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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 27 aprile 2023

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:345
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0782_INF

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 aprile 2023 –

[OSCURATO:PERSONA] / BCE

(causa C‑782/21 P) ( 1 ) (Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea – Decisione 2004/258/CE – Domanda di accesso a taluni documenti riguardanti l’adozione di un programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA] SA – Diniego di accesso – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea (BCE) – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse soggettivo dell’interessato a difendersi – Esclusione – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 1; decisione della Banca centrale europea 2004/258, artt. 2, § 1, e 4, §§ 1 e 2) (v. punti 37‑42, 52, 53) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) e dal [OSCURATO:PERSONA] SA. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si fa carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 128 del 21.3.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0782_INF Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 aprile 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / BCE (causa C‑782/21 P) ( 1 ) (Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea – Decisione 2004/258/CE – Domanda di accesso a taluni documenti riguardanti l’adozione di un programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA] SA – Diniego di accesso – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea (BCE) – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse soggettivo dell’interessato a difendersi – Esclusione – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 1; decisione della Banca centrale europea 2004/258, artt. 2, § 1, e 4, §§ 1 e 2) (v. punti 37‑42, 52, 53) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) e dal [OSCURATO:PERSONA] SA. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si fa carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 128 del 21.3.2022 .
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