative posizioni giuridiche attive e passive,posizioni riconducibili, cioè, alla esecuzione dell’intero appalto in ognir.g. n. 4037/2024 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4037/2024Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 19016/2026Data pubblicazione 10/06/2026sua fase realizzativa, ivi compresa quella subappaltata dalla consortileColle s.c.r.l. alla [OSCURATO:PERSONA]. […] Deve quindiritenersi come l’ATI e le imprese in essa riunite debbano rispondereanche delle obbligazioni contratte per il tramite della [OSCURATO:SOCIETA]. con iterzi prestatori d’opera per i lavori concernenti l’appalto, ovvero con isubappaltatori e fornitori, e come, perciò, le somme dovute all’ATI dallaUSL 7 Siena per l’appalto in oggetto siano aggredibili da coloro,appunto, i quali (nella fattispecie, la Falegnameria attrice) abbianoeseguito parte dei lavori, pur non avendo rapporti diretti con la stessaATI, bensì, come suddetto, per il tramite della società consortile Colles.c.r.l.. E ciò proprio in considerazione della necessaria riferibilità eimputabilità all’ATI, da considerarsi, perciò, reale debitrice della dittaresa aggiudicataria. […] In conclusione, può affermarsi che, in sedeesecutiva, l’Azienda USL 7 Siena, in quanto debitrice nei confrontidell’ATI del corrispettivo dell’appalto, sarà tenuta nei confronti dellacreditrice [OSCURATO:PERSONA] fino a concorrenza esoddisfacimento del credito di quest’ultima».4. La decisione in epigrafe ha rigettato l’appello interposto dall’ATI.La Corte fiorentina ha ribadito e confermato le considerazioni svoltenella sentenza di prime cure, così concludendo: «in definitiva, deveaccertarsi che l’ATI aveva un debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mandante della [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, essendo essa a propriavolta creditrice della terza pignorata, ASL 7 Siena debba disporsiconformemente alle richieste di parte appellata».5. Ricorre per cassazione l’ATI, per due motivi.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].Non svolgono difese in sede di legittimità le altre parti intimate,ASL 7 Siena e [OSCURATO:PERSONA] soc. cons. a r.l..Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.r.g. n. 4037/2024 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4037/2024Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 19016/2026Data pubblicazione 10/06/2026Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine dicui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Il primo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 96 deld.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, dell’art. 26 del d.lgs. 19 dicembre1991, n. 406, dell’art. 2615-ter cod. civ., del capo VII del codice civilee dell’art. 13 della legge 28 marzo 1994, n. 109.Censura la sentenza gravata là dove «ha ritenuto possibile elegittimo, per un creditore della consortile (nella specie la [OSCURATO:SOCIETA].)la possibilità di pignorare il credito vantato dall’ATI Associazionetemporanea di imprese (nella specie ATI Co.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti della propria Stazioneappaltante (ASL Siena 7), ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] costituisca un soggettogiuridico che subentra all’ATI nella realizzazione dell’appalto, ed inaggiunta ritenendo la ricorrenza di un mandato per l’esecuzionedell’appalto conferito dalla capogruppo mandataria nei confronti dellaconsortile, da cui discenderebbe una responsabilità solidale dellaconsortile e dell’ATI nei confronti dei fornitori del consorzio».Assume, in senso contrario (ed in sintesi), che è unicamente lasocietà a rispondere con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali,stante «l’intangibilità dei singoli soci delle società consortili di capitalirispetto alle obbligazioni sociali assunte dalla società».1.2. Il secondo motivo denuncia «violazione dell’art. 474 cod. proc.civ. e del principio nulla executio sine titulo, errata applicazione dellaportata soggettiva del titolo esecutivo e delle norme del pignoramentopresso terzi».Imputa al giudice territoriale «un indebito ampliamento dellaportata soggettiva del titolo esecutivo rispetto all’indicazione letteraledel titolo stesso», evidenziando che «non esiste un titolo giudizialer.g. n. 4037/2024 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4037/2024Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 19016/2026Data pubblicazione 10/06/2026comprovante né alcun titolo esecutivo in ordine al fantomatico dirittodi credito vantato dalla ATI nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].».Rileva altresì inosservanza delle disposizioni sulla espropriazionepresso terzi, in quanto «il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzopromosso dal creditore procedente è rivolto unicamente a verificare lasussistenza dei presupposti di cui all’art. 543 cod. proc. civ., ovverosiase sussiste un credito tra il debitore esecutato - la società consortileColle s.c.r.l. - nei confronti del soggetto terzo - l’USL 7 Siena».2. Preliminare - e, per quanto si dirà, assorbente - è l’esame delsecondo motivo: esso è fondato, sia pure quanto al secondo profiloevidenziato e, comunque, nei termini appresso precisati.2.1. Onde dar conto dell’enunciata conclusione, occorre descrivere,come in appresso, la sequenza degli accadimenti processuali rilevantiche hanno connotato l’annosa vicenda oggi in scrutinio, come evincibilidalla rappresentazione operata nel ricorso introduttivo:(i) l’espropriazione presso terzi venne promossa dalla Falegnameriain danno, quale esecutata, della [OSCURATO:PERSONA] (sua debitrice in forza di titoloesecutivo) e nei riguardi di due terzi pignorati: ATI e ASL;(ii) l’ATI non rese dichiarazione di quantità;(iii) l’ASL dichiarò invece l’esistenza di una sua posizione debitorianon già verso la esecutata [OSCURATO:PERSONA], bensì verso l’altra terza pignorata ATI:sicché la dichiarazione aveva carattere negativo e, sorte contestazionisu di essa, il giudice dell’esecuzione assegnò termine per instaurare ilgiudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (secondo la disciplinaratione temporis vigente, anteriore alle modifiche operate dalla legge24 dicembre 2012, n. 228);(iv) nell’introdurre detto giudizio, il creditore procedente non chiesedi accertare l’esistenza di un obbligo del terzo pignorato ASL verso laesecutata [OSCURATO:PERSONA], bensì chiese di: accertare che l’ATI (ovvero l’altra terzapignorata) era responsabile delle obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:PERSONA];r.g. n. 4037/2024 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4037/2024Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 19016/2026Data pubblicazione 10/06/2026accertare che l’ATI era creditrice della ASL 7 Siena; assegnare il creditodell’ATI (quale responsabile delle obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:PERSONA])verso l’ASL in suo favore;(v) queste domande sono state accolte in ambedue i gradi delgiudizio di merito: i giudici territoriali hanno diffusamente argomentatosulla esistenza di una posizione debitoria dell’ATI verso Falegnameria(specificamente circa una responsabilità solidale della ATI per leobbligazioni contratte dalla [OSCURATO:PERSONA] verso i fornitori e i subappaltanti) ene hanno individuato la ragione nella qualità, rivestita da ATI, dimandante con rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA], concludendo quindi per laassegnabilità alla procedente del credito (accertato, ma risultante dallastessa dichiarazione) dell’ATI verso l’ASL.Ciò chiarito, ritiene questa Corte che la domanda proposta dalprocedente, testé riassunta sub § 2.1., lett. (iv) e le cui conclusionisono trascritte in parte narrativa sub § 2., non potesse trovare ingressonel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.2.2. Nell’assetto di disciplina (applicabile alla vicenda) precedentela novella della legge n. 228 del 2012, l’accertamento dell’obbligo delterzo si configura come un ordinario giudizio, a cognizione piena edesauriente, funzionalmente collegato al (ma strutturalmente eontologicamente distinto dal) procedimento espropriativo presso terzi(che, pure, nelle more del suo svolgimento resta ex lege sospeso),finalizzata a verificare, surrogando l’infruttuosa cooperazione infunzione ausiliaria del terzo pignorato (e cioè in caso di mancata,negativa o contestata dichiarazione di quantità), l’esistenza (e, in casopositivo, l’entità) del credito del debitore verso il terzo pignorato,ovvero ad individuare la res asservita a vincolo per la soddisfazione delceto creditorio (cfr., per un inquadramento organico dell’istituto, Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23123).r.g. n. 4037/2024 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4037/2024Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 19016/2026Data pubblicazione 10/06/2026L’oggetto, unico ed esclusivo, della causa disciplinata dall’art. 548cod. proc. civ. è, dunque, l’accertamento della sussistenza del creditopignorato («oggetto della pretesa esecutiva per come questa è stataindicata nell’atto di pignoramento»: Cass., Sez. U, 18/10/2002, n.14831), cioè a dire la verifica della situazione debitoria del terzopignorato nei riguardi del debitore esecutato affermata dal pignorantenell’atto ex art. 543 cod. proc. civ.; la funzione della causa è, poi, ilperfezionamento del pignoramento, che qui si atteggia come fattispeciecomplessa a formazione progressiva.Restano escluse dal thema decidendum della lite ex art. 548 cod.proc. civ. (cioè sono inammissibili nell’àmbito di essa) altre questioni,quali quelle concernenti: la sussistenza del diritto a procedere inexecutivis del creditore istante (Cass. 17/11/1992, n. 11403) o, più, ingenerale l’esperibilità del pignoramento (Cass. 27/01/2009, n. 1949);l’impignorabilità del credito staggito (Cass. 12/03/2004, n. 5153; Cass.15/11/1994, n. 9623); eventuali irregolarità della procedura esecutivao della dichiarazione del terzo (Cass. 08/01/2004, n. 101).2.3. Nella vicenda in esame, la domanda formulata dal procedenteistante nel giudizio ex art. 548 cod. proc. civ. aveva ad oggettol’accertamento dell’esistenza di una situazione creditoria dell’ATI, cioèdi una dei terzi pignorati, nell’asserita qualità di responsabile delleobbligazioni della debitrice diretta [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’altra dei terzipignorati (ASL 7 Siena), finalizzato ad una diretta assegnazione infavore del procedente medesimo del credito di cui detto terzo pignoratoera titolare nei confronti dell’altro terzo pignorato, l’ASL 7 Siena.Si tratta, all’evidenza, di istanze non relative al credito staggito,ovvero - si ripete - quello indicato nell’atto di pignoramento comevantato dal debitore esecutato (qui, la [OSCURATO:PERSONA]) verso il terzo pignorato:esse, esulando dall’oggetto dell’intrapreso giudizio di accertamentodell’obbligo del terzo, andavano dichiarate inammissibili.r.g. n. 4037/2024 8Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4037/2024Numero sezionale 1646/2026Numero di raccolta generale 19016/2026Data pubblicazione 10/06/2026Alcuna rilevanza in senso diverso o contrario assume la definizionedei rapporti correnti tra l’ATI e la [OSCURATO:PERSONA], su cui pure indugia la sentenzagravata (ovvero la riferibilità all’una o all’altra delle situazioni giuridichenascenti dal rapporto di appalto e la responsabilità dell’una o dell’altra- o di entrambe in via solidale - verso i terzi): argomenti estranei allalite disciplinata dall’art. 548 cod. proc. civ., vieppiù in ragionedell’indubbia alterità soggettiva tra l’ATI e la [OSCURATO:PERSONA] e della differenteposizione processuale assunta da esse nella espropriazione.In sostanza, non può essere oggetto di un’espropriazione pressoterzi - e, quindi, dell’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato - ilcredito che un soggetto diverso dal debitore, a prescindere dai vincolicon questi, vanti nei confronti di altri.2.4. In definitiva, accolto il secondo motivo di ricorso (ed assorbitoil primo) va disposta, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc.civ., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e dellasentenza di primo grado perché la causa non poteva essere proposta.3. La assoluta singolarità della vicenda controversa giustifica lacompensazione tra le parti, in forma integrale, delle spese relative aigradi di merito ed al presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa senzarinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado perché lacausa non poteva essere proposta.Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’interogiudizio.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 6 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 4037/2024 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]