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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 13770/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 25 giugno 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputata, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Marsala il 24 gennaio 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputata responsabile di due furti consumati aggravati e di uso abusivo di una tessera bancomat, fatti commessi il 5 ed il 6 luglio 2018, in conseguenza condannandola alla pena stimata di giustizia, ha escluso la sussistenza dell'aggravante della destrezza quanto al fatto della sottrazione di uno zaino dalla spiaggia (capo B dell'editto), con conferma quanto al resto.

2. La ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia difetto di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria ed illogica quanto alla conferma del giudizio di equivalenza tra circostanza eterogenee, avuto riguardo alla esclusione dell'aggravante della destrezza.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché si limita a contestare il trattamento punitivo benché sorretto da motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua, con particolare riferimento al confermato giudizio di equivalenza tra le circostanze (v. pp. 4-5 della sentenza impugnata).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]' estensore Il Presidente !r, Daniet à‘i____-- [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa Don,ptella Ferranti. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 25 giugno 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputata, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Marsala il 24 gennaio 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputata responsabile di due furti consumati aggravati e di uso abusivo di una tessera bancomat, fatti commessi il 5 ed il 6 luglio 2018, in conseguenza condannandola alla pena stimata di giustizia, ha escluso la sussistenza dell'aggravante della destrezza quanto al fatto della sottrazione di uno zaino dalla spiaggia (capo B dell'editto), con conferma quanto al resto. 2. La ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia difetto di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria ed illogica quanto alla conferma del giudizio di equivalenza tra circostanza eterogenee, avuto riguardo alla esclusione dell'aggravante della destrezza. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché si limita a contestare il trattamento punitivo benché sorretto da motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua, con particolare riferimento al confermato giudizio di equivalenza tra le circostanze (v. pp. 4-5 della sentenza impugnata). 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]' estensore Il Presidente !r, Daniet à‘i____-- [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa Don,ptella Ferranti. [OSCURATO:PERSONA]
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