CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 45921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ROMAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il 09/11/1.962 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha annullato il provvedimento del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma, con cui era stato disposto il sequestro preventivo dell'autovettura BMW tg [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 603 bis cod. pen., in vista della futura confisca per sproporzione. L'ipotesi di reato contestata era relativa allo sfruttamento di manodopera, nel periodo febbraio-agosto 2022, all'interno di un laboratorio di sartoria, aperto nel mese nel novembre 2021. Il Tribunale ha osservato che il bene era stato acquistato ad ottobre del 2018 per la somma di euro 19.300 e, pur riconoscendo che in tale periodo l'indagato era percettore di redditi minimi, ha ritenuto che tale acquisito non potesse essere considerato sproporzionato. Inoltre, secondo i giudici, il fatto che fra la data di acquisto del bene e quella del commesso reato fossero trascorsi tre anni faceva sì che non potesse dirsi rispettato il requisito della c.d. ragionevolezza temporale. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, formulando un unico motivo con cui ha'dedotto il vizio di motivazione. Il ricorrente ricorda che in tema di sequestro preventivo ex art. 12 sexies d.l. 306/1992 la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dare conto che i beni non siano ictu ocuti estranei al reato, perché acquisiti in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione. Nel caso di specie secondo il Procuratore: - l'acquisto effettuato tre anni prima rispetto ai reati commessi non poteva essere considerato eccessivamente risalente e tale da escludere la ricorrenza del criterio della ragionevolezza temporale; - la sproporzione fra il valore del bene acquistato e i redditi doveva ritenersi evidente, sia la momento del sequestro sia al momento dell'acquisito, quando il valore economico era più rilevante e maggiore era la sproporzione, tanto più che nel periodo di acquisizione del bene non risultavano in svolgimento attività che potessero avere giustificato la disponibilità economica per effettuare l'acquisto. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 2 Q/1 4. Il difensore de [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi o dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevi/acqua, Rv. 226710]. Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità Soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (ex multis: Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). 7. Il Tribunale del Riesame nell'ordinanza impugnata, nell'evidenziare che difettavano i presupposti su cui fondare la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato del bene sottoposto a squestro ed in particolare il requisito della sproporzione e della ragionevolezza temporale, ha dato conto delle ragioni su cui ha fondato la pronuncia di annullamento. Non deducendo il Procuratore della Repubblica violazioni di legge, né assenza di motivazione, ma solo la illogicità del percorso argomentativo adottato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 5 ottobre P 3 Il Consigliere sore [OSCURATO:PERSONA] vere DEPOSIT T i CA