CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 21853/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Che il condannato [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe n. 1041/2025 SIUS pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro con la quale ha rigettato il reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata in relazione al semestre 26/1/2023-26/7/2023; Che il Tribunale ha ritenuto il semestre in questione compromesso da una infrazione disciplinare per "inosservanza di ordini" sanzionata con l'esclusione dalle attività ricreative per la durata di gg. 15, per essersi il detenuto reso partecipe di disordini all'interno della sezione per l'ubicazione di un nuovo giunto; Che il ricorso - col quale si deduce illogicità della motivazione in ordine ai presupposti di ammissione al beneficio della liberazione anticipata ed al quale hanno fatto seguito le memorie "con motivi nuovi" depositate a mezzo pec¦ 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in realtà meramente reiterative dei motivi di ricorso - è stato proposto per motivi manifestamente infondati perché inerenti a assenti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato, il quale, confrontandosi con le censure difensive già svolte in sede di reclamo e reiterate in questa sede, si dà puntualmente atto del fatto che il detenuto, davanti al consiglio di disciplina dell'istituto vibonese "ammetteva il fatto contestato e si giustificava di aver agito 'ingenuamente' [...] di talché appare del tutto inammissibile la pretesa di integrare il contenuto del verbale (atto pubblico) mediante 'dichiarazioni dell'interessato'; Che, inoltre, le censure genericamente dedotte circa la mancata descrizione del fatto da cui ricavare la specifica condotta posta in essere dal condannato, tale da divenire rappresentativa di mancata adesione all'opera rieducativa, si risolvono in doglianze a contenuto meramente rivalutativo o contestativo, a fronte di un'ordinanza che ha posto a sostegno della decisione fatti ammessi dal condannato, dovendosi ribadire che, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, sono necessari fattori positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati e rientra nella discrezionalità del Tribunale di sorveglianza l'apprezzamento sull'esistenza o meno di una proficua (e non solo formale) opera di rieducazione nel periodo; Che, pertanto, che le censure articolate con l'unico motivo di ricorso, reiterate con memorie difensive, in quanto aspecifiche e meramente reiterative e/o confutative, sono inammissibili, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara i P.Q.M