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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 25484/2023

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- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28743-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].N.C. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1954 /1 3 / 20 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].) impugnò dinanzi alla CTP di Catania il silenzio-rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate sulla sua istanza di rimborso delle imposte versate nel triennio 1990/1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002; il giudice di prime cure accolse il ricorso; interpose appello l’Agenzia delle Entrate, deducendo la decadenza della contribuente ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; la CTR della Sicilia rigettò l’impugnazione, sul presupposto che la contribuente avesse rispettato il termine (fissato al 1° marzo 2010) di cui all’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014; avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; all’esito delle ordinanze interlocutorie del 15/07/2022 e del 30/01/2023 risulta perfezionata l’ordinata rinnovazione della notificazione del ricorso alla societàintimata; considerato che: con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 9, comma 17, della l. n. 289/2002; 1, comma 665, della l. n. 190/2014; della direttiva 77/388/CEE (come interpretata dalla sentenza della CGUE del 17.7.2008, causa C - 132/06); dell’ordinanza della CGUE del [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C-82/14; degli artt. 107 e 108, par. 3, TFUE; della decisione della CGUE del 14.8.2015, SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN); nonché, “per quanto occorrer possa”, deiRegolamenti CE n. 1407/2013 e n. 717/2014 , per avere riconosciuto dovuto il rimborso in favore di un soggetto svolgente attività di impresa, in mancanza della prova della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime cd. de minimis; con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014 (come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla l. n.123/2017), per non avere la C.T.R.circoscritto la condanna al rimborso ai limiti dettati dalla suddetta disposizione; il primo motivo è fondato; la consolidata giurisprudenza di questa Corteha affermato che: − “in tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamit̀ naturali, l'art. 9, comma 17, della

I. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuentiche svolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù̀ della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può̀es sere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamit̀ naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento de minimis applicabile” (Cass.25/01/2019, n. 2208); − pertanto, “spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. de minimiso quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti” (Cass. 27/11/2019, n. 30927); − “il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del de minimis , che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, §

2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento ed anche l'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto).

Ai fini di detta prova, per effetto dello ius supervenienscostituito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015 e della sua immediata applicabilità, è consentita alle parti l'esibizione di documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di fatti che non erano in precedenza indispensabili» (Cass. 26/06/2019, n. 17199; su tale ultimo punto si veda anche Cass., 16/01/2023, n. 1156, secondo cui “l’applicazione dello ius superveniens consente, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica”); − in materia di contributi pubblici, conseguibili senza che intervenga la violazione della disciplina dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, ed in riferimento al sisma verificatosi in Sicilia nel 1990, un'impresa assoggettata al regime dell'IVA deve rispettare i principi europei anche in relazione a tributi diversi ed è suo onere assicurare la prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge per poterne fruire, sia in generale, dimostrando il rispetto della disciplina deminimis, sia in particolare, fornendo la prova dell'esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso”(Cass., 14/09/2022, n. 27053); ebbene, a fronte dello svolgimento di attivit̀ d’im presa da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. - testimoniato, del resto, dal riferimento dell’istanza di rimborso anche all’IVA, rispetto alla quale, in ogni caso, esso non è mai dovuto: v.

Cass., 04/07/2018, n. 17563; Cass., 16/09/2016, n. 18205-, la CTR ha apoditticamente affermato la sussistenza del diritto al rimborso senza compiere alcuna verifica circa il rispetto, da parte della richiedente, dei presupposti per l’applicabilit̀ del cd. regime de minimis ; il secondo motivo è infondato, tenutoconto che: “la norma sopravvenuta di cui all'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza.

Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso” (Cass., 21/02/2020, n. 4570);“i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octiesdel d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall'amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito dell'instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata” (Cass., 14/10/2021, n. 28108); la rilevanza dello ius superveniens in trodotto dal citato art. 16 - octies, è, dunque, rimessa alla fase esecutiva (si vedano, ex multis, Cass., 08/05/2023, n. 12110 e n. 12126 e Cass., 13/02/2023, n. 4420, alle quali si rimanda anche per ulteriori richiami giurisprudenziali); alla luce dei superiori rilievi, il motivo in esame, per come espressamente formulato (ovvero come inteso ad ottenere una pronuncia “che circoscriva espressamente la condanna nei limiti di cui all’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014”) dev’essere, pertanto, rigettato, essendo preordinato ad anticipare inammissibilmente al giudizio di cognizione una valutazione, come detto, riservata alla sede esecutiva; a seguito dell’accoglimento del primo motivo, il procedimento dev’essere rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, affinché compia le necessarie verifiche circa l’effettivo assolvimento dell’onere probatorio incombente sulla societ̀ contribuente, limitatamente alle imposte dirette ; mentre, con riferimento all’IVA, insuscettibile comunque di rimborso , il ricorso introduttivo dellacontribuente va rigettato nel merito.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, rigettando il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto , rigetta il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente all’Iva e, relativamente alle imposte dirette, rinvia a lla Corte di Giustizia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28743-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].N.C. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1954 /1 3 / 20 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].) impugnò dinanzi alla CTP di Catania il silenzio-rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate sulla sua istanza di rimborso delle imposte versate nel triennio 1990/1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002; il giudice di prime cure accolse il ricorso; interpose appello l’Agenzia delle Entrate, deducendo la decadenza della contribuente ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; la CTR della Sicilia rigettò l’impugnazione, sul presupposto che la contribuente avesse rispettato il termine (fissato al 1° marzo 2010) di cui all’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014; avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; all’esito delle ordinanze interlocutorie del 15/07/2022 e del 30/01/2023 risulta perfezionata l’ordinata rinnovazione della notificazione del ricorso alla societàintimata; considerato che: con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 9, comma 17, della l. n. 289/2002; 1, comma 665, della l. n. 190/2014; della direttiva 77/388/CEE (come interpretata dalla sentenza della CGUE del 17.7.2008, causa C - 132/06); dell’ordinanza della CGUE del [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C-82/14; degli artt. 107 e 108, par. 3, TFUE; della decisione della CGUE del 14.8.2015, SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN); nonché, “per quanto occorrer possa”, deiRegolamenti CE n. 1407/2013 e n. 717/2014 , per avere riconosciuto dovuto il rimborso in favore di un soggetto svolgente attività di impresa, in mancanza della prova della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime cd. de minimis; con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014 (come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla l. n.123/2017), per non avere la C.T.R.circoscritto la condanna al rimborso ai limiti dettati dalla suddetta disposizione; il primo motivo è fondato; la consolidata giurisprudenza di questa Corteha affermato che: − “in tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamit̀ naturali, l'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuentiche svolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù̀ della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può̀es sere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamit̀ naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento de minimis applicabile” (Cass.25/01/2019, n. 2208); − pertanto, “spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. de minimiso quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti” (Cass. 27/11/2019, n. 30927); − “il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del de minimis , che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, § 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento ed anche l'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto). Ai fini di detta prova, per effetto dello ius supervenienscostituito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015 e della sua immediata applicabilità, è consentita alle parti l'esibizione di documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di fatti che non erano in precedenza indispensabili» (Cass. 26/06/2019, n. 17199; su tale ultimo punto si veda anche Cass., 16/01/2023, n. 1156, secondo cui “l’applicazione dello ius superveniens consente, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica”); − in materia di contributi pubblici, conseguibili senza che intervenga la violazione della disciplina dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, ed in riferimento al sisma verificatosi in Sicilia nel 1990, un'impresa assoggettata al regime dell'IVA deve rispettare i principi europei anche in relazione a tributi diversi ed è suo onere assicurare la prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge per poterne fruire, sia in generale, dimostrando il rispetto della disciplina deminimis, sia in particolare, fornendo la prova dell'esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso”(Cass., 14/09/2022, n. 27053); ebbene, a fronte dello svolgimento di attivit̀ d’im presa da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. - testimoniato, del resto, dal riferimento dell’istanza di rimborso anche all’IVA, rispetto alla quale, in ogni caso, esso non è mai dovuto: v. Cass., 04/07/2018, n. 17563; Cass., 16/09/2016, n. 18205-, la CTR ha apoditticamente affermato la sussistenza del diritto al rimborso senza compiere alcuna verifica circa il rispetto, da parte della richiedente, dei presupposti per l’applicabilit̀ del cd. regime de minimis ; il secondo motivo è infondato, tenutoconto che: “la norma sopravvenuta di cui all'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza. Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso” (Cass., 21/02/2020, n. 4570);“i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octiesdel d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall'amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito dell'instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata” (Cass., 14/10/2021, n. 28108); la rilevanza dello ius superveniens in trodotto dal citato art. 16 - octies, è, dunque, rimessa alla fase esecutiva (si vedano, ex multis, Cass., 08/05/2023, n. 12110 e n. 12126 e Cass., 13/02/2023, n. 4420, alle quali si rimanda anche per ulteriori richiami giurisprudenziali); alla luce dei superiori rilievi, il motivo in esame, per come espressamente formulato (ovvero come inteso ad ottenere una pronuncia “che circoscriva espressamente la condanna nei limiti di cui all’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014”) dev’essere, pertanto, rigettato, essendo preordinato ad anticipare inammissibilmente al giudizio di cognizione una valutazione, come detto, riservata alla sede esecutiva; a seguito dell’accoglimento del primo motivo, il procedimento dev’essere rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, affinché compia le necessarie verifiche circa l’effettivo assolvimento dell’onere probatorio incombente sulla societ̀ contribuente, limitatamente alle imposte dirette ; mentre, con riferimento all’IVA, insuscettibile comunque di rimborso , il ricorso introduttivo dellacontribuente va rigettato nel merito. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, rigettando il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto , rigetta il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente all’Iva e, relativamente alle imposte dirette, rinvia a lla Corte di Giustizia
Sentenza Cassazione n. 25484/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris