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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 20830/2023

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[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] mattiap [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]: pensione ragionieri RGN Cron.

Rep.

CC 25.5.23 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n.116/2017 pubblicata i l 8 / 6 /20 17 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: La Corte d’appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado che aveva ricalcolato la quota A, calcolata col sistema retributivo, della pensione di anzianità spettante alla ragioniera [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Riteneva la Corte che a tale quota A non si applicasse il coefficiente di neutralizzazione introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] (C.N.P.R.) con propria delibera del 7 giugno 2003.

Tale coefficiente costituiva una modifica peggiorativa della posizione previdenziale già maturata e garantita dal principio del pro rata, il quale non tollera l’introduzione di massimali al trattamento pensionistico.

Avverso la sentenza, la C.N.P.R. ricorre per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.All’adunanza camerale, il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. considerato che: con l’unico motivo di ricorso, la C.N.P.R. deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, co.12, l. n.335/95, per avere la Corte escluso l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione, sull’errato presupposto secondo cui esso sarebbe incompatibile con il rispetto del principio del pro rata.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, con orientamento consolidato dal quale non v’è motivo di discostarsi (v.

Cass.23597/18, Cass.28253/18, Cass.26440/21), ha affermato che la previsione, di cui alle delibere della Cassa 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003 e del Regolamento 1 gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (c.d. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell'età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, non è soggetta al principio del "pro rata", quale sancito dall’art.3, co.12 l. n.335/95 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, co.763l. n. 296 del 2006) ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione.

La sentenza, chenon si è attenuta a tale principio, va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti sul corretto calcolo della pensione e per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Roma, deciso all’adunanza cameral

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] mattiap [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]: pensione ragionieri RGN Cron. Rep. CC 25.5.23 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n.116/2017 pubblicata i l 8 / 6 /20 17 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: La Corte d’appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado che aveva ricalcolato la quota A, calcolata col sistema retributivo, della pensione di anzianità spettante alla ragioniera [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Riteneva la Corte che a tale quota A non si applicasse il coefficiente di neutralizzazione introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] (C.N.P.R.) con propria delibera del 7 giugno 2003. Tale coefficiente costituiva una modifica peggiorativa della posizione previdenziale già maturata e garantita dal principio del pro rata, il quale non tollera l’introduzione di massimali al trattamento pensionistico. Avverso la sentenza, la C.N.P.R. ricorre per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.All’adunanza camerale, il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. considerato che: con l’unico motivo di ricorso, la C.N.P.R. deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, co.12, l. n.335/95, per avere la Corte escluso l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione, sull’errato presupposto secondo cui esso sarebbe incompatibile con il rispetto del principio del pro rata. Il motivo è fondato. Questa Corte, con orientamento consolidato dal quale non v’è motivo di discostarsi (v. Cass.23597/18, Cass.28253/18, Cass.26440/21), ha affermato che la previsione, di cui alle delibere della Cassa 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003 e del Regolamento 1 gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (c.d. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell'età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, non è soggetta al principio del "pro rata", quale sancito dall’art.3, co.12 l. n.335/95 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, co.763l. n. 296 del 2006) ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione. La sentenza, chenon si è attenuta a tale principio, va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti sul corretto calcolo della pensione e per le spese di lite del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Roma, deciso all’adunanza cameral
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