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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32208/2026

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to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (capo 1 della rubrica, riguardante la cessione di grammi 94 di sostanza stupefacente tipo hashish in concorso con altro imputato, per il quale si è proceduto separatamente) e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (capo 3 della rubrica, riguardante l'illecita detenzione di grammi 4,349 di cocaina).

Rilevato che, nei primi tre motivi di ricorso la difesa si duole della mancata riqualificazione del fatto sub capo 1 nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, adducendo il vizio di motivazione sotto diversi profili e richiamando l'isolato indirizzo enunciato nella sentenza Restivo di questa Corte (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022); rilevato, quanto al motivo quarto di ricorso, che la difesa lamenta erronea valutazione delle prove, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento all'episodio di cui al capo 2 dell'imputazione.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato, quanto motivi di ricorso da 1 a 3, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (significativo dato ponderale, modalità di detenzione, elevata concentrazione di principio attivo) indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti / non compatibile con la nozione della minima offensività.

Considerato, quanto all'orientamento citato nel ricorso - riguardante la possibilità di determinare la fattispecie di lieve entità sulla base del solo dato ponderale risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto - che detto orientamento deve intendersi ampiamente superato dal più recente e condivisibile indirizzo, in base al quale, in ossequio al tenore della norma e al dictum delle Sezioni Unite, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319).

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente.

La Corte di merito nel ripercorrere le risultanze in atti, ha sostenuto, con motivazione del tutto congrua, come lo stupefacente detenuto nell'occorso (capo 2 della rubrica), non fosse destinato ad uso personale, evidenziando le modalità di presentazione (suddivisione in dosi), le modalità di detenzione (la cocaina era detenuta nell'autovettura condotta dal ricorrente, sulla quale prendevano posto anche moglie e figlio in tenera età), il contenuto di numerose conversazioni intercettate nel periodo di interesse, dalle quali risultava la disponibilità del ricorrente a vendere lo stupefacente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (capo 1 della rubrica, riguardante la cessione di grammi 94 di sostanza stupefacente tipo hashish in concorso con altro imputato, per il quale si è proceduto separatamente) e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (capo 3 della rubrica, riguardante l'illecita detenzione di grammi 4,349 di cocaina). Rilevato che, nei primi tre motivi di ricorso la difesa si duole della mancata riqualificazione del fatto sub capo 1 nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, adducendo il vizio di motivazione sotto diversi profili e richiamando l'isolato indirizzo enunciato nella sentenza Restivo di questa Corte (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022); rilevato, quanto al motivo quarto di ricorso, che la difesa lamenta erronea valutazione delle prove, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento all'episodio di cui al capo 2 dell'imputazione. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto motivi di ricorso da 1 a 3, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (significativo dato ponderale, modalità di detenzione, elevata concentrazione di principio attivo) indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti / non compatibile con la nozione della minima offensività. Considerato, quanto all'orientamento citato nel ricorso - riguardante la possibilità di determinare la fattispecie di lieve entità sulla base del solo dato ponderale risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto - che detto orientamento deve intendersi ampiamente superato dal più recente e condivisibile indirizzo, in base al quale, in ossequio al tenore della norma e al dictum delle Sezioni Unite, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente. La Corte di merito nel ripercorrere le risultanze in atti, ha sostenuto, con motivazione del tutto congrua, come lo stupefacente detenuto nell'occorso (capo 2 della rubrica), non fosse destinato ad uso personale, evidenziando le modalità di presentazione (suddivisione in dosi), le modalità di detenzione (la cocaina era detenuta nell'autovettura condotta dal ricorrente, sulla quale prendevano posto anche moglie e figlio in tenera età), il contenuto di numerose conversazioni intercettate nel periodo di interesse, dalle quali risultava la disponibilità del ricorrente a vendere lo stupefacente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M
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