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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09410/2026

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CALEONE, in persona del Sindaco p.t.;- intimato -per la revocazione della ordinanza della Corte Suprema di Cassazionen. 9269/2025 depositata in data 8/04/2025;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18marzo 2026 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza della Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, che aveva rigettato l’appelloNumero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/2026dalla medesima proposto avverso la sentenza della Commissionetributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], di reiezione del ricorso perl’annullamento dell’avviso di accertamento per il pagamentodell’I.M.U., per l’anno di imposta 2015, in causa del valore di euro294,00.Il consigliere delegato emise proposta di definizione anticipata; laricorrente depositò istanza di decisione della causa.La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 9269/2025,depositata in data 8/04/2025, dichiarò improcedibile il ricorso, inquanto non depositato digitalmente, nella insussistenza dei presuppostiprevisti dall’art. 196-quater, comma 4, disp. att. c.p.c.2.

Contro tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso perrevocazione.Il Comune di Brancaleone, al quale il ricorso è stato notificato amezzo p.e.c. in data 8 maggio 2025, non svolge attività difensiva.In data 21 settembre 2025 la ricorrente ha depositato una memoriadi rettifica di alcuni dati indicati nel ricorso originario.Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneanticipata.La ricorrente ha depositato istanza di decisione.Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 18 marzo2026, per la quale la ricorrente ha prima depositato alcuni documentie successivamente memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il presente giudizio ha come oggetto un ricorso per revocazionecontro ordinanza della Corte di cassazione.Sul tema i principi affermati da questa Corte sono consolidati neltempo.1.1.

L'art. 391-bis c.p.c. stabilisce che se la sentenza, l’ordinanzao il decreto… pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti [...] daNumero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/2026errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessatapuò chiederne [...] la revocazione.

Quest'ultima disposizione prescriveche «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico gradopossono essere impugnate per revocazione [...] se la sentenza èl'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti dellacausa» e precisa che «Vi é questo errore quando la decisione é fondatasulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmenteesclusa, oppure quando é supposta l'inesistenza di un fatto la cui veritàè positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se ilfatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare».La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fattotracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsaapplicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddovel'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza odell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica dispazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizioche, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme checontempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremidell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime,riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nelladistorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi dellaviolazione.Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilitàdi errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione ointerpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali cheinvestano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe unerrore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez.

U., 27/12/2017,n. 30994; Cass., Sez.

U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n.Numero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/20269673, § 4-5).

In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art.395 n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza dicassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore digiudizio o di valutazione.1.2.

L’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., poi, deveconsistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice dimerito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza diun fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa oaccertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deveessere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso dicausalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; devepresentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non devecadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata(Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass. 20/02/2006, n. 3652; Cass.11/04/2001, n. 5369).In particolare, il punto si può dire controverso quando sia, appunto,oggetto di controversia, ossia incerto e per questo dibattuto.

È lacontestazione di un fatto a renderlo incerto e a farlo diveniregiustiziabile; il che comporta l'assoggettamento di esso al dibattito delprocesso.

Per sciogliere l'incertezza che deriva dalla contestazioneproposta da una delle parti, il giudice deve quindi valutare lacontestazione stessa stabilendo se essa sia fondata, o no.

Perciò se viè valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svistapercettiva.1.3.

Occorre ancora evidenziare che, con riguardo al sistema delleimpugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altrivincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità percassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed iprovvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organigiurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la sceltaNumero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/2026del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propriaspecifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio ovalutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limitidell'appello e del ricorso per cassazione (Cass. 16/09/2011, n. 18897).Gli approdi nomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nellagiurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17 del 1986; Corte Cost.n. 36 del 1991; Corte Cost. n. 207 del 2009), laddove essa segue ilpercorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per ledecisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e negarilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambitodell'errore di fatto previsto dell'art. 395, n. 4, c.p.c.1.4.

Dunque l'interpretazione non solo letterale e sistematica, mapure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degliartt. 391-bis e 395 n. 4 portano a non ammettere la revocazione delledecisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errorigiuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dallamera svista su fatti non resi oggetto di controversia, rispondendo la«non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata comeprimaria dalle stesse norme della Carta fondamentale della CEDU, diconseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di unsistema variamente strutturato (Cass. 29/04/2016, n. 8472).1.5.

Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nellalettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez.

U.,27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l'impugnazione per revocazionedelle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi dierrore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità,errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dellostesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti edocumenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bise 395, primo comma, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto inNumero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/2026cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o piùmotivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le voltein cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche secon motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcunedelle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perchéin tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettivaimmediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione einterpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio,in cui la revocazione non è ammissibile essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla basedi una valutazione (Cass. 29/03/2022, n. 10040).L’errore quindi può anche cadere sul contenuto degli attiprocessuali oggetto di cognizione del giudice ma deve trattarsi di unamera svista di carattere materiale e meramente percettivo, riferito afatti univocamente e incontestabilmente percepibili nella loroontologica esistenza e insuscettibili di diverso apprezzamento, nonpotendo rilevare un errore che implichi un benché minimo margine diapprezzamento o di valutazione o di giudizio per la sussunzione delfatto (Cass., Sez.

U., 16/11/2016, n. 2336; Cass. 25/05/2018, n.13140).1.6.

Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione,prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comportal'inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelleindicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865).2.

Nel caso di specie l’ordinanza di questa Corte di cui è chiesta larevocazione ha deciso in rito il precedente ricorso, dichiarandoloimprocedibile in quanto alla notifica del ricorso al Comune diBrancaleone non era seguito il suo tempestivo deposito con modalitàtelematiche; ciò in base all'art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.,applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022,Numero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/2026a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione adecorrere dall'1 gennaio 2023, che dispone che il deposito degli attiprocessuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo,da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196-quater, comma4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effettidell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che,al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato conmodalità non telematiche.Il ricorso era invece stato inviato alla cancelleria a mezzo p.e.c. eiscritto a ruolo in forza di autorizzazione provvisoria della PrimaPresidente, che rimetteva al collegio ogni valutazione del merito circala sussistenza dei presupposti della ipotesi derogatoria, anche inrelazione alla sussistenza di problemi tecnici, richiedendo relazione alCED-Centro elettronico di documentazione; la Corte evidenziava come,non ricorrendo anomalie informatiche nel periodo in questione, comedeposito telematico non fosse dovuto a un fatto oggettivamenteestraneo alla volontà della parte ma fosse imputabile unicamente aldifensore, non potendosi ritenere scusabile l’errore allorquando le meredifficoltà di utilizzo di un sistema informatico possano essere governatee prevenute con l’ordinaria diligenza e perizia.3.

A fronte di tale decisione l’odierna ricorrente assume:a) che risulta dagli atti che ha depositato il ricorso prima in viadigitale, con la p.e.c., e poi in cartaceo, attraverso corriere SDA Posteitaliane, il che ha integrato il raggiungimento dello scopo e la presa dicontatto tra la parte e l’ufficio giudiziario, con modalità non estranee alrito processuale e alla disciplina transitoria evidenziando che l’intentodi mera deflazione delle impugnazioni si pone in contrasto con lepeculiarità garantiste delle impugnazioni volte alla rimozione dell’erroreNumero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/2026giudiziario; ciò in conformità all’autorizzazione della Prima Presidentealla quale in data 25/05/2024 aveva inviato p.e.c. affermando che iproblemi tecnici riguardavano il proprio dispositivo di firma,evidenziando che «la scrivente è dotata di forma digitale [OSCURATO:SOCIETA].

Padova dal 15.07.2022/22.07.2022.

La USB abilitataalla firma digitale non è stata da subito configurata come CartaNazionale Servizi con la conseguenza che l’odierna esponente nonpoteva accedere al PST Giustizia del Ministero.

Attraverso il supportoda remoto dell’ente erogatore del servizio di firma digitale -giovedì18.04.2024- la sottoscritta ha ottenuto la configurazione della CNS.

Hapertanto fatto accesso al PST Giustizia, ha scelto l’abbonamentoannuale con [OSCURATO:PERSONA] e dalla suddetta data è abilitata al serviziotelematico processo civile anche in Cassazione…Il problema è emersoproprio a ridosso dal termine di scadenza della iscrizione del ricorso inquanto la sottoscritta pur essendo [OSCURATO:PERSONA], svolge unapreminente attività di insegnamento essendo docente di ruolo SS2»;b) la Corte non ha correttamente percepito il ricorso introduttivo el’atto di opposizione alla proposta di definizione agevolata da dove sievince che si tratta di tributo non dovuto in quanto già pagato perintero dal fratello;c) la Corte ha errato nel condannarla al pagamento in favore dellaCassa delle ammende per la somma di euro 2.000,00, nonconfigurandosi nel suo comportamento alcuna mala fede o alcun abusodel processo.Chiede quindi di sospendere l’efficacia dell’ordinanza e nel meritodi revocare la stessa, sollevando la ricorrente da ogni responsabilitàper colpa e da ogni sanzione a favore della Cassa delle ammendenonché da ogni responsabilità per lite temeraria e pagamento del CUraddoppiato.4.

Il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/20264.1.

Va preliminarmente disattesa l’istanza di riunione del presentegiudizio a quello iscritto al n. 19062/2025, avente ad oggetto distintaordinanza di questa Corte e che comunque è esaminato nellamedesima adunanza camerale.4.2.

La richiesta di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza èevidentemente inammissibile, in quanto l’ordinanza impugnata harigettato il ricorso e quindi non è suscettibile di esecuzione conconseguente inapplicabilità dell’art. 401 c.p.c., ritenuto applicabile allesole pronunce che abbiano deciso il merito della causa ai sensi dell’art.384, secondo comma, c.p.c. (Cass. 17/09/2015, n. 18301; Cass.11/04/2023, n. 9660); né tantomeno può essere sospesa la sentenzadi merito passata in giudicato per effetto della detta pronuncia dirigetto della Corte di cassazione, ostandovi il disposto dell’art. 391-bis,quinto comma, c.p.c.4.3.

Nessuna delle censure esposte nel ricorso appare configurareun errore revocatorio nei termini sopra descritti, errore revocatorio cheinvero non solo non viene ricondotto ad alcune delle ipotesiparadigmatiche di cui all’art. 395 c.p.c., ma neanche compiutamenteprospettato.La ricorrente, infatti, si duole, in primo luogo e con considerazionidi carattere generale, dell’applicabilità dell’obbligo di depositotelematico degli atti processuali, previsto dal legislatore con laintroduzione dell’art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.,assumendo che comunque l’atto, notificato mediante p.e.c. allacancelleria della Corte e poi con plico postale, avrebbe raggiunto il suoscopo; trattasi però di censura evidentemente estranea al perimetrodell’errore revocatorio e che costituisce al limite una censura in dirittocirca l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.Censura in diritto che comunque appare del tutto infondata, allaluce del consolidato orientamento della Corte sul punto di cui ha fattoNumero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/2026applicazione l’ordinanza impugnata (vedi anche nel medesimo sensoCass. 11/06/2025, n. 15538; Cass. 3/02/2025, n. 2526; Cass.13/08/2024, n. 22795; Cass. 20/04/2023, n. 10689).Occorre appena precisare che laddove la parte evidenzia il deposito«telematico» del ricorso avvenuto con p.e.c. del 16 marzo 2024sembra riferirsi all’invio alla cancelleria a mezzo p.e.c. del ricorso,avvenuto in data 19 marzo 2024, considerato dal decreto diautorizzazione della Prima Presidente e oggetto della valutazione dellaCorte.Nell’ambito di tale doglianza rimane del tutto inespressa larilevanza della mail inviata alla Prima Presidente della Corte, trascrittain ricorso, di cui non è indicata la presenza nel fascicolo processualeche ha condotto alla ordinanza di cui si chiede la revocazione, e il cuicontenuto, per come riportato, invero sembra confermare anche levalutazioni di merito sulla insussistenza di impedimenti riconducibili acause oggettive e assolute relative al sistema informatico con dominiogiustizia.it.4.4.

La soluzione in rito della causa adottata dalla Cortenell’ordinanza esclude evidentemente la stessa possibilità di un errorepercettivo sul merito della controversia, che, infatti e correttamente,non è stato neanche esaminato dalla Corte.4.5.

La condanna al pagamento della somma a favore della Cassadelle ammende è la mera conseguenza dell’applicazione dell’art. 380-bis u.c. c.p.c. laddove dispone che in caso di decisione conforme allaproposta di definizione anticipata (come pacificamente avvenuto nelcaso di specie, non dubitandosi né della esistenza della proposta nédella identità della soluzione prospettata dal consigliere delegato conquella accolta dal collegio), la Corte «applica …il quarto comma dell’art.96 c.p.c.», che prevede appunto la condanna di una somma in favoredella cassa delle ammende.Numero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/2026Giova appena precisare che anche l’applicazione del raddoppio delcontributo unificato (alla quale la parte accenna nelle proprieconclusioni) consegue all’applicazione di espressa norma positiva,costituita dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.5.

Il ricorso è quindi inammissibile.Non avendo il Comune svolto attività difensiva, non vi è condannaal pagamento delle spese di lite.Trattandosi di decisione conforme alla proposta di definizione,anche nel presente giudizio la parte ricorrente va, inoltre, condannata,ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dell’ulterioresomma liquidata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, invirtù del richiamo a tali disposizioni operato dall’art. 380-bis c.p.c.; intema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art.380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condannadel ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4,c.p.c. in favore della cassa delle ammende deve essere pronunciataanche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attivitàdifensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo,sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramentedefatigatori (Cass. Sez.

U. 22/09/2023, n. 27195; Cass. 4/10/2023, n.27947; Cass. 28/02/2024, n. 5243).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento di euro 500,00, ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 18 marzo 2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CALEONE, in persona del Sindaco p.t.;- intimato -per la revocazione della ordinanza della Corte Suprema di Cassazionen. 9269/2025 depositata in data 8/04/2025;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18marzo 2026 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza della Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, che aveva rigettato l’appelloNumero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/2026dalla medesima proposto avverso la sentenza della Commissionetributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], di reiezione del ricorso perl’annullamento dell’avviso di accertamento per il pagamentodell’I.M.U., per l’anno di imposta 2015, in causa del valore di euro294,00.Il consigliere delegato emise proposta di definizione anticipata; laricorrente depositò istanza di decisione della causa.La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 9269/2025,depositata in data 8/04/2025, dichiarò improcedibile il ricorso, inquanto non depositato digitalmente, nella insussistenza dei presuppostiprevisti dall’art. 196-quater, comma 4, disp. att. c.p.c.2. Contro tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso perrevocazione.Il Comune di Brancaleone, al quale il ricorso è stato notificato amezzo p.e.c. in data 8 maggio 2025, non svolge attività difensiva.In data 21 settembre 2025 la ricorrente ha depositato una memoriadi rettifica di alcuni dati indicati nel ricorso originario.Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneanticipata.La ricorrente ha depositato istanza di decisione.Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 18 marzo2026, per la quale la ricorrente ha prima depositato alcuni documentie successivamente memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il presente giudizio ha come oggetto un ricorso per revocazionecontro ordinanza della Corte di cassazione.Sul tema i principi affermati da questa Corte sono consolidati neltempo.1.1. L'art. 391-bis c.p.c. stabilisce che se la sentenza, l’ordinanzao il decreto… pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti [...] daNumero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/2026errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessatapuò chiederne [...] la revocazione. Quest'ultima disposizione prescriveche «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico gradopossono essere impugnate per revocazione [...] se la sentenza èl'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti dellacausa» e precisa che «Vi é questo errore quando la decisione é fondatasulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmenteesclusa, oppure quando é supposta l'inesistenza di un fatto la cui veritàè positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se ilfatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare».La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fattotracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsaapplicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddovel'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza odell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica dispazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizioche, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme checontempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremidell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime,riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nelladistorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi dellaviolazione.Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilitàdi errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione ointerpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali cheinvestano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe unerrore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., 27/12/2017,n. 30994; Cass., Sez. U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n.Numero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/20269673, § 4-5). In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art.395 n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza dicassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore digiudizio o di valutazione.1.2. L’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., poi, deveconsistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice dimerito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza diun fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa oaccertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deveessere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso dicausalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; devepresentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non devecadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata(Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass. 20/02/2006, n. 3652; Cass.11/04/2001, n. 5369).In particolare, il punto si può dire controverso quando sia, appunto,oggetto di controversia, ossia incerto e per questo dibattuto. È lacontestazione di un fatto a renderlo incerto e a farlo diveniregiustiziabile; il che comporta l'assoggettamento di esso al dibattito delprocesso. Per sciogliere l'incertezza che deriva dalla contestazioneproposta da una delle parti, il giudice deve quindi valutare lacontestazione stessa stabilendo se essa sia fondata, o no. Perciò se viè valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svistapercettiva.1.3. Occorre ancora evidenziare che, con riguardo al sistema delleimpugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altrivincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità percassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed iprovvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organigiurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la sceltaNumero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/2026del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propriaspecifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio ovalutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limitidell'appello e del ricorso per cassazione (Cass. 16/09/2011, n. 18897).Gli approdi nomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nellagiurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17 del 1986; Corte Cost.n. 36 del 1991; Corte Cost. n. 207 del 2009), laddove essa segue ilpercorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per ledecisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e negarilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambitodell'errore di fatto previsto dell'art. 395, n. 4, c.p.c.1.4. Dunque l'interpretazione non solo letterale e sistematica, mapure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degliartt. 391-bis e 395 n. 4 portano a non ammettere la revocazione delledecisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errorigiuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dallamera svista su fatti non resi oggetto di controversia, rispondendo la«non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata comeprimaria dalle stesse norme della Carta fondamentale della CEDU, diconseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di unsistema variamente strutturato (Cass. 29/04/2016, n. 8472).1.5. Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nellalettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez. U.,27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l'impugnazione per revocazionedelle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi dierrore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità,errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dellostesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti edocumenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bise 395, primo comma, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto inNumero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/2026cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o piùmotivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le voltein cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche secon motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcunedelle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perchéin tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettivaimmediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione einterpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio,in cui la revocazione non è ammissibile essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla basedi una valutazione (Cass. 29/03/2022, n. 10040).L’errore quindi può anche cadere sul contenuto degli attiprocessuali oggetto di cognizione del giudice ma deve trattarsi di unamera svista di carattere materiale e meramente percettivo, riferito afatti univocamente e incontestabilmente percepibili nella loroontologica esistenza e insuscettibili di diverso apprezzamento, nonpotendo rilevare un errore che implichi un benché minimo margine diapprezzamento o di valutazione o di giudizio per la sussunzione delfatto (Cass., Sez. U., 16/11/2016, n. 2336; Cass. 25/05/2018, n.13140).1.6. Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione,prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comportal'inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelleindicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865).2. Nel caso di specie l’ordinanza di questa Corte di cui è chiesta larevocazione ha deciso in rito il precedente ricorso, dichiarandoloimprocedibile in quanto alla notifica del ricorso al Comune diBrancaleone non era seguito il suo tempestivo deposito con modalitàtelematiche; ciò in base all'art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.,applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022,Numero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/2026a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione adecorrere dall'1 gennaio 2023, che dispone che il deposito degli attiprocessuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo,da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196-quater, comma4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effettidell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che,al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato conmodalità non telematiche.Il ricorso era invece stato inviato alla cancelleria a mezzo p.e.c. eiscritto a ruolo in forza di autorizzazione provvisoria della PrimaPresidente, che rimetteva al collegio ogni valutazione del merito circala sussistenza dei presupposti della ipotesi derogatoria, anche inrelazione alla sussistenza di problemi tecnici, richiedendo relazione alCED-Centro elettronico di documentazione; la Corte evidenziava come,non ricorrendo anomalie informatiche nel periodo in questione, comedeposito telematico non fosse dovuto a un fatto oggettivamenteestraneo alla volontà della parte ma fosse imputabile unicamente aldifensore, non potendosi ritenere scusabile l’errore allorquando le meredifficoltà di utilizzo di un sistema informatico possano essere governatee prevenute con l’ordinaria diligenza e perizia.3. A fronte di tale decisione l’odierna ricorrente assume:a) che risulta dagli atti che ha depositato il ricorso prima in viadigitale, con la p.e.c., e poi in cartaceo, attraverso corriere SDA Posteitaliane, il che ha integrato il raggiungimento dello scopo e la presa dicontatto tra la parte e l’ufficio giudiziario, con modalità non estranee alrito processuale e alla disciplina transitoria evidenziando che l’intentodi mera deflazione delle impugnazioni si pone in contrasto con lepeculiarità garantiste delle impugnazioni volte alla rimozione dell’erroreNumero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/2026giudiziario; ciò in conformità all’autorizzazione della Prima Presidentealla quale in data 25/05/2024 aveva inviato p.e.c. affermando che iproblemi tecnici riguardavano il proprio dispositivo di firma,evidenziando che «la scrivente è dotata di forma digitale [OSCURATO:SOCIETA]. Padova dal 15.07.2022/22.07.2022. La USB abilitataalla firma digitale non è stata da subito configurata come CartaNazionale Servizi con la conseguenza che l’odierna esponente nonpoteva accedere al PST Giustizia del Ministero. Attraverso il supportoda remoto dell’ente erogatore del servizio di firma digitale -giovedì18.04.2024- la sottoscritta ha ottenuto la configurazione della CNS. Hapertanto fatto accesso al PST Giustizia, ha scelto l’abbonamentoannuale con [OSCURATO:PERSONA] e dalla suddetta data è abilitata al serviziotelematico processo civile anche in Cassazione…Il problema è emersoproprio a ridosso dal termine di scadenza della iscrizione del ricorso inquanto la sottoscritta pur essendo [OSCURATO:PERSONA], svolge unapreminente attività di insegnamento essendo docente di ruolo SS2»;b) la Corte non ha correttamente percepito il ricorso introduttivo el’atto di opposizione alla proposta di definizione agevolata da dove sievince che si tratta di tributo non dovuto in quanto già pagato perintero dal fratello;c) la Corte ha errato nel condannarla al pagamento in favore dellaCassa delle ammende per la somma di euro 2.000,00, nonconfigurandosi nel suo comportamento alcuna mala fede o alcun abusodel processo.Chiede quindi di sospendere l’efficacia dell’ordinanza e nel meritodi revocare la stessa, sollevando la ricorrente da ogni responsabilitàper colpa e da ogni sanzione a favore della Cassa delle ammendenonché da ogni responsabilità per lite temeraria e pagamento del CUraddoppiato.4. Il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/20264.1. Va preliminarmente disattesa l’istanza di riunione del presentegiudizio a quello iscritto al n. 19062/2025, avente ad oggetto distintaordinanza di questa Corte e che comunque è esaminato nellamedesima adunanza camerale.4.2. La richiesta di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza èevidentemente inammissibile, in quanto l’ordinanza impugnata harigettato il ricorso e quindi non è suscettibile di esecuzione conconseguente inapplicabilità dell’art. 401 c.p.c., ritenuto applicabile allesole pronunce che abbiano deciso il merito della causa ai sensi dell’art.384, secondo comma, c.p.c. (Cass. 17/09/2015, n. 18301; Cass.11/04/2023, n. 9660); né tantomeno può essere sospesa la sentenzadi merito passata in giudicato per effetto della detta pronuncia dirigetto della Corte di cassazione, ostandovi il disposto dell’art. 391-bis,quinto comma, c.p.c.4.3. Nessuna delle censure esposte nel ricorso appare configurareun errore revocatorio nei termini sopra descritti, errore revocatorio cheinvero non solo non viene ricondotto ad alcune delle ipotesiparadigmatiche di cui all’art. 395 c.p.c., ma neanche compiutamenteprospettato.La ricorrente, infatti, si duole, in primo luogo e con considerazionidi carattere generale, dell’applicabilità dell’obbligo di depositotelematico degli atti processuali, previsto dal legislatore con laintroduzione dell’art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.,assumendo che comunque l’atto, notificato mediante p.e.c. allacancelleria della Corte e poi con plico postale, avrebbe raggiunto il suoscopo; trattasi però di censura evidentemente estranea al perimetrodell’errore revocatorio e che costituisce al limite una censura in dirittocirca l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.Censura in diritto che comunque appare del tutto infondata, allaluce del consolidato orientamento della Corte sul punto di cui ha fattoNumero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/2026applicazione l’ordinanza impugnata (vedi anche nel medesimo sensoCass. 11/06/2025, n. 15538; Cass. 3/02/2025, n. 2526; Cass.13/08/2024, n. 22795; Cass. 20/04/2023, n. 10689).Occorre appena precisare che laddove la parte evidenzia il deposito«telematico» del ricorso avvenuto con p.e.c. del 16 marzo 2024sembra riferirsi all’invio alla cancelleria a mezzo p.e.c. del ricorso,avvenuto in data 19 marzo 2024, considerato dal decreto diautorizzazione della Prima Presidente e oggetto della valutazione dellaCorte.Nell’ambito di tale doglianza rimane del tutto inespressa larilevanza della mail inviata alla Prima Presidente della Corte, trascrittain ricorso, di cui non è indicata la presenza nel fascicolo processualeche ha condotto alla ordinanza di cui si chiede la revocazione, e il cuicontenuto, per come riportato, invero sembra confermare anche levalutazioni di merito sulla insussistenza di impedimenti riconducibili acause oggettive e assolute relative al sistema informatico con dominiogiustizia.it.4.4. La soluzione in rito della causa adottata dalla Cortenell’ordinanza esclude evidentemente la stessa possibilità di un errorepercettivo sul merito della controversia, che, infatti e correttamente,non è stato neanche esaminato dalla Corte.4.5. La condanna al pagamento della somma a favore della Cassadelle ammende è la mera conseguenza dell’applicazione dell’art. 380-bis u.c. c.p.c. laddove dispone che in caso di decisione conforme allaproposta di definizione anticipata (come pacificamente avvenuto nelcaso di specie, non dubitandosi né della esistenza della proposta nédella identità della soluzione prospettata dal consigliere delegato conquella accolta dal collegio), la Corte «applica …il quarto comma dell’art.96 c.p.c.», che prevede appunto la condanna di una somma in favoredella cassa delle ammende.Numero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/2026Giova appena precisare che anche l’applicazione del raddoppio delcontributo unificato (alla quale la parte accenna nelle proprieconclusioni) consegue all’applicazione di espressa norma positiva,costituita dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.5. Il ricorso è quindi inammissibile.Non avendo il Comune svolto attività difensiva, non vi è condannaal pagamento delle spese di lite.Trattandosi di decisione conforme alla proposta di definizione,anche nel presente giudizio la parte ricorrente va, inoltre, condannata,ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dell’ulterioresomma liquidata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, invirtù del richiamo a tali disposizioni operato dall’art. 380-bis c.p.c.; intema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art.380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condannadel ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4,c.p.c. in favore della cassa delle ammende deve essere pronunciataanche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attivitàdifensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo,sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramentedefatigatori (Cass. Sez. U. 22/09/2023, n. 27195; Cass. 4/10/2023, n.27947; Cass. 28/02/2024, n. 5243). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento di euro 500,00, ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 10345/2025Numero sezionale 2513/2026Numero di raccolta generale 9410/2026Data pubblicazione 14/04/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 18 marzo 2026.La PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 09410/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris