Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2022/2025
ECLI:EU:T:2025:869
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0625_RES
[OSCURATO:PERSONA]625/22
Repubblica d'Austria
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
Sentenza del Tribunale (Grande Sezione) del 10 settembre 2025
«Ambiente – Regolamento delegato (UE) 2022/1214 – Tassonomia – Attività economiche connesse al gas fossile e all’energia nucleare – Inclusione nelle attività economiche sostenibili – Investimenti – Contributo alla transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio in linea con l'obiettivo di 1,5°C dell'accordo di Parigi – Obiettivo di azzeramento delle emissioni nette entro il 2050 – Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a questi ultimi – Articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2020/852 – Nozione di “attività a basse emissioni di carbonio” – Danno significativo agli obiettivi ambientali – Rischi connessi agli incidenti gravi al reattore – Rischi connessi ai rifiuti radioattivi ad alta attività – Rischi connessi alla siccità e agli imprevisti climatici – Principio di precauzione – Criteri di vaglio tecnico – Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – Articolo 290 [OSCURATO:PERSONA] – Nozione di “elementi essenziali” di un atto legislativo – Prove scientifiche – Margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] – Errore manifesto di valutazione»
Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento delegato che fissa i criteri di vaglio tecnico – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2022/1214)
(v. punti 32-37, 179, 204, 214, 225, 230, 276, 338, 383, 440, 469, 516, 536, 538, 567, 578, 590, 604)
Ravvicinamento delle legislazioni – Quadro che favorisce gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento delegato che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività connesse al gas fossile e all'energia nucleare e che modifica un regolamento delegato esistente – Valutazione d’impatto e consultazione pubblica concernenti dette attività effettuate nell'ambito dell’adozione del regolamento delegato esistente – Assenza di un obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di procedere a una valutazione d’impatto e a una consultazione pubblica supplementari
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852; regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] 2021/2139 e 2022/1214)
(v. punti 72-74, 79-83, 92)
Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di atti delegati – Obbligo di non modificare elementi essenziali dell’atto legislativo di base – Regolamento di base che stabilisce criteri di ecosostenibilità – Regolamento delegato che stabilisce criteri di vaglio tecnico per tutti i tipi di attività che soddisfino detti criteri di sostenibilità – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 3; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2022/1214)
(v. punti 100-126)
Ravvicinamento delle legislazioni – Quadro che favorisce gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento delegato che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività connesse al gas fossile e all'energia nucleare – Classificazione di dette attività come attività di transizione al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 10, § 2)
(v. punti 160, 164-170, 594-596)
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dall’Unione – Interpretazione del regolamento 2020/852 alla luce dell’accordo di Parigi
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 10, § 2)
(v. punti 188-195)
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie – Necessità di specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti – Assenza
(Art. 296 [OSCURATO:PERSONA])
(v. punti 216-218, 241, 325, 365)
Ravvicinamento delle legislazioni – Quadro che favorisce gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento delegato che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività connesse all'energia nucleare – Previa valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente – Applicazione del principio di precauzione – Portata – Nozioni di rischio e di pericolo – Determinazione del livello di rischio reputato inaccettabile per la società – Competenza dell'istituzione dell'Unione designata dalla normativa pertinente – Obbligo di garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione
[Artt. 11, 168, § 1, 169, §§ 1 e 2, e 191, §§ 1 e 2, [OSCURATO:PERSONA]; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, artt. 3, b), 9 e 17]
(v. punti 247-257, 262, 274, 297, 298, 307-309, 315-324, 326, 334, 345, 357, 360, 373)
Ravvicinamento delle legislazioni – Quadro che favorisce gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento delegato che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività connesse al gas fossile e all'energia nucleare – Obbligo di presa in considerazione del ciclo di vita dei prodotti o dei servizi – Portata – Presa in considerazione del ciclo di vita delle attività economiche a monte o a valle – Esclusione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, artt. 17, § 2, e 19, § 1, g)]
(v. punti 429-438, 574-576)
Ravvicinamento delle legislazioni – Quadro che favorisce gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento delegato che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività connesse al gas fossile e all'energia nucleare – Mancanza di precisione di talune nozioni giuridiche e condizioni da rispettare – Ammissibilità – Violazione del principio della certezza del diritto – Presupposti – Criteri di vaglio tecnico che presentano un'ambiguità tale da suscitare dubbi sulla loro portata o sul loro senso
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 19, § 1, k)]
(v. punti 484-486, 676)
Ravvicinamento delle legislazioni – Quadro che favorisce gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento delegato che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività connesse al gas fossile – Ammissibilità – Presupposto – Assenza di fonti alternative a basse emissioni di carbonio che consentano di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 10, § 2)
(v. punti 507-517)
Ravvicinamento delle legislazioni – Quadro che favorisce gli investimenti sostenibili – Determinazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche – Adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un regolamento delegato che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività connesse al gas fossile – Adozione di un approccio per fasi – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 10, § 2)
(v. punti 535, 538-540)
Procedimento giurisdizionale – Conclusioni del ricorso – Adattamento in corso di causa – Atto che modifica in corso di giudizio l’atto impugnato – Adattamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti – Ammissibilità – Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86)
(v. punti 689-694)
[OSCURATO:PERSONA] respinge il ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica d’Austria contro il regolamento delegato 2022/1214 (
1
) della [OSCURATO:PERSONA] europea che integra il regolamento 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (
2
) (in prosieguo: il «regolamento sulla tassonomia»). In tale occasione, esso si pronuncia per la prima volta sull’applicazione dei criteri del regolamento sulla tassonomia alle attività economiche connesse al gas fossile e all’energia nucleare.
Il regolamento sulla tassonomia armonizza al livello dell’Unione i criteri che consentono di stabilire se un’attività economica possa essere considerata ecosostenibile, alla luce di diversi obiettivi ambientali, quali la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento a questi ultimi (
3
).
In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento delegato 2021/2139 (
4
) per integrare il regolamento sulla tassonomia con criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisca in modo sostanziale ai suddetti obiettivi ambientali e di valutare se tale attività economica non arrechi un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.
Nel marzo 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento impugnato, che modifica il regolamento delegato 2021/2139 fissando criteri di vaglio tecnico che consentono di includere talune attività dei settori dell'energia nucleare e del gas fossile nella categoria delle attività considerate portatrici di un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a questi ultimi.
La Repubblica d’Austria ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento del regolamento impugnato, che, a suo avviso, viola diverse disposizioni del regolamento sulla tassonomia.
Giudizio del Tribunale
In via preliminare, il Tribunale ricorda che la [OSCURATO:PERSONA] dispone, nell'esercizio delle sue competenze relative a un potere delegato ai sensi dell’articolo 290 [OSCURATO:PERSONA], di un ampio margine di discrezionalità quando è chiamata, in particolare, ad effettuare apprezzamenti e valutazioni complessi. Il sindacato giurisdizionale del giudice dell'Unione sulla fondatezza di un atto adottato nell'esercizio di tale potere non deve condurlo a sostituire la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA], bensì a verificare che una siffatta decisione non si basi su fatti materialmente inesatti e che non sia viziata da alcun errore manifesto di valutazione o da sviamento di potere.
In proposito, spetta segnatamente al giudice dell’Unione non soltanto verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma anche accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte. Infatti, quando un’istituzione dispone di un ampio potere discrezionale, il rispetto delle garanzie procedurali, tra le quali figura l’obbligo per quest’ultima di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui trattasi, riveste un’importanza fondamentale.
Per contro, per quanto riguarda le questioni di diritto, il Tribunale esercita un controllo completo. Esso è competente a interpretare le disposizioni giuridiche sulla base di elementi oggettivi nonché a verificare se le condizioni di applicazione di una tale disposizione siano soddisfatte.
Inoltre, al fine di stabilire se un’istituzione abbia commesso un errore manifesto nella valutazione di fatti complessi, gli elementi di prova addotti dal ricorrente devono essere sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni dei fatti considerati nell’atto in questione.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale respinge, in primo luogo, i motivi di ricorso vertenti, in particolare, sulla violazione delle disposizioni procedurali previste dal regolamento sulla tassonomia per l'adozione del regolamento impugnato.
Al riguardo, il Tribunale rileva che il regolamento impugnato si pone in continuità con il regolamento delegato 2021/2139. In particolare, nell’ambito della procedura che ha condotto all’adozione di quest’ultimo, il gruppo tecnico di esperti sulla finanza sostenibile (in prosieguo: il «TEG») aveva preso in considerazione le attività economiche connesse all'energia nucleare e aveva raccomandato la realizzazione di altri studi, che sono stati effettuati.
Di conseguenza, ai fini dell’adozione del regolamento impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente attenersi alle perizie eseguite per il regolamento delegato 2021/2139. Infatti, i due regolamenti delegati integrano il regolamento sulla tassonomia e le loro procedure di adozione sono complementari per quanto riguarda l'esame delle attività economiche connesse all'energia nucleare. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a effettuare una valutazione d'impatto e una consultazione pubblica ulteriori e specifiche.
Lo stesso vale per quanto riguarda i valori limite di emissione delle attività connesse al gas fossile, in quanto le perizie e le consultazioni pubbliche concernenti tale settore erano già state effettuate per l'adozione del regolamento delegato 2021/2139.
In secondo luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso vertente su una violazione dell’articolo 290 [OSCURATO:PERSONA] in quanto la qualificazione delle attività connesse all’energia nucleare come attività sostenibili costituisce un elemento essenziale del regolamento sulla tassonomia che non poteva essere oggetto di un atto delegato, a causa del carattere politico e controverso dell’inclusione dell’energia nucleare in detto regolamento.
In proposito, il Tribunale constata che, alla luce dell'obiettivo e del contenuto del regolamento sulla tassonomia, gli elementi essenziali di quest’ultimo consistono, in particolare, nella definizione degli obiettivi ambientali, dei criteri di ecosostenibilità e dei requisiti applicabili ai criteri di vaglio tecnico. Di conseguenza, la determinazione delle attività economiche in quanto tali, nonché la fissazione dei criteri di vaglio tecnico per ciascuna attività economica che attua i criteri di sostenibilità, ad eccezione dei combustibili fossili espressamente esclusi, non rientrano tra gli elementi essenziali di detto regolamento.
Del resto, scegliendo di lasciare alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di determinare i criteri di vaglio tecnico per tutti i tipi di attività che soddisfino i criteri di sostenibilità, il legislatore dell'Unione le consente altresì di adeguare i criteri di vaglio tecnico all'evoluzione delle tecnologie. Inoltre, il legislatore non può essere tenuto ad elencare tutte le tecnologie esistenti o previste, in quanto ciò non permetterebbe alla legislazione di essere adeguata alle esigenze future e la renderebbe tecnologicamente obsoleta, poiché non potrebbe prendere in considerazione il carattere inevitabile e auspicabile dell'innovazione tecnologica.
Per quanto concerne la circostanza secondo cui l'inclusione delle attività economiche connesse all'energia nucleare rientrerebbe in un aspetto politico, controverso tra gli Stati membri, essa non è tale da rimettere in discussione detta conclusione, dal momento che il legislatore dell’Unione non ha scelto di escludere tale attività, a differenza della produzione di energia elettrica mediante combustibili fossili solidi. In ogni caso, tale circostanza non è pertinente alla luce dell'articolo 290 [OSCURATO:PERSONA], il quale riserva agli atti legislativi gli elementi essenziali di una materia, e non gli elementi politici e controversi di quest'ultima.
In terzo luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso vertente su una violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia in quanto, da un lato, tale disposizione non sarebbe applicabile alle attività economiche a basse emissioni di carbonio, come le attività connesse all'energia nucleare e, dall’altro, le condizioni di applicazione di detta disposizione non sarebbero soddisfatte.
La stessa disposizione determina le condizioni a cui attività economiche per le quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili possano essere considerate attività «di transizione», ossia attività che danno un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici in quanto sostengono la transizione verso un’economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.
In proposito, il Tribunale ricorda che l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede che si tenga conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte.
Pertanto, da un’interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia risulta che le attività di transizione possono includere attività che non sono a basse emissioni di carbonio e per le quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio che siano tecnologicamente ed economicamente praticabili, ma anche, e a
fortiori
, attività a basse emissioni di carbonio che non soddisfano le condizioni di applicazione del paragrafo 1 di detto articolo (
5
), purché siano soddisfatte le condizioni specifiche di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.
Inoltre, prendendo in considerazione, nel regolamento impugnato, l'assenza di disponibilità «su una scala sufficientemente ampia» di alternative all'energia nucleare a basse emissioni di carbonio «[per] coprire la domanda di energia in modo continuo e affidabile», la [OSCURATO:PERSONA] non ha ampliato l'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia.
Infatti, il Tribunale ricorda, sotto un primo profilo, che le misure adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, come il regolamento impugnato, devono rispettare il principio di solidarietà energetica, sancito dall’articolo 194, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], e garantire, in particolare, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione.
Sotto un secondo profilo, il regolamento sulla tassonomia ha l'obiettivo di sostenere la transizione a un’economia sicura, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici, più efficiente in termini di risorse e circolare. Orbene, tale obiettivo sarebbe compromesso se l'utilizzo di fonti energetiche considerate portatrici di un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici non consentisse un approvvigionamento energetico sufficiente a coprire la domanda.
Sotto un terzo profilo, l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia fa riferimento all'inesistenza di alternative a basse emissioni di carbonio «tecnologicamente ed economicamente praticabili». Il legislatore dell’Unione ha quindi posto l'accento sulla praticabilità e sulla disponibilità di tali alternative, il che implica l'imperativo della sicurezza dell’approvvigionamento e il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'Unione. Detta disposizione deve dunque essere interpretata nel senso che essa riguarda attività di transizione per le quali non esistono alternative realistiche e praticabili che consentano all'Unione di continuare a soddisfare il suo fabbisogno energetico.
Per quanto riguarda gli argomenti relativi al fatto che le attività economiche connesse all’energia nucleare non soddisferebbero le condizioni previste dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, il Tribunale ricorda che, ai fini dell'interpretazione di un trattato, si deve, in particolare, tener conto di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute e di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato detto accordo (
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).
Nel caso di specie, dall’accordo di Parigi risulta che, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra (in prosieguo: i «GHG»), le parti di tale accordo si sono impegnate a contribuire agli sforzi a livello mondiale, in particolare accelerando l'adozione di tecnologie a emissioni basse o nulle, come il nucleare.
Pertanto, un'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia conforme a detto accordo tende a confermare che le attività economiche connesse all'energia nucleare possono costituire attività di transizione ai sensi di tale disposizione.
Inoltre, da detta disposizione, la cui legittimità non è contestata, discende che tali obiettivi climatici sono conseguiti qualora l'attività economica in questione sostenga la transizione verso un'economia climaticamente neutra, segnatamente mediante l’eliminazione delle emissioni di GHG. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente indicato, sulla base dei pareri acquisiti nel corso della procedura di adozione del regolamento impugnato, che le attività economiche connesse all'energia nucleare erano a basse emissioni di carbonio, che l’energia nucleare generava emissioni di GHG prossime allo zero nella fase di produzione e che il potenziale contributo sostanziale dell’energia nucleare agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici era chiaramente e ampiamente dimostrato.
In quarto luogo, includendo le attività economiche connesse all'energia nucleare nelle attività di transizione e fissando i criteri di vaglio tecnico per tali attività, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato né il principio di precauzione, né l’articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento sulla tassonomia, né il principio DNSH, vale a dire il principio secondo cui l'attività economica in questione non deve arrecare un danno significativo a uno degli obiettivi ambientali perseguiti da detto regolamento, previsto dal suo articolo 17.
In via preliminare, il Tribunale ricorda che l'applicazione del principio di precauzione presuppone una valutazione scientifica dei rischi, la determinazione di un livello di rischio giudicato accettabile e l'adozione, se del caso, di misure protettive appropriate.
Nel caso di specie, anzitutto, il Tribunale respinge l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui, nell'ambito della verifica del rispetto del principio di precauzione, il criterio dell'assenza di prove scientifiche di un danno significativo non costituirebbe un criterio pertinente, in quanto occorrerebbe stabilire soltanto se possa essere escluso qualsiasi ragionevole dubbio di un siffatto danno. Infatti, il principio di precauzione non impone che sia escluso qualsiasi ragionevole dubbio scientifico quanto all'esistenza di un danno all'ambiente, poiché ciò equivarrebbe ad imporre alla [OSCURATO:PERSONA] un livello di rischio zero, in contrasto con la giurisprudenza. Pertanto, il criterio dell'assenza di prove scientifiche di un danno significativo è conforme all’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia, il quale impone alla [OSCURATO:PERSONA] soltanto di basarsi su prove scientifiche irrefutabili.
Per quanto riguarda poi l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto delle conseguenze che gli incidenti gravi al reattore possono avere sugli obiettivi ambientali stabiliti nel regolamento sulla tassonomia, il Tribunale precisa che il rispetto del principio DNSH non può essere verificato in astratto, ma piuttosto alla luce dei criteri di vaglio tecnico stabiliti nel regolamento impugnato.
Orbene, le attività economiche connesse all'energia nucleare sono soggette a una disciplina rigorosa nel diritto dell'Unione, destinata a ridurre la probabilità di incidenti gravi al reattore e la gravità di tali incidenti per la salute umana e per l'ambiente. In proposito, i criteri di vaglio tecnico rinviano espressamente a tutte le norme di sicurezza nucleare dell'Unione, nonché ai più recenti orientamenti internazionali dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e dell’Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell’Europa occidentale.
Inoltre, la Repubblica d’Austria non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che, nell'ambito delle norme di sicurezza nucleare dell'Unione menzionate nel regolamento impugnato, il principio DNSH fosse rispettato e, in particolare, che non fosse accertato che le attività economiche connesse all'energia nucleare nuocessero al buono stato ecologico dei corpi idrici o delle acque marine, comportassero un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'acqua, nell'aria o nel suolo.
Lo stesso vale per quanto riguarda i rischi derivanti dai rifiuti radioattivi ad alta attività, in quanto la Repubblica d’Austria non ha dimostrato che la valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell'assenza di un danno significativo all'ambiente a causa della gestione dei rifiuti legati all'energia nucleare sia viziata da un errore manifesto.
In proposito, da un lato, il Tribunale rileva che la direttiva 2011/70 Euratom (
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) istituisce un quadro al fine di garantire, a livello del diritto dell’Unione, una gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Inoltre, detta direttiva garantisce che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Ebbene, il regolamento impugnato fa riferimento a tale direttiva.
Dall’altro lato, non si può pretendere che la [OSCURATO:PERSONA] si fondi su prove scientifiche che non suscitino alcun dubbio e che dimostrino che lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi ad alta attività non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da c) a f), del regolamento sulla tassonomia, poiché in tal modo le verrebbe imposto un livello di rischio zero contrario alla giurisprudenza.
Infine, per quanto riguarda l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto dell'intero ciclo di vita dell'energia nucleare, vale a dire l'estrazione e la lavorazione del minerale di uranio, la raffinazione, la conversione, l'arricchimento dell'uranio, l'assemblaggio di combustibili, il trasporto e i potenziali conflitti armati, il Tribunale nota che tali attività si collocano a monte o a valle delle attività connesse all'energia nucleare contemplate nel regolamento impugnato. Orbene, dalla formulazione sia dell'articolo 17, paragrafo 2, sia dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia risulta che il requisito della presa in considerazione del ciclo di vita di un'attività non si estende necessariamente alle attività che si collocano a monte o a valle dell'attività economica di cui trattasi.
In quinto e ultimo luogo, per quanto riguarda le attività connesse al gas fossile, la Repubblica d’Austria sostiene che la condizione prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, secondo cui non devono esistere alternative a basse emissioni di carbonio, non è soddisfatta, in quanto le energie rinnovabili, le reti intelligenti e le tecniche di stoccaggio dell'energia e di riduzione dei consumi sono altrettante alternative a basse emissioni di carbonio che possono sostituire le attività economiche connesse al gas fossile.
In proposito, il Tribunale sottolinea che tale condizione implica che siano presi in considerazione gli aspetti relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento. Orbene, dal regolamento impugnato si evince che, in taluni settori, non esistono ancora sufficienti alternative a basse emissioni di carbonio che consentano di garantire l'approvvigionamento energetico necessario.
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che occorresse prevedere un approccio diverso dalla limitazione diretta delle emissioni di GHG, che dovrebbe produrre risultati analoghi nell’arco di 20 anni. Secondo tale diverso approccio, da un lato, gli impianti possono limitare il numero di ore di esercizio, o anticipare la data di passaggio all’uso esclusivo di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio. Dall’altro lato, i criteri di vaglio tecnico per l'utilizzo di gas fossile dovrebbero assicurare la disponibilità di solidi elementi di prova che dimostrino l’impossibilità di generare la stessa capacità energetica con fonti rinnovabili e l’esistenza di piani efficaci per ciascun impianto, in linea con le migliori prestazioni nel settore, predisposti per passare all’uso esclusivo di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio entro una data specifica.
Ne consegue che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia deve essere interpretato nel senso che, al fine di escludere la qualificazione come ecosostenibile, non è sufficiente che esistano fonti alternative; queste ultime devono anche raggiungere la stessa capacità delle fonti disponibili.
Il Tribunale respinge poi l’argomento secondo cui, da un lato, i valori limite di emissione previsti per le attività connesse al gas fossile nel regolamento impugnato non sono compatibili, in particolare, con l’obiettivo di 1,5 °C stabilito dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia e, dall’altro, gli altri criteri di vaglio tecnico non consentono di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
In proposito, il Tribunale rileva che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato un valore limite superiore a 100 grammi (g) di CO
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equivalente (CO
2
e) per kilowattora (kWh) (
8
) in quanto il valore limite di 100 g non è attualmente realizzabile per le centrali a gas che non dispongono di un sistema di cattura di CO
2
. Pertanto, applicando un valore limite più elevato a tale tipo di impianto, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto in modo che dette centrali rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento impugnato e siano soggette agli altri criteri di vaglio tecnico. Orbene, un siffatto approccio è conforme all'obiettivo del regolamento sulla tassonomia di evitare l'inerzia o i ritardi.
Ciò vale a maggior ragione in quanto le attività di cui trattasi devono altresì sostituire un’attività di produzione di energia elettrica ad alte emissioni già esistente che usa combustibili fossili solidi o liquidi, e generare una riduzione delle emissioni di GHG di almeno il 55 % nella durata di vita della nuova capacità di produzione installata e in quanto lo Stato membro deve essersi impegnato a eliminare gradualmente la produzione di energia dal carbone.
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in alcun errore prendendo in considerazione le emissioni dirette di GHG dell'attività, e non le emissioni di GHG nel ciclo di vita. Infatti, dal regolamento sulla tassonomia (
9
) emerge che il requisito della presa in considerazione del ciclo di vita di un'attività non si estende necessariamente alle attività che si collocano a monte o a valle dell'attività economica di cui trattasi. Pertanto, l'obbligo di prendere in considerazione la produzione, l'uso e il fine vita dei prodotti e servizi forniti dalle attività economiche connesse al gas fossile non implica la presa in considerazione dell'estrazione e della distribuzione del gas fossile, a monte della combustione, poiché dette attività non rientrano, in quanto tali, nella produzione di energia elettrica.
Del resto, il regolamento sulla tassonomia mira a stabilire un sistema di classificazione unificato per le attività economiche considerate ecosostenibili. Tale classificazione o tassonomia concerne quindi attività economiche determinate. Pertanto, la fissazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei criteri di vaglio tecnico che consentono di stabilire se si possa ritenere che un'attività contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali riguarda, caso per caso, un'attività economica concreta.
Poiché gli altri motivi di ricorso sollevati si sono rivelati anch’essi infondati, il Tribunale respinge interamente il ricorso.
(
1
) Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della [OSCURATO:PERSONA] del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (
GU 2022, L 188, pag. 1
; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).
(
2
) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (
GU 2020, L 198, pag. 13
).
(
3
) Articoli 3 e 9 del regolamento sulla tassonomia.
(
4
) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della [OSCURATO:PERSONA], del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (
GU 2021, L 442, pag. 1
).
(
5
) Tale disposizione definisce le attività economiche che sono considerate portatrici di un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
(
6
) Articolo 31, paragrafo 3, lettere a) e b), della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, pag. 331).
(
7
) Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (
GU 2011, L 199, pag. 48
).
(
8
) Il TEG ritiene che il valore limite di 100 g di CO
2
e/kWh definisca scientificamenteil rispetto della condizione consistente nel sostenere la transizione verso un'economia climaticamente neutra e che debba essere abbassato ogni cinque anni.
(
9
) Articolo 17, paragrafo 2, e articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia.