CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13853/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di TORINO\dato avviso alle parti}, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha applicato alla stessa una pena, su accordo delle parti, per i reati di cui agli artt.81,110„ 624 bis, 625 n.2, 61 n.5 e 494 cod. pen. commesso in Torino 1'11 maggio 2018 (capo 1) e di cui agli artt. 81,110, 624 bis, 625 n.2, 61 n.5 e 494 cod. pen. commesso in Torino il 7 agosto 2018 (capo 1 bis) ; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa la mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. e circa la congruità della pena) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle a