CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32498/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragionisono state ribadite con memoria,ritenuto che (a) il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza delvizio di violazione di legge in ordine alla valutazione del compendio probatorioposto a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110,640, cod. pen., per mancato raggiungimento della prova del dolo dipartecipazione, (b) ed il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce laricorrenza del vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, precisamenterappresentata dall’identificazione degli intestatari delle utenze telefonicheimpiegate per la consumazione della truffa, sono entrambi non consentiti perchési risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;ritenuto che gli stessi motivi, proponendo una diversa lettura dei datiprocessuali, sono altresì non consentiti dalla legge, stante la preclusione per laCorte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare latenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);rilevato che la Corte di merito, con motivazione esente da vizi logici, haesplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di correttiargomenti giuridici in punto di: responsabilità dell’imputato, sulla base di plurimielementi, tra i quali l’intestazione della carta poste-pay, attivata con cartad’identità del ricorrente, la cui cessione a terzi ignoti configura un’ipotesi diconcorso in truffa, dimostrato dall’accredito dei profitti e dall’assenza dispiegazioni difensive alternative smentite in fatto e non credibili (si vedano pagg.4-5 della sentenza impugnata); nonché dolo di partecipazione nella truffa, sullabase della compatibilità tra la cessione a terzi della propria carta e l’accettazionedel rischio di verificazione del reato contestato (si vedano pagg. 5-6 dellasentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]