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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 09419/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 08 ottobre 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della detenzione domiciliare e ha respinto quella di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, formulando una prognosi negativa e valutando la inidoneità di una misura così ampia a contenere il rischio di reiterazione dei reati, tenuto conto dei precedenti penali e dei pregiudizi di polizia della istante e di alcuni membri del suo nucleo familiare, ove ella tornerebbe a vivere, la natura abusiva dell'immobile di abitazione, l'assenza di un lavoro e la sua mancanza di consapevolezza del disvalore dei reati commessi, elementi tutti rilevati dall'UEPE nella sua relazione; rilevato che la ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere il Tribunale tenuto conto della risalenza nel tempo dei reati commessi e dell'assenza di procedimenti pendenti, nonché della disponibilità a svolgere attività di volontariato, e dato rilievo ad elementi estranei al giudizio, quali gli asseriti ma non provati pregiudizi di polizia di alcuni componenti della sua famiglia; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua genericità e mancanza di specificità, in quanto non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento, che ha negato il beneficio per la ritenuta pericolosità sociale della ricorrente, fondando tale valutazione soprattutto sull'assenza di revisione critica e sulla scarsa efficacia dell'attività risocializzante proposta, non compensata dal rientro nell'ambiente familiare, stante la componente criminogena di questo; ritenuto che la motivazione dell'ordinanza sia conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «Per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, ma è invece necessario che risultino elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito positivo della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Rv. 207214), essendo altresì richiesto quanto meno un inizio del processo di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Rv. 287151); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di ("L elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 08 ottobre 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della detenzione domiciliare e ha respinto quella di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, formulando una prognosi negativa e valutando la inidoneità di una misura così ampia a contenere il rischio di reiterazione dei reati, tenuto conto dei precedenti penali e dei pregiudizi di polizia della istante e di alcuni membri del suo nucleo familiare, ove ella tornerebbe a vivere, la natura abusiva dell'immobile di abitazione, l'assenza di un lavoro e la sua mancanza di consapevolezza del disvalore dei reati commessi, elementi tutti rilevati dall'UEPE nella sua relazione; rilevato che la ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere il Tribunale tenuto conto della risalenza nel tempo dei reati commessi e dell'assenza di procedimenti pendenti, nonché della disponibilità a svolgere attività di volontariato, e dato rilievo ad elementi estranei al giudizio, quali gli asseriti ma non provati pregiudizi di polizia di alcuni componenti della sua famiglia; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua genericità e mancanza di specificità, in quanto non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento, che ha negato il beneficio per la ritenuta pericolosità sociale della ricorrente, fondando tale valutazione soprattutto sull'assenza di revisione critica e sulla scarsa efficacia dell'attività risocializzante proposta, non compensata dal rientro nell'ambiente familiare, stante la componente criminogena di questo; ritenuto che la motivazione dell'ordinanza sia conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «Per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, ma è invece necessario che risultino elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito positivo della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Rv. 207214), essendo altresì richiesto quanto meno un inizio del processo di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Rv. 287151); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di ("L elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consigliere est
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