CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46602/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 giugno 1974 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 giugno 1971 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 novembre 1988 avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 4 febbraio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 febbraio 2019, depositata il successivo 8 maggio, il Tribunale di Ragusa, all'esito di giudizio immediato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile di due fatti di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina sanzionati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; al contempo, con la stessa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti, per la ritenuta insussistenza dei fatti di reato loro ascritti, parimenti sanzionati ai sensi del citato art. 73. 2. Interposto appello dal Mormina e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna del Mormina e in riforma della decisione appellata, condannato Ingallinesi e Mililli alla pena ritenuta giustizia, ritenendoli responsabili dei fatti loro ascritti in concorso. 3. Hanno interposto autonomi ricorsi per cassazione i tre imputati. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Tre motivi di censura. 4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avendo la Corte territoriale utilizzato, nel fondare la responsabilità del ricorrente, la sentenza pronunziata il 17 ottobre 2018 dal GIP del Tribunale di Ragusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ancora non coperta da giudicato, con conseguente violazione del disposto di cui agli artt. 234 e 238-bis cod. proc. pen. 4.2. Con il secondo motivo i medesimi vizi vengono spesi in direzione della ritenuta configurabilità dell'ipotesi di reato ascritta all'imputato e del percorso argomentativo diretto a sostenerne la responsabilità, frutto di una lettura illogica e parziale del compendio probatorio acquisito a carico del Mormina, di matrice meramente indiziaria e privo dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. Al fine vengono prese in considerazione le intercettazioni valorizzate in sentenza, inidonee a comprovare fatti di approvvigionamento e successiva cessione di stupefacente siccome ritenuti dalla Corte territoriale e comunque prive di riscontri oggettivi, inadatte comunque a disvelare l'elemento soggettivo del reato, parimenti contestato con l'appello. 4.3. Con il terzo motivo la difesa lamenta il difetto di motivazione quanto alla scelta della Corte territoriale di riconoscere la recidiva e al contempo escludere le generiche. 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Due motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla motivazione in forza della quale, pur in presenza di una riforma della sentenza di assoluzione resa in primo grado e conseguente condanna dell'imputato ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto di non escutere nuovamente i testi sentiti in primo grado malgrado il disposto di cui all'art 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. in ragione di una non argomentata marginalità delle dette prove.5.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta la contraddittorietà e la illogicità della motivazione posta a sostegno della ritenuta responsabilità ascritta all'Ingallinesi, non confermata dalle emergenze probatorie oggettive acquisite agli atti e comunque priva di quella forza persuasiva superiore utile a superare, oltre ogni ragionevole dubbio, le ragioni dell'assoluzione esposte dal primo giudice. 6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico motivo si lamenta violazione dell'art 603, comma 3 bis cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione integrale delle prove dichiarative escusse in primo grado nonché l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove utilizza il dato offerto dalle intercettazioni senza offrire la certezza che il Melilli fosse uno degli interlocutori coinvolti e comunque rivalutandone il contenuto senza offrire chiavi di lettura che rendano palesemente erronea quella espressa dal primo giudice pervenendo all'assoluzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate. 2. Prendendo le mosse dal ricorso proposto nell'interesse del Mormina, rileva la Corte che i primi due motivi possono essere scrutinati congiuntamente. 2.1.In linea di principio va ribadito che le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti, posto che l'art. 238-bis cod. proc. pen. riconosce tale valore probatorio solo alla sentenza irrevocabile (ex multis Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino,Rv. 231677;Sez. 4, n. 29279 del 12/06/2019, Rv. 276342). Ciò tuttavia non impedisce al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art.192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41405 del 16/05/2019, Rv. 277136). 2.2. La Corte territoriale ha mostrato di fare buon governo di tali indicazioni di principio. Prendendo spunto dalla sentenza resa ai danni del [OSCURATO:PERSONA] citata in narrativa e filtrandone le relative emergenze alla luce del materiale probatorio acquisito in atti (le intercettazioni richiamate a sostegno dei due giudizi sono le medesime), la Corte territoriale è pervenuta con ulteriore fermezza ad interpretare i colloqui captati, immediatamente valorizzati dal primo giudice a sostegno della condanna del Mormina, una volta cristallizzato il ruolo di spacciatore abitualmente svolto dal'Inì siccome stigmatizzato dalla citata sentenza. Da qui la chiave di lettura inequivoca dei colloqui del 16 novembre e del 24 dicembre 2016, coerentemente interpretati nell'ottica accusatoria senza che il ricorso metta in evidenza censure utili a rendere manifestamente illogica la semantica probatoria privilegiata dai giudici del merito. In particolare le censure prospettate si risolvono in interpretazioni alternative delle captazioni, non consentite in questa sede se non mettono in discussione la linearità logica di quella adottata dai giudici del merito; ancora, si sostanziano nell'addotta assenza di altre emergenze oggettive a conferma della ricostruzione operata in sentenza diverse dal tenore dei colloqui intercettati quando per contro nella sentenza impugnata il dato offerto dalle intercettazioni risulta vieppiù corroborato e integrato da non indifferenti, ulteriori, risultanze probatorie segnalate in sentenza quali il sequestro della somma di danaro rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, intervenuto subito dopo la consegna all'Inì operata il 16 novembre 2016 e la conseguente cessione di sostanza stupefacente realizzata da quest'ultimo in favore di un assuntore; ancora, il riferimento alla sostanza rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l'incontro concordato con il Mornnina il 24 dicembre 2016. Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso nonché la radicale inammissibilità del secondo. 2.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. Difetta, infatti, di un puntuale e diretto confronto con le coerenti e compiute argomentazioni svolte in sentenza sia nel riconoscere la recidiva ( riscontrata dai Giudici del merito dando atto della ingravescente riprovelolezza dei fatti a giudizio se letti alla luce dei precedenti specifici del ricorrente, uno dei quali, seppur risalente al 2006, dotato di particolare disvalore), sia nell'escludere le attenuanti generiche (soluzione giustificata dai citati precedenti e non confortata da emergenze utili a sostenerne il riconoscimento, anche in questa sede neppure indicate). 3.Venendo ai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritiene la Corte che si possa procedere a un esame congiunto delle relative posizioni attesa la piena sovrapponibilità dei motivi di censura esposti dai due autonomi ricorsi. 3.1. I motivi inerenti all'addotta violazione del disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. prospettati dai due ricorsi, oltre che manifestamente infondati, sono generici.La sentenza risulta essenzialmente motivata facendo leva sul tenore delle intercettazioni, alcune delle quali integralmente trascurate dal primo giudice. Viene invece espressamente depotenziato il tenore delle prove dichiarative assunte, unicamente rassegnate dalle deposizioni degli operanti di polizia giudiziaria che seguirono le indagini, sostanzialmente indifferenti rispetto alla soluzione adottata, perché dotate di contenuto valutativo rispetto al portato di una complessiva informazione probatoria, utile a sostenere la decisione assunta, disvelata autonomamente dal dato captato, in quanto tale suscettibile di valutazione logica solo da parte dell'autorità giudicante. A tanto va aggiunto che i ricorsi si limitano a denunziare l'omessa rinnovazione delle prove dichiarative trascurando di precisare in che termini la diversa soluzione assunta in appello a dispetto dell'esito assolutorio del primo grado sia stata nel caso influenzata dall'utilizzo degli elementi probatori ricavabili dalle prove orali non riassunte in asserita ma non comprovata violazione della disposizione processuale evocata a sostegno del motivo. 4.2. Sul piano della motivazione rafforzata, i due ricorsi sono aspecifici perché, del tutto sinteticamente, finiscono per riassumere gli elementi valutativi sviluppati dal primo giudice a sostegno dell'assoluzione, trascurando di operare un confronto effettivo e analitico con la motivazione di appello nella parte in cui emargina l'insieme di elementi trascurati dalla sentenza di primo grado, decisivi nell'ottica della ritenuta responsabilità. In particolare, i ricorsi omettono di criticare con la dovuta specificità la sentenza impugnata nella parte in cui, stigmatizzando la carente valutazione operata in parte qua dal Tribunale, viene fatto immediato riferimento alle intercettazioni che riguardarono la moglie dell'Ingallinesi, la gran parte occorse con la madre della stessa, nonché alle captazioni inerenti i colloqui intercorsi tra il citato ricorrente e l'Inì (del cui ruolo di spacciatore si è già detto). Elementi, questi, trascurati dal primo giudice e destinati per contro a disvelare senza incertezza alcuna il contesto - inerente l'attività di spaccio svolta, presso il bar di proprietà dell'Ingallinesi, da quest'ultimo e dal Mililli- al quale ricondurre i dialoghi captati intercorsi con Donzella, Roccasalva (in particolare quello del 13 dicembre del 2016 che rende evidente anche il coinvolgimento del Mililli) e [OSCURATO:PERSONA] (quello riportato a pag. 12 della sentenza, che vale ancor di più ad implementare il quadro probatorio a carico del Mililli). Colloqui intercettati che la Corte territoriale, alla luce di una quadro complessivo e compiuto delle emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, interpreta univocamente nell'ottica illecita (le cessioni di sostanza stupefacente) che li giustificava proprio grazie alla cifra probatoria garantita dalle emergenze trascurate dal primo giudice, così da rendere recessivo e indifferente il dato della mancata acquisizione di ulteriori elementi di prova diretti a dimostrare che l'oggetto della conversazione fosse l'attività di spaccio. Da qui la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso addotti dai due ricorrenti. 5.Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della cassa delle ammende liquidata come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil