CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4501-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1936/01/2019 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, depositata in data 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'anno di imposta 2009, che l'Agenzia delle Entrate aveva emesso ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, la CTR accoglieva l'appello proposto dal contribuente ritenendo che lo stesso, «a fonte di una capacità di reddito presunta dall'Ufficio e sinteticamente accertata per Euro 71.317,00» avesse provato «di aver avuto disponibilità finanziaria a sostenere le spese accertate», in particolare di avere sul proprio conto corrente bancario una liquidità al 31/12/2008 di oltre trecentomila euro. 2. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replica l'intimato. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ., sostenendo che la CTR aveva disatteso il consolidato orientamento di questa Corte in materia di accertamento sintetico e del conseguente onere probatorio gravante sul contribuente, omettendo di verificare la durata del possesso della disponibilità di reddito accertata in capo al contribuente. 2. Il motivo è fondato e va accolto alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale (da ultimo, Cass. n. 29067 del 2018 e n. 16637 del 2020) che ritiene che, in base al contenuto precettivo della disposizione in esame, nella versione applicabile "ratione temporis" al presente giudizio, la parte contribuente, seppur non debba dare la prova dell'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali, deve comunque dare la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi oltre che dell'entità degli stessi e della durata del loro possesso, «che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta» (cfr., ex multis, Cass. n. 25104 del 2014; successive conformi, Cass. n. 3084 e n. 20477 del 2017, n. 1455, n. 1332 e n. 916 del 2016, nonché n. 22944, n. 14885 e n. 7339 del 2015); al riguardo si è precisato che la norma in esame non richiede «un onere di dimostrazione, aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente», in quanto «una diversa interpretazione, in nessun modo correlata al tenore testuale del ricordato art. 38, comma 6, ult. cit., determinerebbe in definitiva, una sorta di trasfigurazione del presupposto impositivo, non più correlato all'esistenza di un reddito ma, piuttosto, all'esistenza di una spesa realizzata da redditi imponibili ordinari e congrui o da redditi esenti o da redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta» (Cass. n. 1455/2016); si è quindi ulteriormente osservato che, seppur la norma chieda qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, ovvero che «l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione», e, quindi non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente, è anche vero che un tale tipo di prova non può ritenersi particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la "durata" di quel possesso (Cass. n. 8995 del 2014; conf. Cass. n. 3804 del 2017). 3. La statuizione d'appello, che si è posta in insanabile contrasto con il citato indirizzo giurisprudenziale, essendosi limitata a verificare il possesso da parte del contribuente di una pur cospicua disponibilità economica ma alla data del 31/12/2008, anteriore quindi al periodo d'imposta accertato, senza verificare la durata del possesso di tale disponibilità economica, va cassata con rinvio alla Commissione regionale territorialmente competente perché effettui la verifica di cui sopra e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 08/03/2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]9 NA